REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 5

EVENTI CALAMITOSI DEGLI ANNI 1994, 1996, 1997 E 1999 IN EMILIA-ROMAGNA. DL 132/99 CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 226/99 ED ULTERIORI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. Le disposizioni della presente legge sono volte, in attuazione               
degli articoli 5 e 7 del DL 13 maggio 1999,  n.132, convertito con              
modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226, alla realizzazione            
ed al completamento degli interventi strutturali di emergenza gia'              
avviati nella regione Emilia-Romagna in attuazione del DL n. 6 del              
1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e              
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' al completamento              
del programma di interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui           
all'art. 19, comma 1, lettera b), dello stesso DL n. 6 del 1998,                
convertito, con modificazioni dalla Legge n. 61 del 1998.                       
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 i soggetti           
attuatori si avvalgono delle procedure di cui all'art. 14, commi da 1           
a 9 e 11 del DL n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni dalla              
Legge n. 61 del 1998.                                                           
NOTA AL TITOLO                                                                  
Il DL 13 maggio 1999, n. 132, convertito con modifiche nella Legge 13           
luglio 1999, n. 226, concerne Interventi urgenti in materia di                  
protezione civile.                                                              
NOTE ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
1) Il testo degli articoli 5 e 7 del DL 13 maggio 1999, n. 132,                 
convertito con modificazioni dalla Legge 13 luglio 1999, n. 226,                
citato alla nota al titolo, e' il seguente:                                     
"Art. 5 - Interventi urgenti in favore delle Regioni Campania,                  
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Piemonte              
colpite da eventi calamitosi                                                    
1. Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 6 sono volte           
a disciplinare la ricostruzione e gli interventi infrastrutturali di            
emergenza nei territori della regione Campania colpiti dalle colate             
di fango del 5 e 6 maggio 1998 e nei territori delle regioni                    
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpiti da eventi                      
alluvionali nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1998            
e gennaio e febbraio 1999. Esse sono, altresi', volte alla                      
realizzazione ed al completamente degli interventi strutturali di               
emergenza gia' avviati nei territori delle regioni Emilia-Romagna e             
Toscana, in attuazione, rispettivamente, del DL n. 6 del 1998,                  
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998 e                     
successive modificazioni, e del DL 12 novembre 1996, n. 576,                    
convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 dicembre 1996, n. 677,            
nonche' nei territori delle province di Cuneo e Torino, colpiti dagli           
eventi alluvionali del maggio 1999, e a completare il programma di              
interventi sugli edifici pubblici e di culto, di cui all'articolo 19            
comma 1, lettera b), del citato DL n. 6 del 1998, convertito, con               
modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e quello per i dissesti              
idrogeologici di cui all'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato           
per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile               
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana             
n. 87 del 15 aprile 1998.                                                       
2. Il Presidente della Regione Campania, nominato commissario                   
delegato attua, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7 e nei                 
territori dei comuni interessati, gli interventi previsti dal piano             
di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'Interno                  
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21            
maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica               
italiana n. 120 del 26 maggio 1998, e successive modificazioni, con             
priorita' per quelli che hanno per finalita' il riassetto                       
idrogeologico complessivo e la riduzione del rischio.                           
3. Le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana           
e Piemonte attuano, anche attraverso gli enti locali interessati, nei           
limiti di spesa di cui all'articolo 7, gli interventi di emergenza              
gia' avviati nei territori indicati nelle ordinanze, adottate ai                
sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e                   
nell'articolo 17, comma 1, del DL n. 6 del 1998, convertito, con                
modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1998, e successive                         
modificazioni. La Regione Toscana provvede, altresi', a delimitare i            
territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca e Prato,           
interessati dagli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nei               
mesi di ottobre, novembre e dicembre 1998, gennaio e febbraio 1999,             
al fine degli interventi di cui al presente articolo e all'articolo             
6.                                                                              
4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 si applicano             
le disposizioni di cui all'articolo 14 del DL n. 6 del 1998,                    
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e                    
successive modificazioni. Per ulteriori semplificazioni procedurali             
possono essere adottate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della                
Legge 24 febbraio 1992, n. 225.                                                 
4-bis. Nei territori di cui al comma 1, gli interventi di                       
ricostruzione e recupero degli edifici pubblici delle regioni e degli           
enti locali distrutti o gravemente danneggiati comprendono anche le             
opere strettamente necessarie per l'adeguamento degli impianti                  
tecnici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche previsti            
dalla normativa vigente, nei limiti di spesa di cui all'articolo 7.             
