LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 9
Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo,
coordinamento e verifica delle attivita' dell'Istituto.
2. Nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di
amministrazione, in particolare:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente, ciascuno in
rappresentanza di una delle due Regioni;
b) predispone lo statuto, e sue successive eventuali variazioni e lo
trasmette per l'approvazione alle Giunte regionali della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna;
c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi
dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, su proposta del
Direttore generale;
d) definisce, sulla base delle programmazioni regionali, gli
indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;
e) approva la relazione programmatica annuale predisposta dal
Direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle Giunte
regionali ed al Direttore generale;
f) verifica la coerenza del piano triennale delle attivita' e degli
investimenti, predisposto dal Direttore generale, rispetto agli
indirizzi previsti dai piani sanitari regionali, inviando le proprie
osservazioni alle Giunte regionali ed al Direttore generale;
g) approva il bilancio di previsione, e relative variazioni, e il
conto consuntivo, predisposti dal Direttore generale, trasmettendo
alle Giunte regionali ed al Direttore generale le relative
osservazioni;
h) valuta la relazione gestionale annuale sull'attivita' svolta
dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo alle
Giunte regionali ed al Direttore generale le relative osservazioni;
i) propone il tariffario delle prestazioni, di cui al precedente art.
5 da sottoporre all'approvazione delle Giunte regionali.