REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 4

NORME PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' TURISTICHE DI ACCOMPAGNAMENTO

          Art. 3                                                                
Condizioni per l'esercizio delle attivita'                                      
1. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di           
cui all'art. 2 e' necessario il possesso dei seguenti requisiti:                
a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea            
ovvero essere residente in Italia da almeno tre anni;                           
b) abilitazione all'esercizio della professione conseguita mediante             
la frequenza ai corsi di qualificazione professionale ed il                     
superamento dei relativi esami;                                                 
c) idoneita' psico-fisica all'esercizio della professione attestata             
da certificato rilasciato dalla Azienda Unita' sanitaria locale del             
Comune di residenza.                                                            
2. Per l'esercizio delle professioni turistiche di accompagnamento di           
cui all'art. 2 e' necessario possedere o accertare la copertura                 
assicurativa di responsabilita' civile per i rischi derivanti alle              
persone dalla partecipazione alla visita.                                       
3. Qualora cittadini di altri Stati membri della Unione Europea                 
intendano svolgere in Italia l'attivita' di accompagnatore turistico,           
essi devono provare, qualora sottoposti ad accertamento, il possesso            
delle conoscenze e attitudini professionali nel rispetto di quanto              
previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 6 del DLgs 23 novembre 1991, n.              
391. L'accertamento e' di competenza del Comune nel quale viene                 
esercitata l'attivita'. Il riconoscimento di titoli attestanti una              
formazione professionale attinente alla professione di accompagnatore           
turistico, e' effettuato secondo quanto previsto dal DLgs 2 maggio              
1994, n. 319.                                                                   
4. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida                      
ambientale-escursionistica consente l'esercizio dell'attivita' con              
estensione a tutto il territorio regionale.                                     
5. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica            
consente l'esercizio dell'attivita' negli ambiti territoriali, di               
estensione almeno comunale, per i quali e' stato superato l'esame.              
6. Qualora una guida turistica abilitata ad esercitare in un                    
determinato ambito voglia estendere l'abilitazione ad altri                     
territori, puo' chiedere di svolgere un esame integrativo relativo a            
detti territori, superato il quale puo' svolgere l'attivita'. La                
guida turistica puo' altresi' chiedere di superare un esame relativo            
alla conoscenza di una ulteriore lingua straniera.                              
7. Coloro che siano gia' in possesso dell'abilitazione all'esercizio            
di una delle professioni turistiche di cui all'art. 2, possono,                 
attraverso il superamento di un esame per le materie differenziali,             
conseguire l'abilitazione all'esercizio di un'altra professione                 
turistica.                                                                      
NOTE ALL'ART. 3                                                                 
Comma 3                                                                         
1) Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 6 del DLgs 23 novembre 1991, n.           
391, concernente Attuazione delle direttive n. 75/368/CEE e n.                  
75/369/CEE concernenti l'espletamento di attivita' economiche varie,            
a norma dell'art. 16 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge                
comunitaria 1990), e' il seguente:                                              
"Art. 6 - Capacita' professionale                                               
omissis                                                                         
4. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali,                  
commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad           
una delle attivita' di cui alla tabella B e alla tabella C, o per               
l'esercizio della stessa, e' fornita dalla certificazione                       
dell'effettivo esercizio dell'attivita' stessa in altro Stato membro            
della Comunita' economica europea, rilasciata dalle competenti                  
autorita' di tale Stato.                                                        
5. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attivita' e'              
stata esercitata:                                                               
a) per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di             
dirigente d'azienda;                                                            
b) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di             
dirigente di azienda, quando l'interessato abbia conseguito, per                
l'attivita' in questione, una formazione preliminare, attestata da un           
certificato riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente              
valida dagli organismi professionali competenti;                                
c) per due anni consecutivi, a titolo indipendente o in qualita' di             
dirigente d'azienda, quando l'interessato abbia esercitato a titolo             
dipendente l'attivita' in questione per almeno tre anni;                        
d) per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora                        
l'interessato comprovi di aver ricevuto, per l'attivita' in                     
questione, una formazione preliminare, attestata da un certificato              
riconosciuto valido dallo Stato o giudicata pienamente valida dagli             
organismi professionali competenti.                                             
omissis".                                                                       
2) Il DLgs 2 maggio 1994, n. 319 concerne Attuazione della direttiva            
92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento             
della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE.              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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