REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 4                                                                
1. Per la raccolta delle sottoscrizioni ai fini della richiesta di              
referendum si applica quanto disposto dall'articolo 8, commi 2, 3, 4            
e 5, e dall'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 34 del 1999. Sono               
nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.                                  
NOTE ALL'ART. 4                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo dei commi 2, 3, 4 dell'art. 8 della L.R. 34/99, citata              
alla nota 1) all'art. 3, e' riportato alla stessa nota.                         
2) Il testo del comma 5 dell'art. 8 e del comma 1 dell'art. 17 della            
L.R. 34/99, citata alla nota 1) all'art. 3, e' il seguente:                     
"Art. 8 - Raccolta delle firme                                                  
omissis                                                                         
5. L'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune                             
dell'Emilia-Romagna e' comprovata dai relativi certificati, anche               
collettivi, dei sottoscrittori. Detta iscrizione puo' essere                    
comprovata anche da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 2              
della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.".                                            
"Art. 17 - Raccolta delle firme                                                 
1. L'elettore appone sui fogli vidimati, in calce al quesito                    
referendario, la propria firma. Accanto ad ogni firma sono indicati,            
in modo leggibile facilmente e con assoluta certezza, il nome e il              
cognome, il luogo e la data di nascita ed il Comune nelle cui liste             
elettorali l'elettore e' iscritto. le firme prive di tali                       
indicazioni, o con indicazioni non corrispondenti a quanto richiesto,           
sono considerate nulle.                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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