REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 7                                                                
1. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni               
contenute negli articoli 26 e 27 della L.R. n. 34 del 1999.                     
2. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e           
identico colore per ciascuna richiesta, sono fornite dalla Giunta               
regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con                
proprio decreto, dal Presidente della Regione, in conformita' a                 
quanto stabilito dalla normativa statale sui procedimenti e sulle               
modalita' di votazione del referendum previsto dall'articolo 138                
della Costituzione.                                                             
3. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di                 
referendum cosi' come determinato dall'articolo 2, letteralmente                
riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in              
evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Si'" -            
"No".                                                                           
4. All'elettore vengono consegnate, per la votazione, tante schede di           
colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al             
voto.                                                                           
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da           
lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.                      
6. Le operazioni di voto hanno inizio subito dopo che l'Ufficio                 
elettorale di Sezione, riprese le operazioni elettorali alle ore sei            
del giorno fissato per la votazione, abbia concluso le operazioni               
preliminari, e terminano alle ore ventidue del giorno stesso.                   
NOTE ALL'ART. 7                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 26 e 27 della L.R. 34/99, citata alla nota           
1) all'art. 3, e' il seguente:                                                  
"Art. 26 - Disciplina della votazione                                           
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini                 
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della regione.                       
2. La votazione si svolge in una sola giornata a suffragio                      
universale, con voto diretto, libero e segreto.                                 
3. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste                    
elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la              
scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto              
dalla disciplina statale vigente in materia.                                    
          Art. 27 - Ufficio regionale e Uffici provinciali per il               
referendum - Ufficio elettorale di Sezione                                      
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto di indizione del                
referendum, presso la Corte d'appello di Bologna e presso il                    
Tribunale di ogni capoluogo di provincia sono costituiti,                       
rispettivamente, l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il            
referendum, di seguito denominati "Ufficio regionale" e "Ufficio                
provinciale".                                                                   
2. L'Ufficio regionale e' composto da tre magistrati nominati dal               
Presidente della Corte d'appello, il quale individua quale di essi              
svolge le funzioni di Presidente. Sono altresi' nominati tre membri             
supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Un                     
cancelliere della Corte d'appello e' designato ad esercitare le                 
funzioni di segretario dell'Ufficio regionale.                                  
3. Ogni Ufficio provinciale e' costituito da tre magistrati nominati            
dal Presidente del Tribunale, il quale individua quale di essi svolge           
funzioni di Presidente. Sono altresi' nominati tre membri supplenti,            
per sostituire i primi in caso di impedimento. Un cancelliere del               
Tribunale e' designato ad esercitare le funzioni di segretario                  
dell'Ufficio provinciale.                                                       
4. In ciascuna Sezione elettorale e' costituito un Ufficio                      
elettorale, secondo quanto previsto dalle disposizioni della legge              
statale sui referendum abrogativi.                                              
5. Gli onorari dei componenti gli Uffici elettorali di Sezione sono             
determinati in conformita' alle vigenti disposizioni statali.".                 
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 138 della Costituzione e' il seguente:                    
"Art. 138                                                                       
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi                       
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive              
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate            
a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella                  
seconda votazione.                                                              
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro             
tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei            
membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli               
regionali. La legge sottoposta a referendum non e' promulgata, se non           
e' approvata dalla maggioranza dei voti validi.                                 
Non si fa luogo a referendum se la legge e' stata approvata nella               
seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi           
dei suoi componenti.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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