LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 23
Norme finali e transitorie
1. Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale ed il
Collegio dei revisori sono nominati entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente accordo.
2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del DL 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito con Legge 23 dicembre 1996, n.649, gli organi
dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge sono prorogati e mantengono le attuali competenze ed
attribuzioni fino all'insediamento del Direttore generale e del nuovo
Consiglio di amministrazione.
3. Il Comitato di controllo e' istituito entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente accordo.
4. Fino all'istituzione del Comitato di controllo di cui al
precedente art. 21 e' confermato il Comitato di controllo in carica
alla data di entrata in vigore del presente accordo, con le attuali
attribuzioni e competenze.
5. Il Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del precedente
art. 8, provvede entro novanta giorni dalla sua nomina alla revisione
dello statuto dell'Istituto uniformandolo alle disposizioni di cui al
presente accordo.
6. Lo statuto e' approvato con delibera della Giunta della Regione
Lombardia, di concerto con quella della Regione Emilia-Romagna.
7. Entro il termine di cui al precedente comma 5 il Consiglio di
amministrazione, su proposta del Direttore generale, approva il
regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le
relative dotazioni organiche.
8. Qualora il Consiglio di amministrazione non provveda entro i
termini previsti agli adempimenti di cui ai commi 5 e 7, la Giunta
regionale della Lombardia, di concerto con quella della Regione
Emilia-Romagna, nomina un Commissario che provvede entro
quarantacinque giorni dalla nomina.
NOTA ALL'ART. 23
Comma 2
Il testo del comma 2 dell'art. 4 del DL 23 ottobre 1996, n. 542
concernente Differimento di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di interventi in campo economico e sociale, e
convertito con Legge 23 dicembre 1996, n. 649, e' il seguente:
"Art. 4 - Interventi in materia sanitaria
omissis
2. All'articolo 9, comma 3, del DLgs 30 giugno 1993, n. 270 sono
soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994";
all'articolo 10, comma 2, del citato DLgs n. 270 del 1993, sono
soppresse le parole: "e comunque a decorrere dall'1 gennaio 1994".
omissis".
LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione
n. 2025 del 30 luglio 1996; oggetto consiliare n. 1336 (VI
legislatura);
- pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della
Regione n. 116 in data 27 agosto 1996;
- assegnato alla IV Commissione consiliare permanente "Sicurezza
Sociale" in sede referente.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 18 del 16
dicembre 1999, con preannuncio di richiesta di relazione orale in
aula del consigliere Lombardi;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre
1999, atto n. 201/99;
- vistato dal Commissario del Governo con atto n. 111/4.1.11/C.G. del
26 gennaio 2000.