REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 11                                                               
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione            
di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria,             
il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 6, e' interrotto            
e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella             
Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.                  
2. Sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della               
decisione della Corte Costituzionale, e' preclusa ogni attivita' ed             
operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove                 
richieste.                                                                      
3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione            
di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria e            
sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le                  
attivita' e le operazioni eventualmente compiute prima                          
dell'interruzione conservano validita' solo in caso di rigetto del              
ricorso da parte della Corte Costituzionale.                                    
4. Il Presidente della Regione da' notizia dell'avvenuta proposizione           
del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino               
Ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del           
referendum.                                                                     
5. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga                       
parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il              
Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da                
adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della                 
sentenza della Corte. Qualora il Consiglio deliberi di apportare                
modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o            
formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova            
legge, ed e' quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di           
cui all'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie                   
eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di               
modifica perdono ogni validita'.                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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