REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 18                                                               
Personale                                                                       
1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto e' disciplinato            
dalle disposizioni contenute nel DLgs n. 502 del 1992 e successive              
modifiche e nel DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche.             
2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento           
previsto dal comma 1 dell'art. 18 del DLgs n. 502 del 1992 e                    
successive modifiche.                                                           
NOTE ALL'ART. 18                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs n. 502 del 1992 e' citato alla nota 1) all'art. 13.                  
2) Il DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 concerne Razionalizzazione                    
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della           
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2              
della Legge 23 ottobre 1992, n. 421.                                            
Comma 2                                                                         
3) Il testo del comma 1 dell'art. 18 del DLgs n. 502 del 1992, citato           
alla nota 1) all'art. 13, e' il seguente:                                       
"Art. 18 - Norme finali e transitorie                                           
1. Il Governo, con atto regolamentare, sentita la Conferenza                    
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province                
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale del            
Servizio sanitario nazionale alle norme contenute nel presente                  
decreto ed alle norme del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, e successive             
modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili, prevedendo:               
a) i requisiti specifici, compresi i limiti di eta', per                        
l'ammissione;                                                                   
b) i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione;                        
c) le prove di esame;                                                           
d) la composizione delle Commissioni esaminatrici;                              
e) le procedure concorsuali;                                                    
f) le modalita' di nomina dei vincitori;                                        
g) le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle graduatorie degli             
idonei.                                                                         
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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