REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 5                                                                
Prestazioni nell'interesse dei privati                                          
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale puo' stipulare convenzioni           
o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di                   
prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni,                
organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attivita'           
debbono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali.                    
2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attivita' sono               
stabilite di concerto tra i Presidenti delle Giunte regionali della             
Lombardia e dell'Emilia-Romagna o, se delegati, tra i rispettivi                
Assessori competenti per materia.                                               
3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, le               
Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ciascuna per            
il territorio di competenza e secondo le modalita' e i criteri                  
stabiliti dal Ministero della Sanita' con il decreto di cui al comma            
1 dell'art. 5 del DLgs n. 270 del 1993, approvano con proprio                   
provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto               
Zooprofilattico Sperimentale per le quali e' prevista la                        
corresponsione di un corrispettivo.                                             
NOTA ALL'ART. 5                                                                 
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 1 dell'art. 5 del DLgs n. 270 del 1993, citato               
alla nota 1 della legge, e' il seguente:                                        
"Art. 5 - Erogazione delle prestazioni e produzione                             
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del                 
presente decreto, con decreto del Ministro della Sanita', d'intesa              
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni            
e le Province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli             
istituti per le quali e' prevista la corresponsione di un                       
corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da           
parte delle Regioni, delle relative tariffe.                                    
omissis".                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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