REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

          Art. 3                                                                
Modifica all'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987                                   
1. L'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987 e' sostituito dal seguente:               
"Art. 4                                                                         
Soggetti beneficiari                                                            
e modalita' di erogazione dei contributi                                        
1. Possono usufruire del contributo regionale i soggetti pubblici e             
privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree,             
ivi comprese le piste, ovvero gestori degli stessi o di impianti e              
attrezzature di servizio.                                                       
2. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione in materia            
di turismo, definisce le priorita' ed i criteri di valutazione per              
l'ammissione al contributo e le caratteristiche specifiche dei                  
contributi, con particolare riferimento a:                                      
a) tipi di iniziative da ammettere a contributo;                                
b) importi minimi e massimi di spesa ammissibile;                               
c) modalita' e termini di presentazione delle domande;                          
d) procedure di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti;                 
e) condizioni per il convenzionamento ai sensi del successivo comma             
5.                                                                              
3. Sulla base delle domande pervenute, la Giunta regionale predispone           
il programma degli interventi ammessi a contributo.                             
4. La Regione puo' avvalersi, previa intesa, delle Province o delle             
Comunita' Montane per l'espletamento dell'istruttoria delle domande e           
dei successivi accertamenti, sopralluoghi e perizie necessari ai fini           
dell'erogazione dei contributi. La Regione puo' altresi' conferire              
dette attivita' anche ad altri soggetti o enti, ai sensi dell'art. 4            
della L.R. 21 aprile 1999, n. 3.                                                
5. La Regione, con riferimento agli interventi di cui alla lettera c)           
del comma 1 dell'art. 2, previa convenzione, puo' affidare, ai sensi            
del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 3 del 1999, l'istruttoria e               
l'erogazione dei contributi in conto interessi attualizzati previsti            
dal programma regionale di cui al comma 3 all'Istituto per il Credito           
Sportivo, o ad altro Istituto di credito.                                       
          Art. 4                                                                
Modifica all'art. 5 e abrogazione dell'art. 6                                   
della L.R. n. 26 del 1987                                                       
1. L'art. 5 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal                  
seguente:                                                                       
"Art. 5                                                                         
Cumulo dei contributi                                                           
1. I contributi di cui alla presente legge non possono essere                   
cumulati con altri contributi concessi per le stesse opere in base ad           
altre disposizioni regionali, statali e dell'Unione Europea.".                  
2. L'art. 6 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' abrogato.                       
NOTA ALL'ART. 3                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 4 della L.R. n. 26 del 1987, citata alla nota                
all'art. 1, era il seguente:                                                    
"Art. 4 - Interventi per le revisioni generali, per le revisioni                
speciali degli impianti a fune e per il rimodernamento di                       
attrezzature ed immobili                                                        
1. I contributi per revisioni e interventi straordinari previsti                
dalla lett. b) del primo comma, dell'art. 2 vengono concessi nella              
misura massima del 70% della spesa ammissibile.                                 
2. Essi vengono erogati in un'unica soluzione sulla base del                    
consuntivo dei lavori comprendente:                                             
a) una relazione tecnico-descrittiva compilata dal direttore                    
dell'impianto;                                                                  
b) le fatture attestanti le spese sostenute;                                    
c) l'esito delle verifiche di funzionalita' dei lavori eseguiti.                
3. Sono ammessi al contributo gli interventi realizzati dopo l'1                
gennaio 1985, limitatamente alle revisioni di cui al DM n. 23 del 2             
gennaio 1985.".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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