LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 13
1. Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni revisione semestrale
delle liste elettorali, a norma del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e
successive modificazioni, ciascun Comune della regione comunica al
Presidente del Consiglio regionale il numero degli elettori
risultanti iscritti nelle liste elettorali.
2. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al comma 1, a determinare semestralmente il
numero degli elettori della regione Emilia-Romagna, al fine di
determinare a quanto ammonti un cinquantesimo degli elettori stessi.
3. Agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di
cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, si fa
riferimento all'ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio
regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione
statutaria.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il DPR 20 marzo 1967, n. 223 concerne: Approvazione del testo unico
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali.