DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 26 maggio 2000, n. 87
Occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica canale Savena abbandonato - I stralcio, lotto B
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di autorizzare a norma dell'art. 3, Legge 1/78 e dell'art. 45,
L.R. 20/00, la Regione Emilia-Romagna, Servizio provinciale Difesa
del suolo, Risorse idriche e forestali di Bologna, all'occupazione
temporanea e d'urgenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della
Legge 22/10/1971, n. 865, delle aree occorrenti per la realizzazione
dei lavori di cui in premessa, meglio descritte nell'elenco delle
ditte proprietarie dei beni da occupare, allegato alla presente
deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2) dato atto che i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e
degli espropri sono fissati rispettivamente in diciotto e sessanta
mesi e sei e sessanta mesi, di stabilire che le occupazioni in parola
verranno effettuate entro tre mesi dalla data di esecutivita' del
presente provvedimento e non potranno protrarsi oltre il termine di
cinque anni dalla immissione in possesso;
3) di autorizzare i seguenti tecnici: ing. Giuseppe Simoni, ing.
Gianluca Gottardi, geom. Daniele Monti, sorvegliante idraulico
Tommasi Giallo e sorvegliante idraulico Del Pupo Giancarlo, anche
disgiuntamente a prendere possesso per conto della Regione Emilia
Romanga delle aree di cui trattasi ed a redigere lo stato di
consistenza ai sensi dell'art. 3, Legge 1/78;
4) di notificare ai proprietari delle aree il presente atto nonche'
l'avviso di sopralluogo contenente l'indicazione del luogo, giorno ed
ora in cui sara' redatto il verbale di stato di consistenza e di
immissione in possesso, nei modi e nei termini di cui all'art. 3,
Legge 1/78 almeno venti giorni prima della data del sopralluogo
medesimo;
5) di pubblicare l'avviso di cui al punto precedente all'Albo
pretorio almeno 20 giorni prima della data del sopralluogo e per
almeno 20 giorni;
6) l'indennita' di occupazione da corrispondere ai proprietari delle
aree da occupare sara' determinata con separato provvedimento a norma
delle vigenti disposizioni;
7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna in
conformita' a quanto previsto nella circolare regionale prot. 5527
del 21/3/1988;
8) di dichiarare unanime il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 47, comma 3 della Legge 8/6/1990, n. 142;
9) avverso il presente provvedimento puo' essere apposto ricorso al
competente Tribunale Superiore delle acque in Roma entro i termini di
legge.