REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

          Art. 2                                                                
Interventi pubblici per eventi alluvionali,                                     
dissesti idrogeologici ed eventi sismici                                        
dell'ottobre 1996                                                               
1. I programmi degli interventi pubblici di cui all'articolo 1, sono            
approvati dalla Giunta regionale, secondo i criteri e le modalita'              
previsti dagli articoli 2 e 3 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24.                  
2. Alla attuazione del programma per la realizzazione ed il                     
completamento degli interventi di emergenza gia' avviati nei                    
territori della regione, colpiti dagli eventi alluvionali e dai                 
dissesti idrogeologici nei mesi di gennaio, febbraio, ottobre e                 
dicembre 1996, nonche' per il riassetto idrogeologico complessivo,              
compresa la messa in sicurezza della costa e delle reti idrauliche,             
si provvede con i finanziamenti statali di cui ai commi 1 e 3 bis               
dell'art. 7 del DL 132/99 convertito con modificazioni dalla Legge              
226/99, con l'utilizzazione delle eventuali economie di cui all'art.            
9, comma 2, della L.R. 24/98 e con un concorso finanziario della                
Regione Emilia-Romagna il cui ammontare sara' definito in sede di               
approvazione della legge annuale di Bilancio regionale per                      
l'esercizio finanziario 2000 e poliennale 2000-2002.                            
3. Alla attuazione del programma di completamento degli interventi su           
edifici pubblici e di culto gia' avviati nei territori della regione,           
interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre 1996, si                   
provvede con i finanziamenti di cui ai commi 1 e 3 bis dell'art. 7              
del DL 132/99 convertito con modificazioni dalla Legge 226/99, nei              
limiti di spesa che verranno fissati dalla Giunta regionale.                    
4. Per il ripristino dei danni, aggravati dall'evento sismico dei               
giorni 15 e 16 ottobre 1996, con miglioramento sismico della chiesa             
parrocchiale di San Michele Arcangelo, in frazione di Montale, comune           
di Castelnuovo Rangone, e' concesso un concorso finanziario, il cui             
ammontare sara' definito in sede di approvazione della legge annuale            
di Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000 e poliennale             
2000-2002. Per la realizzazione di tutte le attivita' finalizzate               
all'attuazione dell'intervento devono essere osservate le procedure             
di cui all'Allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 984            
del 1999 e successive modifiche.                                                
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 2 e 3 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24                
concernente Eventi calamitosi dell'anno 1996 in Emilia-Romagna.                 
Disposizioni amministrative e finanziarie per assicurare la                     
realizzazione di ulteriori interventi di protezione civile nel                  
territorio della regione Emilia-Romagna - DL 6/98, convertito con               
modifiche in Legge 61/98, e' il seguente:                                       
"Art. 2 - Interventi pubblici per eventi alluvionali e dissesti                 
idrogeologici.                                                                  
1. Il programma degli interventi pubblici di cui all'articolo 1,                
comma 1, lettera a), e' approvato dalla Giunta regionale d'intesa con           
le competenti Autorita' di bacino e previo parere del Comitato                  
istituzionale di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Ministro           
dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.           
2476 del 19 novembre 1996.                                                      
2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 nel limite massimo           
di Lire 180,5 miliardi deve essere predisposto indicando, per ogni              
singolo intervento, il relativo soggetto attuatore, i tempi e le                
modalita' di esecuzione e l'ammontare della spesa.                              
3. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'               
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre               
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'               
possibile adottare le procedure previste dall'art. 14 della legge               
statale commi da 1 a 9 e comma 11.                                              
4. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora           
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie           
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli                 
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta                    
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.                               
5. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente               
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di                    
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre              
1978, n. 50.                                                                    
6. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti            
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono             
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.                    
          Art. 3 - Interventi a favore di immobili con fruizione                
pubblica danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre            
1996.                                                                           
1. La Giunta regionale, sulla base dell'accertamente definitivo dei             
danni, coordinato dal nucleo tecnico-specialistico, costituito ai               
sensi del comma 5, dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 2475/96,             
approva il programma per il completamento degli interventi                      
infrastrutturali e per la riparazione dei danni, con miglioramento              
sismico, agli edifici pubblici e di culto, esclusi quelli a fruizione           
privata.                                                                        
2. Per la formazione del programma, il nucleo tecnico specialistico             
acquisisce indicazioni analitiche per ciascuno edificio relativamente           
a:                                                                              
a) condizioni d'uso e consistenze volumetriche o di superfici utili;            
b) danni subiti a causa del sisma;                                              
c) sintesi degli interventi proposti e prima valutazione dei costi.             
3. Il programma indica le priorita' di intervento derivanti da                  
valutazioni di rischio sismico, individua i soggetti attuatori, i               
tempi e l'importo della spesa per ogni singolo intervento, nonche'              
determina le procedure d'attuazione degli interventi.                           
4. Le procedure d'attuazione degli interventi comprendono le                    
prescrizioni tecniche e i parametri che, ai sensi dell'art. 19, comma           
2, della legge statale, la Giunta regionale, su proposta del nucleo             
tecnico specialistico, stabilisce d'intesa con il Ministero dei                 
Lavori pubblici.                                                                
5. La Giunta regionale, su richiesta dei soggetti attuatori, puo'               
ricomprendere nel programma anche interventi finanziati con altre               
risorse dagli stessi soggetti attuatori; per questi interventi e'               
possibile adottare le procedure di cui all'art. 14 della legge                  
statale, commi da 1 a 9 e comma 11.                                             
6. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede            
nel limite di Lire 100 miliardi, cosi' come previsto dal comma 3                
dell'art. 19 della legge statale.                                               
7. Nel corso di realizzazione del programma degli interventi, qualora           
si rendessero disponibili risorse finanziarie per effetto di economie           
determinate da ribassi d'asta o da parziale realizzazione degli                 
interventi, queste possono essere riprogrammate dalla Giunta                    
regionale secondo le procedure di cui al comma 1.                               
8. All'erogazione dei finanziamenti puo' provvedere il Presidente               
della Giunta regionale o l'Assessore delegato in qualita' di                    
funzionario delegato ai sensi del Regolamento regionale 9 dicembre              
1978, n. 50.                                                                    
9. Le modalita' per l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti            
ai soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Regione, sono             
stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.".                  
Comma 2                                                                         
2) Il testo dei commi 1 e 3 bis dell'art. 7 del DL 132/99, convertito           
con modificazioni dalla Legge 226/99, citato alla nota al titolo, e'            
riportato alla nota 1) all'art. 1.                                              
3) Il testo del comma 2 dell'art. 9 della L.R. 24/98, citata alla               
nota 1) al presente articolo, e' il seguente:                                   
"Art. 9 - Limite dei contributi                                                 
omissis                                                                         
2. Eventuali economie che si rendessero disponibili in sede di                  
programmazione e le altre che dovessero risultare ad interventi                 
effettuati, di cui agli articoli 4 e 5, possono essere utilizzate               
dalla Giunta regionale per interventi pubblici connessi agli stessi             
eventi o per far fronte a situazioni di riconosciuto rischio                    
idrogeologico e sismico.".                                                      
Comma 3                                                                         
4) Il testo dei commi 1 e 3 bis dell'art. 7 del DL 132/99, convertito           
con modificazioni dalla Legge 226/99, citato alla nota al titolo, e'            
riportato alla nota 1) all'art. 1.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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