DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 27 settembre 2000, n. 9180
Approvazione del disciplinare per la produzione di materiale di propagazione della Fragola certificato geneticamente e sanitariamente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il DM 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive
della Commissione CEE relative alle norme tecniche sulla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante
ornamentali, delle piante di ortaggi e delle piante da frutto;
vista la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della
L.R. 28 luglio 1982, n. 34", ed in particolare l'art. 7;
visto il Regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione,
ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29 gennaio 1998, n. 3, della
certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per
specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del
Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36";
visto in particolare l'art. 4, lettera a) del comma 1 del citato
Regolamento, che prevede la predisposizione dei disciplinari di
produzione delle piante certificate distinte per specie o gruppi di
specie;
ravvisata la necessita' di elaborare il disciplinare per la
produzione di materiale di propagazione certificato della Fragola,
cosi' come disposto dall'art. 4 del citato Regolamento regionale
26/99;
viste le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, in merito alla
legittimita' e regolarita' tecnica della presente determinazione, ai
sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 41/92 e della predetta
deliberazione 2541/95;
determina:
1) di approvare il disciplinare per la produzione di materiale di
propagazione della Fragola certificato geneticamente e
sanitariamente, allegato alla presente determinazione e parte
integrante della stessa;
2) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA GENETICO-SANITARIA
Disciplinare per la produzione di materiale di propagazione della
Fragola
Ai sensi delle lettere a) e b) comma 1 dell'art. 4 del Regolamento
regionale del 6 settembre 1999, n. 26, e' predisposto il seguente
disciplinare per la produzione di materiale di propagazione
certificato di Fragola.
1. FASE DELLA CONSERVAZIONE
A) Requisiti del Centro di conservazione, del relativo personale
tecnico e delle strutture
Il Centro di conservazione deve essere istituito presso una struttura
pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura privata deve
possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e 2604 del
Codice civile.
Il Centro di conservazione deve avere un Responsabile esperto in
problemi fitosanitari ed un Responsabile esperto in problemi genetici
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, diploma universitario
in produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti. I due
Responsabili possono essere individuati nella stessa persona e non
debbono avere interessi personali diretti circa il risultato delle
misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con qualsiasi
altro rapporto di natura economica con aziende vivaistiche.
I Responsabili nominati dal Centro di conservazione dovranno
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e
dell'accettazione dovra' essere trasmessa alla Struttura regionale
competente in materia fitosanitaria, nel seguito del presente
disciplinare denominata "Servizio Fitosanitario regionale (SFR)".
I Responsabili rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di
conservazione. Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico
qualificato in numero adeguato all'attivita' da svolgere.
Il materiale di pre-base deve essere conservato e moltiplicato in
condizioni di assoluto isolamento per evitare qualsiasi
contaminazione. In particolare, oltre al rispetto dei requisiti
previsti dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche
sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle
piante da frutto, deve essere coltivato in contenitori opportunamente
isolati dal substrato sterilizzato circostante, nel quale avviene la
radicazione degli stoloni e conservato in strutture (screen-house)
che debbono rispondere ai seguenti requisiti:
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione
delle attrezzature utilizzate nonche' di abbigliamento monouso per le
persone che accedono ai locali di conservazione;
- essere collocate in zone libere da coltivazioni di fragole per un
raggio di almeno metri 100;
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed
all'esterno, fino ad una distanza di almeno metri 10;
- essere dotate di doppia porta e protezione dalle acque superficiali
e meteoriche, al fine di garantire il completo isolamento
dall'ambiente circostante;
- essere realizzate a doppia parete in rete a maglie di dimensioni
tali da impedire l'ingresso di insetti vettori agenti di malattie;
- essere dotate di sistemi di isolamenti dei contenitori dal terreno
attraverso una idonea pavimentazione.
