LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2000, n. 29
DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI REGIONALI DI REVISIONE STATUTARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE
Art. 2
1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3 della
Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione
statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve
altresi' citare la data della sua approvazione finale da parte del
Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale
della Regione sul quale e' stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula
seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria
concernente . . . (titolo della legge), approvato dal Consiglio
regionale in seconda deliberazione il giorno . . . . e pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione numero . . . del . . . . . . . . .
. . . ?".
3. Il quesito non e' corredato di alcun altro elemento di
illustrazione.
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 123 della Costituzione e' riportato
alla nota al titolo.