LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 8
1. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il
calendario e le modalita' indicati nel decreto di indizione del
referendum. Se per cause di forza maggiore l'Ufficio elettorale di
Sezione non possa ultimare le operazioni entro il termine prescritto,
vi provvede l'Ufficio regionale per il referendum, osservate le
procedure stabilite per i referendum statali.
2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici
elettorali di Sezione, nonche' alle operazioni degli Uffici
provinciali e dell'Ufficio regionale, possono assistere, ove lo
richiedano:
a) un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici
rappresentati nel Consiglio regionale;
b) un rappresentante dei sottoscrittori del referendum, indicato
dalle persone di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 6, comma
2, con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata a norma
dell'articolo 8, comma 2, della L.R. n. 34 del 1999.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 3, 4 e
5 della L.R. n. 34 del 1999.
NOTE ALL'ART. 8
Comma 2
1) Il testo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. 34/99, citata alla
nota 1) all'art. 3, e' riportato alla nota allo stesso articolo.
Comma 3
2) Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 29 della L.R. 34/99, citata
alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 29 - Operazioni di scrutinio
omissis
3. I rappresentanti di partiti o gruppi politici sono designati da
persona munita di mandato, autenticato a norma del comma 2 dell'art.
8, del segretario provinciale o regionale del relativo partito o
gruppo politico, rispettivamente per assistere alle operazioni
dell'Ufficio provinciale o regionale.
4. In caso di contemporaneo svolgimento di piu' referendum, l'Ufficio
elettorale di Sezione osserva, per gli scrutini, l'ordine di
elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dal
decreto del Presidente della Giunta di indizione del referendum.
5. Nel caso previsto dal comma 4, delle operazioni compiute dagli
Uffici provinciali e dagli Uffici elettorali di Sezione viene
compilato, in duplice copia, un unico verbale nel quale i relativi
dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.".