LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2000, n. 2
MODIFICHE ALLA L.R. n. 26 DEL 24 AGOSTO 1987 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI IMPIANTI DI RISALITA E DELLE STAZIONI SCIISTICHE
Art. 2
Modifica all'art. 3 della L.R. n. 26 del 1987
1. L'art. 3 della L.R. 24 agosto 1987, n. 26 e' sostituito dal
seguente:
"Art. 3
Tipologie dei contributi
1. Gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 2 sono finanziati con contributi in conto capitale in
misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
2. Gli interventi previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 2
sono finanziati con contributi in conto interessi attualizzati con
abbattimento massimo del settanta per cento del tasso di
riferimento.".
NOTA ALL'ART. 2
Comma 1
Il testo dell'art. 3 della L.R. n. 26 del 1987, citata alla nota
dell'art. 1, era il seguente:
"Art.3 - Interventi per la sistemazione ambientale
1. I contributi previsti dalla lett. a) del primo comma, dell'art. 2,
verranno erogati sulla base del consuntivo dei lavori comprendente:
a) una relazione tecnico-descrittiva che illustri lo stato di fatto
antecedente ai lavori, il tipo di lavori eseguiti ed i risultati
conseguiti e conseguibili;
b) le previste autorizzazioni degli uffici regionali competenti;
c) le fatture attestanti le spese sostenute;
d) la certificazione di regolare esecuzione dei lavori rilasciata dai
predetti uffici.
2. Il contributo, non superiore al 50% della spesa ammissibile,
verra' erogato in due rate, di cui la prima pari al 75% del
contributo, all'atto della concessione e la seconda a seguito di
verifica da compiersi non prima di 10 mesi dal termine dei lavori.
3. Per gli interventi del presente articolo, cosi' come per quelli di
cui al successivo art. 4, si riconoscono ammissibili a contributo per
mano d'opera le ore di lavoro come risultano dal listino-paga vistato
dal direttore dei lavori.".