LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 19
Finanziamento
1. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico e' assicurato:
a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
b) dalle Regioni e dalle Aziende Unita' sanitarie locali per le
prestazioni poste a carico delle stesse;
c) dalle Aziende Unita' sanitarie locali con le quote degli introiti
derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e
controllo sanitario;
d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali di
cui al precedente art. 5.
2. Il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico e' inoltre
assicurato:
a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e
compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'art. 3 del presente
accordo;
b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed
associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio
zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni
zootecniche e alimentari;
c) dai redditi del proprio patrimonio;
d) dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione;
e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di
prestazioni a pagamento;
f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.