REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 4                                                                
Interventi a favore di immobili con fruizione pubblica,                         
danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999                               
nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno,                               
Montese e Polinago, in provincia di Modena                                      
1. La Giunta regionale, a seguito dell'accertamento dei danni                   
effettuato dalle proprie strutture sulla base di criteri gia'                   
adottati in circostanze analoghe, approva il programma degli                    
interventi per la riparazione dei danni con miglioramento sismico               
agli immobili con fruizione pubblica sensibilmente colpiti                      
dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno,               
Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena.                
2. Il programma indica il contributo di spesa regionale per ogni                
singolo intervento con eventuali priorita' derivate anche                       
dall'importanza e intensita' d'uso degli stessi immobili, individua i           
soggetti attuatori e i tempi, nonche' determina le procedure di                 
attuazione degli interventi comprensive di prescrizioni tecniche e              
parametri economici.                                                            
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'               
completare la previsione programmatica degli interventi con                     
l'indicazione di altre risorse rese disponibili dagli stessi soggetti           
attuatori ed evidenziate come cofinanziamenti.                                  
4. Al complessivo contributo di spesa regionale di cui al comma 2 si            
provvede con apposito stanziamento definito in sede di approvazione             
della legge annuale di Bilancio per l'esercizio 2000 e poliennale               
2000-2002.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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