LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 11
1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione
di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria,
il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 6, e' interrotto
e comincia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.
2. Sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
decisione della Corte Costituzionale, e' preclusa ogni attivita' ed
operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove
richieste.
3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione
di legittimita' costituzionale della legge di revisione statutaria e
sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le
attivita' e le operazioni eventualmente compiute prima
dell'interruzione conservano validita' solo in caso di rigetto del
ricorso da parte della Corte Costituzionale.
4. Il Presidente della Regione da' notizia dell'avvenuta proposizione
del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del
referendum.
5. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga
parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il
Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da
adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della
sentenza della Corte. Qualora il Consiglio deliberi di apportare
modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o
formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova
legge, ed e' quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di
cui all'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie
eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di
modifica perdono ogni validita'.