LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 3
RIORDINO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Nomina dei rappresentanti regionali
1. La nomina dei rappresentanti della Regione Emilia-Romagna nel
Consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico e'
effettuata dal Consiglio regionale con le modalita' previste dalla
L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
2. I rappresentanti di cui al comma 1 devono comunque possedere i
requisiti di cui al comma 1 dell'art. 8 dell'accordo allegato alla
presente legge.
3. La nomina del rappresentante della Regione Emilia-Romagna nel
Collegio dei revisori e' effettuata dalla Giunta regionale, tra gli
iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al DLgs 27
gennaio 1992, n. 88 e con le modalita' previste dalla L.R. n. 24 del
1994.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) La L.R. 27 maggio 1994, n. 24 concerne Disciplina delle nomine di
competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.
Disposizioni sull'organizzazione regionale.
Comma 3
2) Il DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 concerne Attuazione della direttiva
n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del
controllo di legge dei documenti contabili.
3) La L.R. n. 24 del 1994 e' citata alla nota 1) al presente
articolo.
NOTE ALL'ACCORDO