LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 5
Prestazioni nell'interesse dei privati
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale puo' stipulare convenzioni
o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di
prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni,
organizzazioni pubbliche e private, fermo restando che tali attivita'
debbono essere svolte in subordine ai compiti istituzionali.
2. Le condizioni per lo svolgimento delle predette attivita' sono
stabilite di concerto tra i Presidenti delle Giunte regionali della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna o, se delegati, tra i rispettivi
Assessori competenti per materia.
3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, le
Giunte regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ciascuna per
il territorio di competenza e secondo le modalita' e i criteri
stabiliti dal Ministero della Sanita' con il decreto di cui al comma
1 dell'art. 5 del DLgs n. 270 del 1993, approvano con proprio
provvedimento le tariffe per le prestazioni erogate dall'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale per le quali e' prevista la
corresponsione di un corrispettivo.
NOTA ALL'ART. 5
Comma 3
Il testo del comma 1 dell'art. 5 del DLgs n. 270 del 1993, citato
alla nota 1 della legge, e' il seguente:
"Art. 5 - Erogazione delle prestazioni e produzione
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro della Sanita', d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome, sono stabilite le prestazioni erogate dagli
istituti per le quali e' prevista la corresponsione di un
corrispettivo, e sono individuati i criteri per la determinazione, da
parte delle Regioni, delle relative tariffe.
omissis".