LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 18
Personale
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto e' disciplinato
dalle disposizioni contenute nel DLgs n. 502 del 1992 e successive
modifiche e nel DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.
2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento
previsto dal comma 1 dell'art. 18 del DLgs n. 502 del 1992 e
successive modifiche.
NOTE ALL'ART. 18
Comma 1
1) Il DLgs n. 502 del 1992 e' citato alla nota 1) all'art. 13.
2) Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 concerne Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Comma 2
3) Il testo del comma 1 dell'art. 18 del DLgs n. 502 del 1992, citato
alla nota 1) all'art. 13, e' il seguente:
"Art. 18 - Norme finali e transitorie
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del
Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente
decreto ed alle norme del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per
l'ammissione;
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;
c) le prove di esame;
d) la composizione delle Commissioni esaminatrici;
e) le procedure concorsuali;
f) le modalita' di nomina dei vincitori;
g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli
idonei.
omissis".