REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 8                                                                
Il Consiglio di amministrazione                                                 
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da sette membri dei              
quali uno designato dal Ministro della Sanita', tre nominati dalla              
Regione Lombardia e tre dalla Regione Emilia-Romagna, scelti tra                
esperti di organizzazione e programmazione, anche in materia di                 
sanita'.                                                                        
2. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con provvedimento del            
Presidente della Giunta della Regione Lombardia, a seguito della                
designazione del Ministro della Sanita' e delle nomine dei Consigli             
regionali.                                                                      
3. Non possono essere nominati nel Consiglio di amministrazione:                
a) i membri dei due Consigli regionali;                                         
b) coloro che hanno rapporti commerciali, di servizio e comunque di             
utenza con l'Istituto;                                                          
c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un            
debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente             
costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del Codice civile,              
ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso               
articolo;                                                                       
d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietano di           
assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla               
Regione.                                                                        
4. I membri del Consiglio di amministrazione cessano anticipatamente            
dalla carica in caso di:                                                        
a) scioglimento del Consiglio;                                                  
b) dimissioni volontarie;                                                       
c) incompatibilita' non rimossa entro 30 giorni dalla nomina;                   
d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che            
comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;                
e) decadenza dovuta ad assenza ingiustificata per tre sedute                    
consecutive del Consiglio di amministrazione.                                   
5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi               
delle condizioni di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente              
comma, informa senza ritardo il Presidente della Giunta regionale               
della Lombardia. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle                     
condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha            
dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il              
Presidente della Giunta regionale decide definitivamente.                       
6. In caso di cessazione anticipata di un componente si provvede alla           
sostituzione con le modalita' previste dai commi 1 e 2 del presente             
articolo. I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che           
rimane al Consiglio.                                                            
7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i              
suoi componenti possono essere confermati non piu' di una volta.                
8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente almeno           
ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti           
da trattare, uno dei due Presidenti delle Giunte regionali o almeno             
due dei suoi componenti.                                                        
9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la                
presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti in carica.             
Alle sedute del Consiglio partecipa con voto consultivo il Direttore            
generale. Il Direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.            
10. La misura delle indennita' spettanti al Presidente, al                      
Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione e'                 
stabilita dalla Giunta regionale della Lombardia di concerto con                
quella dell'Emilia-Romagna nella misura massima del 65 per cento                
dell'indennita' prevista per i consiglieri della Regione in cui ha              
sede legale l'Istituto, differenziandola in relazione alle funzioni             
ricoperte.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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