REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 13                                                               
1. Entro dieci giorni dalla conclusione di ogni revisione semestrale            
delle liste elettorali, a norma del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e                 
successive modificazioni, ciascun Comune della regione comunica al              
Presidente del Consiglio regionale il numero degli elettori                     
risultanti iscritti nelle liste elettorali.                                     
2. Gli uffici del Consiglio regionale provvedono, sulla base delle              
comunicazioni di cui al comma 1, a determinare semestralmente il                
numero degli elettori della regione Emilia-Romagna, al fine di                  
determinare a quanto ammonti un cinquantesimo degli elettori stessi.            
3. Agli effetti della presentazione della richiesta di referendum di            
cui all'articolo 4, e delle relative firme da raccogliere, si fa                
riferimento all'ultimo calcolo svolto dagli uffici del Consiglio                
regionale prima della data di pubblicazione della legge di revisione            
statutaria.                                                                     
NOTA ALL'ART. 13                                                                
Comma 1                                                                         
Il DPR 20 marzo 1967, n. 223 concerne: Approvazione del testo unico             
delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta            
e la revisione delle liste elettorali.                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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