LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4
NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO
Art. 11
Disposizioni transitorie
1. I corsi teorico-pratici organizzati ai sensi dell'art. 14 della
L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, gia' banditi o autorizzati dalla Regione
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono svolti
secondo la disciplina ivi prevista. Coloro i quali superano i
relativi esami finali possono, dopo l'entrata in vigore della
presente legge, chiedere di essere iscritti negli elenchi provinciali
delle guide ambientali-escursionistiche, con indirizzo di
specializzazione nel territorio montano.
2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro
centottanta giorni dalla sua entrata in vigore, la Regione organizza
una sessione speciale di esami per conseguire l'abilitazione di guida
ambientale-escursionistica, per la quale possono fare domanda:
a) coloro che abbiano frequentato con profitto uno o piu' corsi,
almeno per complessive trecento ore, i cui contenuti siano
assimilabili alle materie previste dal corso teorico-pratico di cui
al comma 1;
b) coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi negli ultimi
dieci anni attivita' di accompagnamento, assimilabili a quelle di cui
al comma 3, dell'art. 2, e lo dimostrino fiscalmente.
3. La sessione speciale di cui al comma 2 e' gestita da una
commissione costituita dal Presidente della Regione ed e' composta da
cinque membri di cui due rappresentanti regionali, tra i quali viene
scelto il presidente, un rappresentante del Collegio regionale delle
guide alpine e due esperti nelle discipline oggetto dell'esame.
4. Ai componenti la commissione di cui al comma 3 spetta un gettone
di presenza di Lire 150.000 per ciascuna seduta ed il rimborso spese
secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.
NOTA ALL'ART. 11
Comma 1
Il testo dell'art. 14 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 3, concernente
Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di
montagna, e' il seguente:
"Art. 14 - Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di
accompagnatore di montagna
1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di
accompagnatore di montagna si consegue mediante la frequenza di
appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, d'intesa con la
Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.
3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide
alpine, delibera la durata, i programmi, l'organizzazione, il luogo
di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando
contestualmente l'ammontare della spesa a carico dei frequentanti.
4. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate
esclusivamente a guide alpine che abbiano conseguito il diploma di
istruttore, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi
organizzati dal Collegio nazionale delle guide.
5. L'ammissione ai corsi di formazione professionale e' subordinata
al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. La
frequenza ai corsi e' obbligatoria.".