5. Ai Comuni di Sarno, Quindici, Bracigliano, Siano e San Felice a              
Cancello e' concesso dal Ministero dell'Interno un contributo                   
complessivo di Lire 6 miliardi, per l'anno 1999, per compensare le              
minori entrate derivanti dai cespiti erariali, nonche' le maggiori              
spese connesse all'emergenza.".                                                 
"Art. 7 - Norma di copertura                                                    
1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 5, con                
esclusione del comma 5, e 6, le Regioni Emilia-Romagna,                         
Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana sono autorizzate a contrarre           
mutui con la Banca Europea per gli Investimenti, il Fondo di sviluppo           
sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri           
enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di                      
indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il                    
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a concorrere con            
contributi ventennali, rispettivamente, pari a Lire 4 miliardi annui            
per la Regione Emilia-Romagna, a Lire 7 miliardi annui per la Regione           
Friuli-Venezia Giulia, a Lire 12,5 miliardi annui per la Regione                
Liguria ed a Lire 6 miliardi annui per la Regione Toscana a decorrere           
dall'anno 2000 fino al 2019, nonche' a Lire 3,5 miliardi annui per la           
Regione Toscana, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2020. Al                  
relativo onere pari a complessive Lire 29,5 miliardi per l'anno 2000            
ed a Lire 33 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante                     
corrispondente riduzione delle proiezioni relative agli anni medesimi           
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale                     
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto                
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del           
Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica per l'esercizio           
finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento            
relativo al medesimo Ministero.                                                 
2. All'onere di Lire 304 miliardi per l'anno 1999 per gli interventi            
di cui agli articoli 5 e 6 nella regione Campania, si fa fronte con             
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui                    
all'articolo 12, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.                 
3. All'onere di cui all'articolo 5, comma 5, si provvede mediante               
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno                
1999, nell'ambito dell'unita' previsionale di parte corrente "Fondo             
speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del               
Bilancio e della Programmazione economica, all'uopo parzialmente                
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.                
3-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e'               
autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 15 miliardi per l'anno 2000 e             
Lire 45 miliardi per l'anno 2001 in favore della Regione                        
Emilia-Romagna e di Lire 15 miliardi per l'anno 2000 e Lire 10                  
miliardi per l'anno 2001 in favore della Regione Piemonte. Al                   
relativo onere si provvede mediante riduzione delle proiezioni per              
gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio             
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di            
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del                   
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica             
per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento           
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.                            
4. Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione                  
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le                   
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente                 
decreto.".                                                                      
2) Il DL 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla            
Legge 30 marzo 1998, n. 61, concerne Ulteriori interventi urgenti in            
favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di                
altre zone colpite da eventi calamitosi.                                        
3) Il testo della lettera b) del comma 1, dell'art.19 del DL n. 6 del           
1998, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n. 61            
e citato alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                     
"Art. 19 - Interventi urgenti nei territori della regione                       
Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 15 e 16 ottobre             
1996                                                                            
1. Nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dall'evento           
sismico del 15 e 16 ottobre 1996, individuati dall'ordinanza del                
Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione            
civile n. 2475 del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta                  
Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 1996, la             
Regione puo' provvedere:                                                        
omissis                                                                         
b) alla riparazione dei danni, con miglioramento sismico, degli                 
edifici pubblici e di culto;                                                    
omissis".                                                                       
Comma 2                                                                         
4) Il testo dei commi da 1 a 9 e 11 dell'art. 14 del DL n. 6 del                
1998, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 marzo 1998, n.              
61, citato alla nota 2) al presente articolo, e' il seguente:                   
"Art. 14 - Norme di accelerazione e controllo degli interventi                  
1. Per tutte le attivita' previste dagli articoli precedenti per le             
quali sono richiesti pareri, intese, concessioni, concerti,                     
autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi, comunque denominati,              
l'Amministrazione competente indice una conferenza di servizi entro             
sette giorni dalla disponibilita' degli atti da esaminare, che deve             
comunque concludersi nei successivi trenta giorni. Qualora alla                 
conferenza di servizi il rappresentante di un'Amministrazione                   
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato                
potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla             
presenza della totalita' delle Amministrazioni invitate e dalla                 
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il           
dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere               
motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche                    
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini                      
dell'assenso. L'Amministrazione procedente puo' comunque assumere la            
determinazione di conclusione positiva del procedimento. Nel caso di            
motivato dissenso espresso da una Amministrazione preposta alla                 
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio                   
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la                  
determinazione dell'Amministrazione procedente e' subordinata                   
all'espletamento della procedura di cui all'articolo 14, comma 4,               
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 , come sostituito dall'articolo 17,           
comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.                                    
