REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 11                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della              
L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, gia' banditi o autorizzati dalla Regione            
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti                
secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i                   
relativi esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della                   
presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali           
delle guide ambientali-escursionistiche, con indirizzo di                       
specializzazione nel territorio montano.                                        
2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro                  
centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza            
una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida           
ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:                  
a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o piu' corsi,                
almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano                      
assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui             
al comma 1;                                                                     
b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi                
dieci anni attivita' di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui           
al comma 3, dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.                           
3. La sessione speciale di cui al comma 2 e' gestita da una                     
commissione costituita dal Presidente della Regione ed e' composta da           
cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene            
scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle            
guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.                 
4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone             
di presenza di Lire 150.000 per ciascuna seduta ed il rimborso spese            
secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.                              
NOTA ALL'ART. 11                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 14 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, concernente             
Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di            
montagna, e' il seguente:                                                       
"Art. 14 - Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di              
accompagnatore di montagna                                                      
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di                    
accompagnatore di montagna si consegue mediante la frequenza di                 
appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.            
2. I corsi sono organizzati su base regionale, d'intesa con la                  
Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.                             
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide               
alpine, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo             
di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando                        
contestualmente l'ammontare della spesa a carico dei frequentanti.              
4. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate                    
esclusivamente a guide alpine che abbiano conseguito il diploma di              
istruttore, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi              
organizzati dal Collegio nazionale delle guide.                                 
5. L'ammissione ai corsi di formazione professionale e' subordinata             
al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. La               
frequenza ai corsi e' obbligatoria.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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