REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3

RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA

          Art. 2                                                                
Nomina dei rappresentanti regionali                                             
1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel                
Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico e'                   
effettuata dal Consiglio regionale con le modalita' previste dalla              
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.                                                     
2. I rappresentanti di cui al comma 1 devono comunque possedere i               
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla              
presente legge.                                                                 
3. La nomina del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel                
Collegio dei revisori e' effettuata dalla Giunta regionale, tra gli             
iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs 27                  
gennaio 1992, n. 88 e con le modalita' previste dalla L.R. n. 24 del            
1994.                                                                           
NOTE ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
1) La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di            
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.               
Disposizioni sull'organizzazione regionale.                                     
Comma 3                                                                         
2) Il DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 concerne Attuazione della direttiva           
n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del           
controllo di legge dei documenti contabili.                                     
3) La L.R. n. 24 del 1994 e' citata alla nota 1) al presente                    
articolo.                                                                       
NOTE ALL'ACCORDO                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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