REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29

DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

          Art. 2                                                                
1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3 della            
Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione              
statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve            
altresi' citare la data della sua approvazione finale da parte del              
Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale             
della Regione sul quale e' stata pubblicata.                                    
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula                 
seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria               
concernente . . . (titolo della legge), approvato dal Consiglio                 
regionale in seconda deliberazione il giorno . . . . e pubblicato nel           
Bollettino Ufficiale della Regione numero . . . del . . . . . . . . .           
. . . ?".                                                                       
3. Il quesito non e' corredato di alcun altro elemento di                       
illustrazione.                                                                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo del comma 3 dell'art. 123 della Costituzione e' riportato              
alla nota al titolo.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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