LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 9
1. Per la proclamazione dei risultati si applicano l'articolo 30,
commi 1, 2 e 3, e l'articolo 31 della L.R. n. 34 del 1999.
2. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali
di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in
pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla
votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi
favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge
di revisione statutaria.
3. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei
voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la
risposta "Si'", la legge di revisione statutaria risulta non
approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver
ricevuta la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il
referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non
approvata dal referendum decade.
4. Nel caso in cui le risposte "Si" costituiscano la maggioranza dei
voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli
e' stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede
alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula
seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum
svoltosi in data . . . . ha dato risultato favorevole; il Presidente
della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria
(testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Emilia-Romagna".
NOTA ALL'ART. 9
Comma 1
Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 e dell'art. 31 della L.R.
34/99, citata alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 30 - Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici
elettorali di Sezione della provincia, l'Ufficio provinciale da' atto
del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti
dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei
voti contestati.
2. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale in due
esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e
l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione
trasmessa dagli Uffici elettorali di Sezione, all'Ufficio regionale.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13, o i loro delegati,
possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale
depositato presso la cancelleria del Tribunale.
omissis
Art. 31 - Reclami
1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto
e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio
regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui
all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.".