COMUNE DI COLLECCHIO (PARMA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 23 agosto 2000, n. 54

Piano particolareggiato di iniziativa pubblica Zona D4.1 in localita' Lemignano di Collecchio - Approvazione variante PRG ex art. 15, L.R. 47/78 - Approvazione Piano particolareggiato

IL CONSIGLIO COMUNALE                                                           
(omissis)  delibera:                                                            
1) di approvare la variante al PRG adottata con deliberazione del               
Consiglio comunale n. 25 del 19/5/2000 descritta in premessa ai sensi           
dell'art. 15, commi 4 e 5 della L.R. 47/78 comportante:                         
- la riperimetrazione del perimetro di Piano particolareggiato, con             
una nuova classificazione a destinazione produttiva Zona D4.1 di                
un'area estesa mq. 33.252 attualmente classificata come Zona                    
agricola, evidenziata nell'elaborato n. "0" allegato al Piano                   
particolareggiato;                                                              
- la modifica all'art. 29.4, comma 2 delle Norme tecniche di                    
attuazione del PRG riferito alla Zona D4.1 in questione, consistente            
nell'aumento del rapporto di copertura dal 50% al 55%;                          
2) di approvare il Piano particolareggiato di iniziativa pubblica               
relativo all'area D4.1 sita in localita' Lemignano di Collecchio,               
riperimetrata a seguito della variante urbanistica sopra citata,                
costituito dai seguenti elaborati:                                              
a) relazione illustrativa;                                                      
b) norme tecniche integrative;                                                  
c) schema di convenzione;                                                       
d) documentazione fotografica;                                                  
e) computo metrico estimativo di massima;                                       
f) relazione geologica;                                                         
Tav.  1: Rilievo planimetrico ed altimetrico - scala 1:1.000;                   
Tav.  2: Zonizzazione - scala 1:1.000;                                          
Tav.  3: Planimetria di progetto - scala 1:1.000;                               
Tav.  4: Planivolumetrico - scala 1:1.000;                                      
Tav.  5: Sezioni e profili - scala 1:500;                                       
Tav.  6: Planimetria rete fognaria - scala 1:1.000;                             
Tav.  7: Planimetria rete acquedotto e gas - scala 1:1.000;                     
Tav.  8: Planimetria rete elettrica - scala 1:1.000;                            
Tav.  9: Planimetria rete telefonica - scala 1:1.000;                           
Tav. 10: Planimetria rete illuminazione pubblica - scala 1:1.000;               
Tav. 11: Profili longitudinali - scala 1:1.000;                                 
Tav. 12: Sezione stradale trasversale tipo E-E';                                
Tav. 13: Sezione stradale trasversale tipo F-F';                                
Tav. 14: Sezione stradale trasversale tipo G-G';                                
Tav. 15: Manufatti fognatura, acquedotto e particolare recinzione;              
Tav. 16: Manufatti Enel, telefono, illuminazione pubblica;                      
3) di approvare:                                                                
- l'aggiunta all'art. 3 della convenzione, che elenca gli oneri a               
carico dei lottizzanti, dell'ulteriore lettera "G": "A realizzare a             
propria cura e spese le opere di urbanizzazione a verde pubblico                
esterne al comparto, necessarie per individuare le dotazioni di                 
standard necessarie per l'insediamento, il cui completamento dovra'             
avvenire entro il termine previsto per le opere di seconda fase";               
- l'aggiunta all'art. 3 della convenzione, che elenca gli oneri a               
carico dei lottizzanti, dell'ulteriore lettera "H": "Ad assumersi               
l'obbligo, per se' e per i futuri acquirenti dei lotti, di realizzare           
le costruzioni nel rispetto dei parametri dettati dal DPCM 23/4/1992            
ovvero, nel rispetto della legislazione in vigore al momento del                
rilascio delle concessioni edilizie relative agli edifici";                     
- l'aggiunta, all'articolo 8 del testo delle norme tecniche                     
integrative, del seguente periodo da contraddistinguere con la                  
lettera "g": "Si prescrive, per il lotto B4, la possibilita' di                 
insediamento di destinazioni compatibili con la residenza e, in                 
particolare, non comportanti emissioni nocive e rumorose                        
prescrivendo, per queste ultime, il rispetto dei limiti di zona                 
fissati per le zone residenziali";                                              
- l'aggiunta all'art. 6 dello schema di convenzione del seguente                
periodo: "Prima dell'attivazione di qualsiasi scarico, dovranno                 
essere ultimate le opere relative all'eliminazione della strozzatura            
di adduzione al collettore fognario recapitante al depuratore                   
Parma-Ovest ovvero dovra' essere dimostrata, con adeguati calcoli,              
l'adeguatezza della portata delle condotte esistenti a valle dello              
scarico fino al depuratore";                                                    
4) di approvare l'inserimento all'art. 6 della conservazione allegata           
al presente atto del testo in neretto riportato;                                
5) di approvare le controdeduzioni alle osservazioni formulate dai              
privati cosi' come riportate nell'allegato parte integrante del                 
presente atto.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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