LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 2
Interventi pubblici per eventi alluvionali,
dissesti idrogeologici ed eventi sismici
dell'ottobre 1996
1. I programmi degli interventi pubblici di cui all'articolo 1, sono
approvati dalla Giunta regionale, secondo i criteri e le modalita'
previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24.
2. Alla attuazione del programma per la realizzazione ed il
completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei
territori della regione, colpiti dagli eventi alluvionali e dai
dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e
dicembre 1996, nonche' per il riassetto idrogeologico complessivo,
compresa la messa in sicurezza della costa e delle reti idrauliche,
si provvede con i finanziamenti statali di cui ai commi 1 e 3 bis
dell'art. 7 del DL 132/99 convertito con modificazioni dalla Legge
226/99, con l'utilizzazione delle eventuali economie di cui all'art.
9, comma 2, della L.R. 24/98 e con un concorso finanziario della
Regione Emilia-Romagna il cui ammontare sara' definito in sede di
approvazione della legge annuale di Bilancio regionale per
l'esercizio finanziario 2000 e poliennale 2000-2002.
3. Alla attuazione del programma di completamento degli interventi su
edifici pubblici e di culto gia' avviati nei territori della regione,
interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996, si
provvede con i finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 bis dell'art. 7
del DL 132/99 convertito con modificazioni dalla Legge 226/99, nei
limiti di spesa che verranno fissati dalla Giunta regionale.
4. Per il ripristino dei danni, aggravati dall'evento sismico dei
giorni 15 e 16 ottobre 1996, con miglioramento sismico della chiesa
parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione di Montale, comune
di Castelnuovo Rangone, e' concesso un concorso finanziario, il cui
ammontare sara' definito in sede di approvazione della legge annuale
di Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale
2000-2002. Per la realizzazione di tutte le attivita' finalizzate
all'attuazione dell'intervento devono essere osservate le procedure
di cui all'Allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 984
del 1999 e successive modifiche.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo degli articoli 2 e 3 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24
concernente Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna.
Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel
territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98, convertito con
modifiche in Legge 61/98, e' il seguente:
"Art. 2 - Interventi pubblici per eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici.
1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), e' approvato dalla Giunta regionale d'intesa con
le competenti Autorita' di bacino e previo parere del Comitato
istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Ministro
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
2476 del 19 novembre 1996.
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo
di Lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni
singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le
modalita' di esecuzione e l'ammontare della spesa.
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'
possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge
statale commi da 1 a 9 e comma 11.
4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
5. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre
1978, n. 50.
6. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Art. 3 - Interventi a favore di immobili con fruizione
pubblica danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre
1996.
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamente definitivo dei
danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai
sensi del comma 5, dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 2475/96,
approva il programma per il completamento degli interventi
infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento
sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione
privata.
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico
acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente
a:
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;
b) danni subiti a causa del sisma;
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.
3. Il programma indica le priorita' di intervento derivanti da
valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i
tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonche'
determina le procedure d'attuazione degli interventi.
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le
prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma
2, della legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo
tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei
Lavori pubblici.
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'
possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della legge
statale, commi da 1 a 9 e comma 11.
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede
nel limite di Lire 100 miliardi, cosi' come previsto dal comma 3
dell'art. 19 della legge statale.
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.
8. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre
1978, n. 50.
9. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.".
Comma 2
2) Il testo dei commi 1 e 3 bis dell'art. 7 del DL 132/99, convertito
con modificazioni dalla Legge 226/99, citato alla nota al titolo, e'
riportato alla nota 1) all'art. 1.
3) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24/98, citata alla
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 9 - Limite dei contributi
omissis
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di
programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi
effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate
dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi
eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio
idrogeologico e sismico.".
Comma 3
4) Il testo dei commi 1 e 3 bis dell'art. 7 del DL 132/99, convertito
con modificazioni dalla Legge 226/99, citato alla nota al titolo, e'
riportato alla nota 1) all'art. 1.