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere
preventivamente autorizzati dal SFR su specifica richiesta del
Responsabile del Centro di conservazione.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in conservazione
Il materiale, prima di essere ammesso alla fase di conservazione,
deve essere fatto controllare a cura del costitutore da un
laboratorio accreditato, secondo il protocollo previsto dall'Allegato
1. I risultati di tali controlli e la scheda pomologica con la
denominazione esatta della varieta', eventuale nome di brevetto e/o
marchio registrato, predisposta secondo lo standard UPOV e
possibilmente corredata dalla mappa genetica (Finger Printing),
debbono essere trasmessi al SFR ed al Centro di conservazione.
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in conservazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti
dagli Allegati 1 e 2.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso dalla
struttura di conservazione, adottando ogni provvedimento ritenuto
necessario al fine di evitare la contaminazione del restante
materiale.
Il Responsabile del Centro di conservazione e' tenuto a segnalare al
SFR la comparsa di ogni anomalia; il SFR puo' disporre la rimozione
di materiale ritenuto inidoneo.
C) Gestione della conservazione
Presso i Centri di conservazione devono essere tenute le mappe
relative alle strutture di conservazione riportanti l'esatta
collocazione del materiale presente, nonche' i registri previsti
dall'art. 8, comma 1, lettera e) del DM 14/4/1997.
Per verificare le caratteristiche fenotipiche, per ogni accessione e
di ogni pianta madre in conservazione, deve essere coltivato in pieno
campo un numero di piantine ottenute per propagazione diretta della
pianta madre sufficiente allo scopo.
Il materiale ceduto dal Centro di conservazione ai Centri di
premoltiplicazione deve essere accompagnato da un documento conforme
a quanto stabilito dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997.
2. FASE DELLA PREMOLTIPLICAZIONE
A) Requisiti del Centro di premoltiplicazione, del relativo personale
tecnico e delle strutture
Il Centro di premoltiplicazione deve essere istituito presso una
struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura
privata deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e
2604 del Codice civile.
Il Centro di premoltiplicazione deve avere un Responsabile esperto in
problemi fitosanitari ed un Responsabile esperto in problemi genetici
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, diploma universitario
in produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti. I due
Responsabili possono essere individuati nella stessa persona e non
debbono avere interessi personali diretti circa il risultato delle
misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con qualsiasi
altro rapporto di natura economica con aziende vivaistiche.
I Responsabili nominati dal Centro di premoltiplicazione dovranno
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e
dell'accettazione dovra' essere trasmessa al SFR. I Responsabili
rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di
premoltiplicazione. Il Centro deve, inoltre, disporre di personale
tecnico qualificato in numero adeguato all'attivita' da svolgere.
Il processo di premoltiplicazione avviene in due fasi distinte,
indicate come prima fase (materiale di base CP1 - proveniente dalla
conservazione) e seconda fase (materiale di base CP2 - proveniente
dal CP1).
Il materiale di base (CP1) deve essere conservato in condizioni di
isolamento per evitare qualsiasi contaminazione. In particolare,
oltre al rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 7 del DM
14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla commercializzazione del
materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, deve essere
coltivato in contenitori opportunamente isolati dal substrato
sterilizzato circostante, nel quale avviene la radicazione degli
stoloni e conservato in strutture (screen-house) che debbono
rispondere ai seguenti requisiti:
- essere provviste di rete a maglie di dimensioni tali da impedire
l'ingresso di insetti vettori di malattie, di doppia porta ed essere
collocate in zone libere da coltivazioni di fragole per un raggio di
almeno metri 100 o, in alternativa, essere provviste di rete
antigrandine ed essere collocate in zone libere da coltivazioni di
fragole per un raggio di almeno metri 1.000;
- essere protette dalle acque superficiali, al fine di impedire
l'ingresso delle acque di ruscellamento;
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione
delle attrezzature utilizzate nonche' di abbigliamento monouso per le
persone che accedono ai locali di premoltiplicazione;
- essere dotate di sistemi di isolamento dei contenitori dal terreno;
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed
all'esterno, fino ad una distanza di almeno metri 10.
