REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 9                                                                
1. Per la proclamazione dei risultati si applicano l'articolo 30,               
commi 1, 2 e 3, e l'articolo 31 della L.R. n. 34 del 1999.                      
2. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali            
di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in             
pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla                   
votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi                    
favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge             
di revisione statutaria.                                                        
3. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei            
voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la              
risposta "Si'", la legge di revisione statutaria risulta non                    
approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver                
ricevuta la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il                
referendum, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non                   
approvata dal referendum decade.                                                
4. Nel caso in cui le risposte "Si" costituiscano la maggioranza dei            
voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli            
e' stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede            
alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula           
seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum                   
svoltosi in data . . . . ha dato risultato favorevole; il Presidente            
della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria                
(testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel           
Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque                 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione              
Emilia-Romagna".                                                                
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 30 e dell'art. 31 della L.R.              
34/99, citata alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:                          
"Art. 30 - Proclamazione dei risultati                                          
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli Uffici            
elettorali di Sezione della provincia, l'Ufficio provinciale da' atto           
del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti           
dal referendum nella provincia, dopo aver provveduto al riesame dei             
voti contestati.                                                                
2. Delle operazioni di cui al comma 1 e' redatto verbale in due                 
esemplari, dei quali uno resta depositato presso il Tribunale e                 
l'altro viene subito inviato, unitamente alla documentazione                    
trasmessa dagli Uffici elettorali di Sezione, all'Ufficio regionale.            
3. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13, o i loro delegati,                
possono prendere cognizione e fare copia dell'esemplare del verbale             
depositato presso la cancelleria del Tribunale.                                 
omissis                                                                         
          Art. 31 - Reclami                                                     
1. Sulle osservazioni e sui reclami relativi alle operazioni di voto            
e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali e all'Ufficio                 
regionale, decide quest'ultimo nella pubblica adunanza di cui                   
all'art. 30, prima di procedere alle altre operazioni ivi previste.".           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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