LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 3
1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui
all'articolo 2, almeno tre elettori dell'Emilia-Romagna, che assumono
la qualita' di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del
Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, come precisato all'articolo 2,
su fogli recanti in calce le loro firme, autenticate a norma
dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della L.R. 22 novembre 1999, n. 34;
b) i certificati comprovanti l'iscrizione dei promotori stessi nelle
liste elettorali di un Comune della regione.
2. All'atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il
domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici,
telematici e di telefax, di tre persone, che possono essere anche i
promotori stessi, incaricati come delegati ai fini e per gli effetti
di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, della L.R. n. 34 del 1999. Di
tale indicazione e' dato conto nel verbale di cui al comma 3.
3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale del
deposito, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e'
avvenuto. Il verbale e' sottoscritto dai presentatori e dal
responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova
dell'avvenuto deposito.
4. Il responsabile del procedimento, entro due giorni feriali dal
deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia
della richiesta di referendum contenente il quesito referendario ed
ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei promotori,
alla Commissione per i procedimenti referendari e di iniziativa
popolare, di cui agli articoli 40 e seguenti della L.R. n. 34 del
1999. Il responsabile del procedimento invia il verbale anche al
Presidente del Consiglio ed al Presidente della Regione, che ne cura
la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro sette giorni dal ricevimento del verbale e della
documentazione di cui al comma 4, la Commissione per i procedimenti
referendari e di iniziativa popolare verifica la legittimita' della
richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito
referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti. Ove riscontri
la necessita' di rettifiche, integrazioni o correzioni ne da' notizia
ai delegati cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore
a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali
controdeduzioni.
6. Entro i sette giorni di cui al comma 5, o entro tre giorni dal
decorso del termine eventualmente assegnato per rettifiche,
integrazioni e controdeduzioni, la Commissione per i procedimenti
referendari e di iniziativa popolare decide sulla legittimita' della
richiesta. Se la richiesta di referendum e' ritenuta illegittima, la
Commissione dichiara improcedibile la richiesta stessa e il
procedimento e' concluso, senza che cio' pregiudichi la presentazione
di nuove richieste. Se la richiesta di referendum e' ritenuta
legittima, la Commissione ne da' comunicazione immediata ai delegati
di cui al comma 2, al Presidente del Consiglio regionale ed al
Presidente della Regione, che provvede a pubblicare la decisione
della Commissione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I delegati, ricevuta la comunicazione di cui al comma 6,
presentano per la vidimazione i fogli, recanti in epigrafe il quesito
referendario, destinati alla raccolta delle sottoscrizioni.
8. I fogli di cui al comma 7 possono essere depositati anche in piu'
volte e, a scelta dei promotori, possono essere depositati anche
contemporaneamente al deposito di cui al comma 1. La vidimazione
avviene entro cinque giorni dal deposito o, in caso di deposito
effettuato insieme alla presentazione delle prime tre firme valide,
entro cinque giorni dalla dichiarazione di regolarita' della
richiesta di referendum.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 della L.R. 22 novembre
1999, n. 34, concernente: Testo unico in materia di iniziativa
popolare e referendum, e' il seguente:
"Art. 8 - Raccolta delle firme
omissis
2. Le firme di cui al comma 1 devono essere autenticate, a pena di
nullita'. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 della Legge 21
marzo 1990, n. 53, come modificato dall'art. 1 della Legge 28 aprile
1998, n. 130, e dall'art. 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 120;
b) i Consiglieri regionali, che abbiano dichiarato per iscritto la
loro disponibilita' al Presidente del Consiglio regionale.
3. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui e'
effettuata e puo' essere unica per tutte le firme contenute in
ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 2. In
tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente
autenticate.
4. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme
da' atto della manifestazione di volonta' dell'elettore analfabeta o
comunque impedito ad apporre la propria firma.
omissis".
Comma 2
2) Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 13 della L.R. 34/99, citata
alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 13 - Presentazione del quesito referendario
omissis
3. All'atto della redazione del verbale di cui al comma 5, i
promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali
ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di
tre persone alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare
i sottoscrittori della richiesta di referendum. Tali incaricati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati
espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento stesso;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del
referendum. In mancanza di precisazioni diverse, da riportarsi nel
verbale, si intende che gli incaricati ed i delegati possano agire
disgiuntamente.
4. Tutte le comunicazioni agli incaricati di cui al comma 3 sono
effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
omissis".
Comma 4
3) Il testo degli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 della L.R. 34/99,
citata alla nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 40 - Istituzione della Commissione per i procedimenti
referendari e d'iniziativa popolare
1. E' istituita la Commissione per i procedimenti referendari e
d'iniziativa popolare, quale organo autonomo ed indipendente della
Regione incaricato di giudicare l'ammissibilita' delle proposte di
iniziativa popolare e - ai sensi del comma 5 dell'art. 36, dello
Statuto regionale - l'ammissibilita' delle richieste di referendum
abrogativi, e di rendere i pareri previsti dalla presente legge.
