LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5
EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione
degli articoli 5 e 7 del DL 13 maggio 1999, n.132, convertito con
modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, alla realizzazione
ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia'
avviati nella regione Emilia-Romagna in attuazione del DL n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al completamento
del programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui
all'art. 19, comma 1, lettera b), dello stesso DL n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni dalla Legge n. 61 del 1998.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 i soggetti
attuatori si avvalgono delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1
a 9 e 11 del DL n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni dalla
Legge n. 61 del 1998.
NOTA AL TITOLO
Il DL 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche nella Legge 13
luglio 1999, n. 226, concerne Interventi urgenti in materia di
protezione civile.
NOTE ALL'ART. 1
Comma 1
1) Il testo degli articoli 5 e 7 del DL 13 maggio 1999, n. 132,
convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226,
citato alla nota al titolo, e' il seguente:
"Art. 5 - Interventi urgenti in favore delle Regioni Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte
colpite da eventi calamitosi
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte
a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di
emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate
di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi
alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998
e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte alla
realizzazione ed al completamente degli interventi strutturali di
emergenza gia' avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e
Toscana, in attuazione, rispettivamente, del DL n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998 e
successive modificazioni, e del DL 12 novembre 1996, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 677,
nonche' nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli
eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di
interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19
comma 1, lettera b), del citato DL n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti
idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 87 del 15 aprile 1998.
2. Il Presidente della Regione Campania, nominato commissario
delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei
territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano
di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21
maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con
priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto
idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.
3. Le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana
e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, nei
limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza
gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai
sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
nell'articolo 17, comma 1, del DL n. 6 del 1998, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e successive
modificazioni. La Regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i
territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato,
interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei
mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999,
al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo
6.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 14 del DL n. 6 del 1998,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e
successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali
possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della
Legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di
ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli
enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le
opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti
tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti
dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7.
5. Ai Comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a
Cancello e' concesso dal Ministero dell'Interno un contributo
complessivo di Lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le
minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori
spese connesse all'emergenza.".
"Art. 7 - Norma di copertura
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con
esclusione del comma 5, e 6, le Regioni Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre
mutui con la Banca Europea per gli Investimenti, il Fondo di sviluppo
sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri
enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di
indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con
contributi ventennali, rispettivamente, pari a Lire 4 miliardi annui
per la Regione Emilia-Romagna, a Lire 7 miliardi annui per la Regione
Friuli-Venezia Giulia, a Lire 12,5 miliardi annui per la Regione
Liguria ed a Lire 6 miliardi annui per la Regione Toscana a decorrere
dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a Lire 3,5 miliardi annui per la
Regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al
relativo onere pari a complessive Lire 29,5 miliardi per l'anno 2000
ed a Lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'esercizio
finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere di Lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi
di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 12, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno
1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione economica, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e'
autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 15 miliardi per l'anno 2000 e
Lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della Regione
Emilia-Romagna e di Lire 15 miliardi per l'anno 2000 e Lire 10
miliardi per l'anno 2001 in favore della Regione Piemonte. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per
gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente
decreto.".
2) Il DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 30 marzo 1998, n. 61, concerne Ulteriori interventi urgenti in
favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di
altre zone colpite da eventi calamitosi.
3) Il testo della lettera b) del comma 1, dell'art.19 del DL n. 6 del
1998, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61
e citato alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 19 - Interventi urgenti nei territori della regione
Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre
1996
1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento
sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione
civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la
Regione puo' provvedere:
omissis
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli
edifici pubblici e di culto;
omissis".
Comma 2
4) Il testo dei commi da 1 a 9 e 11 dell'art. 14 del DL n. 6 del
1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n.
61, citato alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 14 - Norme di accelerazione e controllo degli interventi
1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le
quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti,
autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati,
l'Amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro
sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve
comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla
conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla
presenza della totalita' delle Amministrazioni invitate e dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell'assenso. L'Amministrazione procedente puo' comunque assumere la
determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di
motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la
determinazione dell'Amministrazione procedente e' subordinata
all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 17,
comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative
agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei
soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi
professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a
cooperative di produzione e lavoro, ovvero a societa' di
progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi
documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle
caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti
dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16,
comma 2, secondo periodo, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti
di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la
tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui
al comma 5 del suddetto articolo.
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro
di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente
decreto, si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera b), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU,
IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,
avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati
almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della citata Legge n. 109 del 1994 per i lavori
oggetto dell'appalto.
4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla
crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di
finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti
dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21
marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.105 dell'8 maggio
1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a
cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si puo' procedere con il sistema
di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della Legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per
tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel
caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade.
Ove i lavori vengano affidati con le modalita' sopraindicate, in sede
di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al
progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di
quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della Legge 11 febbraio
1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8ter del decreto-Legge 3
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2
giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in
corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i
lavori non vengano affidati con le modalita' sopraindicate, le
varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalita' di cui
all'articolo 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito
dall'articolo 8-ter del decreto-Legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 giugno 1995, n.216; in
tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del
medesimo articolo e' aumentato al 15 per cento. Le varianti che non
comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo
dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame
da parte dello stesso organo che si e' espresso sul progetto
originario.
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a
corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le Regioni determinano in via
preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da
invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere
pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.
7. L'Amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal
presente decreto, puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in
caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un
contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario
appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al
fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle
medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta.
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto
degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti
dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento
sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e
integrazioni.
omissis
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse
all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in
vigenza dello stato d'emergenza, possono essere ammesse ordinanze ai
sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le
Amministrazioni competenti.
omissis".