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere autorizzati
dal SFR su specifica richiesta del Responsabile del Centro di
premoltiplicazione.
La seconda fase del processo di premoltiplicazione (CP2), puo' essere
effettuata in pieno campo; oltre al rispetto dei requisiti previsti
dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla
commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante da
frutto, il materiale deve essere coltivato nel rispetto dei seguenti
requisiti:
- il terreno non deve aver ospitato colture di fragola per almeno
cinque anni;
- nel terreno non debbono essere presenti nematodi da quarantena, ne'
vettori di virus, in particolare Xiphinema spp. e Longidorus spp.,
ne' i nematodi indicati nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997
(Aphelenchoides spp., Ditylenchus dipsaci), ne' altri nematodi
dannosi alla coltura della fragola, in particolare Meloidogyne spp. e
Pratylenchus vulnus. Nel caso di presenza accertata dei suddetti
nematodi mediante analisi di laboratorio effettuate secondo le
procedure previste dall'Allegato 3, il terreno non puo' essere
utilizzato;
- il terreno deve essere disinfestato secondo una delle modalita'
previste dall'Allegato 4;
- fra gli appezzamenti di diverse varieta' deve essere lasciata una
fascia di terreno costantemente lavorato, idonea ad evitare la
mescolanza di stoloni e la crescita di erbe infestanti;
- essere collocato in zone libere da coltivazioni di piante di
fragola per un raggio di metri 1.000, ridotti a metri 500 in caso di
vivai costituiti completamente con materiale certificato.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in premoltiplicazione
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in premoltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti
dagli Allegati 1 e 2.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso,
adottando ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di evitare
la contaminazione del restante materiale.
Il Responsabile del Centro di premoltiplicazione e' tenuto a
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia; il SFR puo' disporre
la rimozione di materiale ritenuto inidoneo.
C) Gestione della premoltiplicazione
Presso i Centri di premoltiplicazione devono essere tenute le mappe
relative alle strutture di premoltiplicazione, con l'esatta
collocazione del materiale presente, nonche' i registri previsti
dall'art. 8, comma 1, lettera e) del DM 14/4/1997.
La richiesta di costituzione di campi di premoltiplicazione (CP1 e
CP2), conforme al modello predisposto dal SFR ed alle norme
sull'imposta di bollo, deve essere presentata improrogabilmente entro
il 30 giugno di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:
- copia del relativo documento di cessione;
- copia dell'estratto di mappa catastale o della carta tecnica
regionale in cui siano evidenziati i contenitori o gli appezzamenti
nei quali sono stati costituiti i CP1 e i CP2, le superfici distinte
per varieta' nonche' il numero di piante madri messe a dimora e il
sesto di impianto;
- dichiarazione attestante l'impiego di substrato sterile per il CP1
e di avvenuto trattamento contro la fauna nematologica da cui
risultino le modalita', il principio attivo ed il dosaggio
utilizzato, ovvero copia dei certificati delle analisi nematologiche
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati;
- dichiarazione attestante che negli ultimi cinque anni nel terreno
non sono state coltivate piante di fragola.
Il materiale ceduto dal Centro di premoltiplicazione ai Centri di
moltiplicazione deve essere accompagnato dal documento di
commercializzazione conforme a quanto stabilito dall'Allegato 10 del
DM 14/4/1997.
Entro il 30 ottobre debbono essere comunicate per iscritto al SFR le
stime di produzione.
3. FASE DELLA MOLTIPLICAZIONE
Per la produzione di piante certificate la fase di moltiplicazione
corrisponde a quella prevista dall'art. 9 del Regolamento regionale
26/99 (vivai); pertanto il materiale utilizzato per la costituzione
di vivai certificabili deve provenire direttamente dalla fase di
premoltiplicazione, fatto salvo quanto previsto alla successiva
lettera C).
