REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 23                                                               
Norme finali e transitorie                                                      
1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed il                 
Collegio dei revisori sono nominati entro sei mesi dalla data di                
entrata in vigore del presente accordo.                                         
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del DL 23 ottobre 1996, n. 542,             
convertito con Legge 23 dicembre 1996,  n.649, gli organi                       
dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente           
legge sono prorogati e mantengono le attuali competenze ed                      
attribuzioni fino all'insediamento del Direttore generale e del nuovo           
Consiglio di amministrazione.                                                   
3. Il Comitato di controllo e' istituito entro sei mesi dalla data di           
entrata in vigore del presente accordo.                                         
4. Fino all'istituzione del Comitato di controllo di cui al                     
precedente art. 21 e' confermato il Comitato di controllo in carica             
alla data di entrata in vigore del presente accordo, con le attuali             
attribuzioni e competenze.                                                      
5. Il Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente            
art. 8, provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione           
dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al           
presente accordo.                                                               
6. Lo statuto e' approvato con delibera della Giunta della Regione              
Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna.                 
7. Entro il termine di cui al precedente comma 5 il Consiglio di                
amministrazione, su proposta del Direttore generale, approva il                 
regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le            
relative dotazioni organiche.                                                   
8. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro i                 
termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 5 e 7, la Giunta              
regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione                 
Emilia-Romagna, nomina un Commissario che provvede entro                        
quarantacinque giorni dalla nomina.                                             
NOTA ALL'ART. 23                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 4 del DL 23 ottobre 1996, n. 542                 
concernente Differimento di termini previsti da disposizioni                    
legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, e            
convertito con Legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' il seguente:                  
"Art. 4 - Interventi in materia sanitaria                                       
omissis                                                                         
2. All'articolo 9, comma 3, del DLgs 30 giugno 1993, n. 270 sono                
soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994";                
all'articolo 10, comma 2, del citato DLgs n. 270 del 1993, sono                 
soppresse le parole: "e comunque a decorrere dall'1 gennaio 1994".              
omissis".                                                                       
LAVORI PREPARATORI                                                              
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione            
n. 2025 del 30 luglio 1996; oggetto consiliare n. 1336 (VI                      
legislatura);                                                                   
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della            
Regione n. 116 in data 27 agosto 1996;                                          
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza                
Sociale" in sede referente.                                                     
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 18 del 16              
dicembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in               
aula del consigliere Lombardi;                                                  
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre                
1999, atto n. 201/99;                                                           
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 111/4.1.11/C.G. del           
26 gennaio 2000.                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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