LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Produzioni
1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, sulla base delle norme
vigenti, provvede alla produzione, alla commercializzazione e alla
distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro
le malattie degli animali e per l'espletamento delle funzioni di
sanita' pubblica veterinaria.
2. Le Regioni possono incaricare l'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della preparazione e distribuzione di medicinali ed
altri prodotti per le profilassi ed altri interventi di sanita'
pubblica veterinaria.
3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell'Emilia-Romagna, previa informazione alle competenti Giunte
regionali, puo' associarsi ad altri Istituti zooprofilattici
sperimentali ovvero ad aziende pubbliche o private per costituire
aziende speciali per lo svolgimento delle attivita' di produzione,
immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri
prodotti necessari alle attivita' di sanita' pubblica veterinaria.
4. Le attivita' di produzione, commercializzazione e distribuzione di
medicinali e prodotti, fatta eccezione per quelli non destinati
all'immissione sul mercato, devono essere svolte in appositi reparti
con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile proprie e
separati dagli altri reparti dell'Istituto.