A) Requisiti tecnici dei vivai
Oltre al rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 7 del DM
14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla commercializzazione del
materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, il materiale
deve essere coltivato nel rispetto dei seguenti requisiti:
- il terreno non deve aver ospitato colture di fragole per almeno
quattro anni, ridotti a due nel caso sia stata effettuata una
disinfestazione mediante una delle modalita' previste dall'Allegato
4;
- nel terreno non debbono essere presenti nematodi da quarantena, ne'
vettori di virus, in particolare Xiphinema spp. e Longidorus spp.,
ne' i nematodi indicati nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997
(Aphelenchoides spp., Ditylenchus dipsaci), ne' altri nematodi
dannosi alla coltura della fragola, in particolare Meloidogyne spp. e
Pratylenchus vulnus. Nel caso di presenza accertata dei suddetti
nematodi mediante analisi di laboratorio effettuate secondo le
procedure previste dall'Allegato 3, il terreno non puo' essere
utilizzato;
- fra gli appezzamenti di diverse varieta' certificabili deve essere
lasciata una fascia di terreno costantemente lavorato, idonea ad
evitare la mescolanza di stoloni e la crescita di erbe infestanti;
- fra gli appezzamenti del vivaio in certificazione ed altri vivai di
piante di fragola deve essere presente una fascia di rispetto di
almeno 50 metri; questa fascia puo' essere ridotta nel caso esistano
barriere fisiche larghe almeno 5 metri, tali da impedire il
ruscellamento delle acque superficiali;
- fra gli appezzamenti del vivaio in certificazione e coltivazioni di
fragola da frutto deve esistere una distanza di almeno 1.000 metri.
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in moltiplicazione
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale
vegetale in moltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra
struttura da esso designata, secondo i protocolli previsti dagli
Allegati 1 e 2.
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso,
adottando ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di evitare
la contaminazione del restante materiale.
Il Responsabile tecnico fitosanitario del vivaio e' tenuto a
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia; il SFR puo' disporre i
provvedimenti ritenuti piu' opportuni.
C) Gestione della moltiplicazione
La richiesta di costituzione vivai certificabili, conforme al modello
predisposto dal SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, deve essere
presentata improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno,
corredata dai seguenti documenti:
- copia del documento di cessione rilasciato dal Centro di
premoltiplicazione;
- copia dell'estratto di mappa catastale o della carta tecnica
regionale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono
stati costituiti i vivai e le superfici, distinte per varieta',
nonche' il numero di piante madri messe a dimora e il sesto di
impianto;
- attestazione dell'avvenuto trattamento contro la fauna nematologica
da cui risultino le modalita', il principio attivo ed il dosaggio
utilizzato, ovvero copia dei certificati delle analisi nematologiche
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati;
- dichiarazione attestante che negli ultimi quattro anni, ovvero due
nel caso di disinfestazione, nel terreno non sono state coltivate
piante di fragola;
- dichiarazione concernente il tipo di materiale utilizzato (piante
frigoconservate, cime, piantine fresche a radice nuda, ecc.) e del
tipo di materiale che si intende ottenere;
- eventuale ricevuta del versamento stabilito a norma dell'art. 11
del Regolamento regionale 26/99.
Possono essere ammesse alla certificazione:
- le piantine fresche a radice nuda e cime radicate (ottenute da
stoloni prelevati in estate e messe a radicare in contenitore); per
queste tipologie occorre comunicare settimanalmente al SFR, anche
tramite fax o E-mail, i quantitativi che si intendono produrre;
- le piante figlie ottenute da estirpazione invernale.
Possono, inoltre, essere certificate per un solo ciclo, le piante
figlie che necessitano di un ulteriore ciclo di coltivazione (Waiting
Bed) a condizione che vengano poste ad ingrossare rispettando le
medesime condizioni stabilite dal presente disciplinare per la fase
della moltiplicazione. Per questa tipologia occorre comunicare al SFR
i relativi quantitativi al momento della messa a dimora delle piante.
Entro il 31 agosto debbono essere comunicate per iscritto al SFR,
eventuali rinunce alla certificazione totali o parziali.
