LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 16
Interventi per la valorizzazione dell'escursionismo
1. Al fine di valorizzare l'escursionismo ed il turismo naturalistico
e sportivo nell'Appennino e di garantire il presidio del territorio
in zone isolate non facilmente accessibili, anche ai fini delle
necessita' di protezione civile, la Regione puo' disporre contributi
per il recupero, la ristrutturazione e la riqualificazione di edifici
classificati come rifugi.
2. Possono beneficiare dei contributi, di cui al comma 1, nell'ambito
delle leggi vigenti in materia di turismo, gli Enti locali
territoriali e relativi consorzi, gli enti parco, le associazioni
senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, a condizione
che abbiano la disponibilita' del bene oggetto del contributo.
3. I contributi possono essere erogati nella misura massima pari al
cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 1 febbraio 2000 VASCO ERRANI
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 735 del 18 maggio 1999; oggetto consiliare n. 5287 (VI
legislatura), con richiesta di dichiarazione d'urgenza, approvata dal
Consiglio regionale nella seduta del 26 maggio 1999;
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 303, in data 8 giugno 1999;
- assegnato alla V Commissione consiliare permanente "Scuola Cultura
e Turismo" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 10/II.7 del
16 dicembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Giovanelli;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre
1999, atto n. 202/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 112/4.1.14/C.G. del
26 gennaio 2000.