2. La Commissione dura in carica cinque anni. I componenti della
Commissione sono rieleggibili una sola volta. Al rinnovo della
Commissione si procede almeno tre mesi prima della scadenza.
Art. 41 - Composizione ed elezione della Commissione
1. La Commissione e' composta dal Difensore civico regionale, che la
presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio regionale, secondo le
modalita' di cui al comma 3, tra persone che siano in possesso di
qualificate e documentate competenze in campo giuridico e che abbiano
i requisiti per l'elezione a Consigliere regionale.
2. Non possono far parte della Commissione:
a) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari di
incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti o in movimenti
politici, o siano in atto titolari delle medesime cariche;
b) coloro che nei cinque anni precedenti siano stati titolari o
componenti di organi regionali, o siano stati nominati a qualsiasi
carica da parte di organi regionali, o siano in atto titolari di tali
cariche;
c) coloro che intrattengano con la Regione, o che nei cinque anni
precedenti abbiano intrattenuto, anche per il tramite di persone
giuridiche o soggetti collettivi di cui fossero amministratori o soci
o collaboratori, rapporti professionali o di consulenza o comunque di
prestazione di lavoro, ad eccezione dei dipendenti regionali in
quiescenza.
3. Il Consiglio elegge i componenti della Commissione per i
procedimenti referendari e d'iniziativa popolare a voto segreto. Ogni
consigliere vota due nomi; risultano eletti i sei candidati che hanno
riportato il maggior numero di voti.
4. I componenti che per qualsiasi causa cessino anticipatamente dalla
carica sono sostituiti seguendo la graduatoria risultante dai voti
espressi dal Consiglio; a parita' di voti prevale il piu' anziano di
eta'. Nel caso in cui cio' non risulti possibile, come pure nel caso
in cui la Commissione perda contemporaneamente meta' dei componenti
elettivi, si procede al rinnovo integrale della Commissione.
5. Ove si verifichi il sopravvenire di cause di ineleggibilita' o di
incompatibilita', l'interessato e' tenuto a darne immediata notizia
al Presidente della Commissione. Il Presidente trasmette
l'informazione al Presidente del Consiglio regionale, che investe
l'Ufficio di Presidenza del Consiglio per l'apertura del procedimento
di decadenza. La decadenza e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza,
al quale compete anche avviare e concludere gli eventuali
procedimenti di revoca.
6. Ai componenti la Commissione sono dovuti i compensi stabiliti
annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si
applica la normativa generale sulle nomine di competenza regionale.
Art. 42 - Elezione del Vicepresidente della Commissione
1. L'avvenuta elezione della Commissione e' comunicata al Difensore
civico, che provvede alla convocazione di insediamento. In tale
occasione, la Commissione elegge tra i suoi componenti un
Vicepresidente che sostituisca il Presidente in caso di assenza o di
impedimento.
Art. 43 - Sede e strutture di servizio
1. La Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa
popolare ha sede presso il Difensore civico della Regione
Emilia-Romagna.
2. Il Difensore civico assicura il buon andamento dell'attivita' e
dei lavori della Commissione consultiva mettendo a sua disposizione
il personale e le attrezzature necessarie.
Art. 44 - Sedute e deliberazioni della Commissione
1. I componenti della Commissione sono tenuti a partecipare a tutte
le sedute. Le assenze a piu' di tre sedute senza giustificato motivo,
a giudizio del Presidente della Commissione, comportano la decadenza
dalla carica. La decadenza e' proposta dal Presidente della
Commissione, ed e' deliberata dall'Ufficio di Presidenza del
Consiglio.
2. Il Presidente della Commissione stabilisce il calendario e
l'ordine del giorno delle sedute, nonche', sentita la Commissione, le
modalita' di convocazione delle sedute.
3. Il Presidente nomina un relatore per ogni argomento sottoposto
alla Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la presenza di quattro
componenti, compreso il Presidente, ed a maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
5. Nell'esercizio delle proprie funnzioni consultive, la Commissione
e' tenuta a sentire i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 13 e ad
acquisire le loro osservazioni e memorie scritte, dando atto del loro
esame e della loro rilevanza nel testo dell'atto consultivo.
6. I componenti della Commissione non possono astenersi o non
prendere parte alla votazione. I commissari che dissentono dalla
decisione della Commissione possono presentare relazioni
dissenzienti, che vengono allegate alla deliberazione.
7. La Commissione puo' disciplinare il proprio funzionamento con un
regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti.".