REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 14                                                               
Il Collegio dei revisori                                                        
1. Il Collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio di                        
amministrazione dell'Istituto ed e' composto da tre membri di cui:              
a) uno designato dal Ministero del Tesoro;                                      
b) due designati rispettivamente dalle Regioni Emilia-Romagna e                 
Lombardia e scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori                   
contabili di cui al DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.                                
2. Il Direttore generale convoca il Collegio per la prima seduta.               
3. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.                         
4. Il Presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto                
della prima seduta tra i componenti di designazione regionale.                  
5. Il Collegio dei revisori vigila sull'attivita' amministrativa                
dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare               
tenuta della contabilita' e la corrispondenza del rendiconto generale           
alle risultanze delle scritture contabili, esamina il bilancio di               
previsione e le relative variazioni ed assestamento ed informa il               
controllo sugli atti ai principi contenuti nell'art. 2403 del Codice            
civile. Accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e puo'            
chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.            
I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente,                 
procedere ad atti di ispezione e di controllo.                                  
6. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennita'                 
secondo quanto previsto dall'art. 13 del DLgs  n.88 del 1992.                   
NOTE ALL'ART. 14                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 e' citato alla nota 2) all'art. 2             
della legge.                                                                    
Comma 5                                                                         
2) Il testo dell'art. 2403 del Codice civile e' il seguente:                    
"Art. 2403 - Doveri del Collegio sindacale                                      
Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della                  
societa' (Codice civile 2623, n. 3), vigilare sull'osservanza della             
legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della             
contabilita' sociale, la corrispondenza del bilancio (Codice civile             
2423, 2432) alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e             
l'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2426 per la                    
valutazione del patrimonio sociale.                                             
Il Collegio sindacale deve altresi' accertare almeno ogni trimestre             
la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di                
proprieta' sociale o ricevuti dalla societa' in pegno, cauzione o               
custodia.                                                                       
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche                         
individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.                            
Il Collegio sindacale puo' chiedere agli amministratori notizie                 
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.                
Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato              
nel n. 5 dell'articolo 2421.".                                                  
Comma 6                                                                         
3) Il testo dell'art. 13 del DLgs n. 88 del 1992, citato alla nota 2)           
all'art. 2 della legge, e' il seguente:                                         
"Art. 13 - Corrispettivo dei revisori contabili                                 
1. Salvo quanto previsto dall'art. 2, quinto comma, DPR 31 marzo                
1975,  n.136, i criteri per la determinazione del corrispettivo dei             
revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di                 
Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro del Tesoro e con il              
Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, ai sensi             
dell'art. 17, comma 3, Legge 23 agosto 1988, n. 400.".                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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