REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 16                                                               
Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo                             
1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico           
e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio             
in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle                 
necessita' di protezione civile, la Regione puo' disporre contributi            
per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici           
classificati come rifugi.                                                       
2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito           
delle leggi vigenti in materia di turismo, gli Enti locali                      
territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni               
senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione              
che abbiano la disponibilita' del bene oggetto del contributo.                  
3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al             
cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.                           
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare              
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 1 febbraio 2000  VASCO ERRANI                                          
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 735 del 18 maggio 1999; oggetto consiliare n. 5287 (VI                       
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal           
Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1999;                            
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 303, in data 8 giugno 1999;                                          
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola Cultura            
e Turismo" in sede referente.                                                   
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/II.7 del            
16 dicembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in            
aula del consigliere Giovanelli;                                                
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre                
1999, atto n. 202/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 112/4.1.14/C.G. del           
26 gennaio 2000.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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