REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2

MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE

          Art. 2                                                                
Modifica all'art. 3 della L.R. n. 26 del 1987                                   
1. L'art. 3 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal                  
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
Tipologie dei contributi                                                        
1. Gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1                    
dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto capitale in                 
misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta                
ammissibile.                                                                    
2. Gli interventi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2             
sono finanziati con contributi in conto interessi attualizzati con              
abbattimento massimo del settanta per cento del tasso di                        
riferimento.".                                                                  
NOTA ALL'ART. 2                                                                 
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 26 del 1987, citata alla nota                
dell'art. 1, era il seguente:                                                   
"Art.3 - Interventi per la sistemazione ambientale                              
1. I contributi previsti dalla lett. a) del primo comma, dell'art. 2,           
verranno erogati sulla base del consuntivo dei lavori comprendente:             
a) una relazione tecnico-descrittiva che illustri lo stato di fatto             
antecedente ai lavori, il tipo di lavori eseguiti ed i risultati                
conseguiti e conseguibili;                                                      
b) le previste autorizzazioni degli uffici regionali competenti;                
c) le fatture attestanti le spese sostenute;                                    
d) la certificazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dai           
predetti uffici.                                                                
2. Il contributo, non superiore al 50% della spesa ammissibile,                 
verra' erogato in due rate, di cui la prima pari al 75% del                     
contributo, all'atto della concessione e la seconda a seguito di                
verifica da compiersi non prima di 10 mesi dal termine dei lavori.              
3. Per gli interventi del presente articolo, cosi' come per quelli di           
cui al successivo art. 4, si riconoscono ammissibili a contributo per           
mano d'opera le ore di lavoro come risultano dal listino-paga vistato           
dal direttore dei lavori.".                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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