2. La redazione dei progetti e le attivita' di consulenza relative              
agli interventi previsti dal presente decreto, di competenza dei                
soggetti pubblici, possono essere affidati direttamente a liberi                
professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a              
cooperative di produzione e lavoro, ovvero a societa' di                        
progettazione o a societa' di ingegneria di loro fiducia, aventi                
documentata esperienza professionale nel settore, in relazione alle             
caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora                    
l'importo stimato dell'incarico non ecceda 200 mila ECU, IVA esclusa.           
3. Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti           
dal presente decreto, la progettazione, ai sensi dell'articolo 16,              
comma 2, secondo periodo, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e               
successive modificazioni e integrazioni, e' articolata nei progetti             
di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo ovvero, qualora la                  
tipologia e la dimensione dei lavori lo consenta, nel progetto di cui           
al comma 5 del suddetto articolo.                                               
4. Per tutti gli interventi di ricostruzione, ripristino o restauro             
di opere pubbliche distrutte o danneggiate, previsti dal presente               
decreto, si puo' procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1,                  
lettera b), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive                  
modificazioni e integrazioni, fino all'importo di due milioni di ECU,           
IVA esclusa. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi            
del comma 1 dell'articolo 24 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109,              
avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati              
almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti           
qualificati ai sensi della citata Legge n. 109 del 1994 per i lavori            
oggetto dell'appalto.                                                           
4-bis. Per i territori dell'Umbria e delle Marche interessati dalla             
crisi sismica il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di                   
finanziamento dei patti territoriali e dei contratti di area previsti           
dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dalla delibera CIPE del 21              
marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.105 dell'8 maggio            
1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale.                
5. Per i lavori previsti dal presente decreto di importo da due a               
cinque milioni di ECU, IVA esclusa, si puo' procedere con il sistema            
di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 19 della Legge 11                  
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, per           
tutte le tipologie di opere previste nei piani di ricostruzione. Nel            
caso di non approvazione del progetto l'impresa appaltatrice decade.            
Ove i lavori vengano affidati con le modalita' sopraindicate, in sede           
di progettazione esecutiva possono effettuarsi adeguamenti al                   
progetto definitivo, posto a base dell'affidamento, nei limiti di               
quanto previsto all'articolo 25, comma 3, della Legge 11 febbraio               
1994, n. 109, come sostituito dall'articolo 8ter del decreto-Legge 3            
aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2               
giugno 1995, n. 216, e non sono ammesse varianti di alcun tipo in               
corso d'opera. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui i             
lavori non vengano affidati con le modalita' sopraindicate, le                  
varianti in corso d'opera sono ammesse con le modalita' di cui                  
all'articolo 25 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come sostituito           
dall'articolo 8-ter del decreto-Legge 3 aprile 1995, n. 101,                    
convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 giugno 1995,  n.216; in            
tali casi il limite indicato nell'ultimo periodo del comma 3 del                
medesimo articolo e' aumentato al 15 per cento. Le varianti che non             
comportano modifiche sostanziali sono approvate dall'ingegnere capo             
dei lavori; tutte le altre varianti sono sottoposte ad un nuovo esame           
da parte dello stesso organo che si e' espresso sul progetto                    
originario.                                                                     
6. Per i lavori di cui ai commi 4 e 5 i corrispettivi sono previsti a           
corpo, a corpo e a misura ed a misura. Le Regioni determinano in via            
preventiva i criteri tecnico-economici per la scelta dei soggetti da            
invitare fra quelli richiedenti, sentiti i provveditorati alle opere            
pubbliche che si pronunciano entro quindici giorni.                             
7. L'Amministrazione aggiudicatrice, per gli interventi previsti dal            
presente decreto, puo' prevedere nel bando di gara la facolta', in              
caso di morte o di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione di un           
contratto d'appalto per grave inadempimento dell'originario                     
appaltatore, di interpellare il soggetto secondo classificato, al               
fine di stipulare un nuovo contratto per completare i lavori alle               
medesime condizioni economiche gia' proposte in sede d'offerta.                 
8. Per l'espletamento delle procedure relative alle gare d'appalto              
degli interventi di cui al presente decreto tutti i termini previsti            
dalla legislazione vigente vengono sempre ridotti della meta'.                  
9. Gli interventi di ricostruzione o ripristino con miglioramento               
sismico eseguiti dai privati singoli o riuniti in consorzio ai sensi            
dell'articolo 3, comma 5, non sono assoggettati agli obblighi della             
Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e                     
integrazioni.                                                                   
omissis                                                                         
11. Per l'acceleramento di ulteriori procedure connesse                         
all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in                  
vigenza dello stato d'emergenza, possono essere ammesse ordinanze ai            
sensi dell'articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nel                 
rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentite le           
Amministrazioni competenti.                                                     
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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