LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 8
Il Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da sette membri dei
quali uno designato dal Ministro della Sanita', tre nominati dalla
Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra
esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di
sanita'.
2. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con provvedimento del
Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della
designazione del Ministro della Sanita' e delle nomine dei Consigli
regionali.
3. Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione:
a) i membri dei due Consigli regionali;
b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di
utenza con l'Istituto;
c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un
debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile,
ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso
articolo;
d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di
assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla
Regione.
4. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente
dalla carica in caso di:
a) scioglimento del Consiglio;
b) dimissioni volontarie;
c) incompatibilita' non rimossa entro 30 giorni dalla nomina;
d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che
comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;
e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute
consecutive del Consiglio di amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi
delle condizioni di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente
comma, informa senza ritardo il Presidente della Giunta regionale
della Lombardia. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle
condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha
dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il
Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.
6. In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla
sostituzione con le modalita' previste dai commi 1 e 2 del presente
articolo. I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che
rimane al Consiglio.
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i
suoi componenti possono essere confermati non piu' di una volta.
8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente almeno
ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti
da trattare, uno dei due Presidenti delle Giunte regionali o almeno
due dei suoi componenti.
9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la
presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti in carica.
Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il Direttore
generale. Il Direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.
10. La misura delle indennita' spettanti al Presidente, al
Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione e'
stabilita dalla Giunta regionale della Lombardia di concerto con
quella dell'Emilia-Romagna nella misura massima del 65 per cento
dell'indennita' prevista per i consiglieri della Regione in cui ha
sede legale l'Istituto, differenziandola in relazione alle funzioni
ricoperte.