LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 7
1. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni
contenute negli articoli 26 e 27 della L.R. n. 34 del 1999.
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e
identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta
regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con
proprio decreto, dal Presidente della Regione, in conformita' a
quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle
modalita' di votazione del referendum previsto dall'articolo 138
della Costituzione.
3. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di
referendum cosi' come determinato dall'articolo 2, letteralmente
riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in
evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si'" -
"No".
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di
colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al
voto.
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da
lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio
elettorale di Sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei
del giorno fissato per la votazione, abbia concluso le operazioni
preliminari, e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.
NOTE ALL'ART. 7
Comma 1
1) Il testo degli articoli 26 e 27 della L.R. 34/99, citata alla nota
1) all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 26 - Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio
universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la
scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto
dalla disciplina statale vigente in materia.
Art. 27 - Ufficio regionale e Uffici provinciali per il
referendum - Ufficio elettorale di Sezione
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del
referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il
Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti,
rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il
referendum, di seguito denominati "Ufficio regionale" e "Ufficio
provinciale".
2. L'Ufficio regionale e' composto da tre magistrati nominati dal
Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi
svolge le funzioni di Presidente. Sono altresi' nominati tre membri
supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un
cancelliere della Corte d'appello e' designato ad esercitare le
funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.
3. Ogni Ufficio provinciale e' costituito da tre magistrati nominati
dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge
funzioni di Presidente. Sono altresi' nominati tre membri supplenti,
per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del
Tribunale e' designato ad esercitare le funzioni di segretario
dell'Ufficio provinciale.
4. In ciascuna Sezione elettorale e' costituito un Ufficio
elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge
statale sui referendum abrogativi.
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione sono
determinati in conformita' alle vigenti disposizioni statali.".
Comma 2
2) Il testo dell'art. 138 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella
seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli
regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi
dei suoi componenti.".