REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 8                                                                
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il                 
calendario e le modalita' indicati nel decreto di indizione del                 
referendum. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di              
Sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto,           
vi provvede l'Ufficio regionale per il referendum, osservate le                 
procedure stabilite per i referendum statali.                                   
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici                     
elettorali di Sezione, nonche' alle operazioni degli Uffici                     
provinciali e dell'Ufficio regionale, possono assistere, ove lo                 
richiedano:                                                                     
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici                    
rappresentati nel Consiglio regionale;                                          
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato                
dalle persone di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 6, comma            
2, con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata a norma             
dell'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 34 del 1999.                            
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 3, 4 e            
5 della L.R. n. 34 del 1999.                                                    
NOTE ALL'ART. 8                                                                 
Comma 2                                                                         
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 34/99, citata alla               
nota 1) all'art. 3, e' riportato alla nota allo stesso articolo.                
Comma 3                                                                         
2) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 29 della L.R. 34/99, citata            
alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:                                        
"Art. 29 - Operazioni di scrutinio                                              
omissis                                                                         
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da              
persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art.            
8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o                
gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni                  
dell'Ufficio provinciale o regionale.                                           
4. In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, l'Ufficio           
elettorale di Sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di                    
elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal           
decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.                
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli               
Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di Sezione viene                   
compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi              
dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.".            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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