LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 4
1. Per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini della richiesta di
referendum si applica quanto disposto dall'articolo 8, commi 2, 3, 4
e 5, e dall'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 34 del 1999. Sono
nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.
NOTE ALL'ART. 4
Comma 1
1) Il testo dei commi 2, 3, 4 dell'art. 8 della L.R. 34/99, citata
alla nota 1) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.
2) Il testo del comma 5 dell'art. 8 e del comma 1 dell'art. 17 della
L.R. 34/99, citata alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:
"Art. 8 - Raccolta delle firme
omissis
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune
dell'Emilia-Romagna e' comprovata dai relativi certificati, anche
collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione puo' essere
comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
"Art. 17 - Raccolta delle firme
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito
referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati,
in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il
cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste
elettorali l'elettore e' iscritto. le firme prive di tali
indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto,
sono considerate nulle.
omissis".