LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2
MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
Art. 3
Modifica all'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987
1. L'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4
Soggetti beneficiari
e modalita' di erogazione dei contributi
1. Possono usufruire del contributo regionale i soggetti pubblici e
privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree,
ivi comprese le piste, ovvero gestori degli stessi o di impianti e
attrezzature di servizio.
2. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione in materia
di turismo, definisce le priorita' ed i criteri di valutazione per
l'ammissione al contributo e le caratteristiche specifiche dei
contributi, con particolare riferimento a:
a) tipi di iniziative da ammettere a contributo;
b) importi minimi e massimi di spesa ammissibile;
c) modalita' e termini di presentazione delle domande;
d) procedure di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti;
e) condizioni per il convenzionamento ai sensi del successivo comma
5.
3. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale predispone
il programma degli interventi ammessi a contributo.
4. La Regione puo' avvalersi, previa intesa, delle Province o delle
Comunita' Montane per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e
dei successivi accertamenti, sopralluoghi e perizie necessari ai fini
dell'erogazione dei contributi. La Regione puo' altresi' conferire
dette attivita' anche ad altri soggetti o enti, ai sensi dell'art. 4
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.
5. La Regione, con riferimento agli interventi di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 2, previa convenzione, puo' affidare, ai sensi
del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 1999, l'istruttoria e
l'erogazione dei contributi in conto interessi attualizzati previsti
dal programma regionale di cui al comma 3 all'Istituto per il Credito
Sportivo, o ad altro Istituto di credito.
Art. 4
Modifica all'art. 5 e abrogazione dell'art. 6
della L.R. n. 26 del 1987
1. L'art. 5 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 5
Cumulo dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge non possono essere
cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad
altre disposizioni regionali, statali e dell'Unione Europea.".
2. L'art. 6 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' abrogato.
NOTA ALL'ART. 3
Comma 1
Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987, citata alla nota
all'art. 1, era il seguente:
"Art. 4 - Interventi per le revisioni generali, per le revisioni
speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di
attrezzature ed immobili
1. I contributi per revisioni e interventi straordinari previsti
dalla lett. b) del primo comma, dell'art. 2 vengono concessi nella
misura massima del 70% della spesa ammissibile.
2. Essi vengono erogati in un'unica soluzione sulla base del
consuntivo dei lavori comprendente:
a) una relazione tecnico-descrittiva compilata dal direttore
dell'impianto;
b) le fatture attestanti le spese sostenute;
c) l'esito delle verifiche di funzionalita' dei lavori eseguiti.
3. Sono ammessi al contributo gli interventi realizzati dopo l'1
gennaio 1985, limitatamente alle revisioni di cui al DM n. 23 del 2
gennaio 1985.".