Entro il 30 ottobre debbono essere comunicate per iscritto al SFR le
stime di produzione dei vivai certificabili.
A completamento dei controlli il SFR comunica l'idoneita' dei vivai
autorizzando l'apposizione delle relative etichette.
La data di inizio dell'estirpazione delle piante dai vivai nonche'
l'ubicazione dei locali di lavorazione e dei magazzini di
conservazione deve essere preventivamente comunicata al SFR.
D) Etichettatura
Il materiale puo' essere commercializzato solo confezionato; all'atto
del confezionamento va apposta sulla confezione l'etichetta prevista
dal Regolamento regionale 26/99, riportante le indicazioni previste
dall'Allegato 5.
L'etichetta deve possedere le seguenti caratteristiche:
- costituita da materiale resistente all'umidita';
- di colore rosso-arancio;
- stampata utilizzando colore indelebile e fotostabile;
- di dimensioni comprese fra i cm. 5 x 10 e cm. 8 x 16.
Nell'etichetta deve essere riportato il numero di lotto
identificativo dell'appezzamento di produzione e dell'origine delle
piante madri.
E) Sanzioni
Qualora dai controlli eseguiti dal SFR o da altra struttura da esso
designata in qualunque momento della fase produttiva o di
commercializzazione, risultasse non rispettato il presente
disciplinare o che le piante di fragola non siano conformi ai
requisiti richiesti, l'intera partita interessata verra' esclusa
dalla certificazione volontaria e, nel caso fosse dimostrata
l'inadempienza dell'azienda vivaistica, la ditta potra' essere
esclusa dalla certificazione, fermo restando le sanzioni
amministrative previste dal decreto DL 30/12/1992, n. 536, dal DPR
3/11/1998, n. 414 e dalla L.R. 19/1/1998, n. 3.
ALLEGATO 1
Protocollo dei controlli fitosanitari
a) Controlli per l'ammissione alla fase di conservazione
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste
nella Tabella 1 su tutte le piante madri da cui verra' prelevato il
materiale da destinare alla conservazione. Inoltre, sulle piante
madri non debbono essere presenti gli organismi nocivi indicati nella
Tabella 2.
b) Controlli nella fase di conservazione
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste
nella Tabella 1 su tutte le piante madri in conservazione. Inoltre,
sulle piante madri non debbono essere presenti gli organismi nocivi
indicati nella Tabella 2.
c) Controlli nella fase di premoltiplicazione
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste
nella Tabella 1 sul 2% delle piante del CP1 e sull'0,2% delle piante
del CP2. Inoltre, sulle piante del CP1 e del CP2 non debbono essere
presenti gli organismi nocivi indicati nella Tabella 2.
d) Controlli nella fase di moltiplicazione (vivaio)
Debbono essere effettuati i seguenti controlli:
a) visivi: da effettuare nei momenti ritenuti piu' opportuni al fine
di verificare la presenza di organismi nocivi e relativi sintomi;
b) analisi di laboratorio: su tutto il materiale che mostra sintomi
riconducibili ad organismi nocivi.
Le piante devono essere esenti dagli organismi nocivi indicati nelle
Tabelle 1 e 2.
ALLEGATO 2
Protocollo dei controlli di corrispondenza genetica
Controllo sul materiale in conservazione
La certificazione varietale potra' venire rilasciata solo dopo aver
condotto le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in screen
house e in pieno campo ed aver controllato una fruttificazione (da
piante prelevate secondo le modalita' di prelievo di seguito
indicate) che permetta di verificare la piena corrispondenza del
materiale in osservazione alle caratteristiche varietali.
I controlli in seguito ai quali sara' possibile rilasciare la
certificazione, andranno eseguiti come segue.
1) Sul materiale in conservazione (pre-base) Controlli visivi durante
tutto il ciclo vegetativo, ripetuti a distanza di un mese uno
dall'altro con particolare attenzione a quelli effettuati in
corrispondenza della fioritura. Ogni pianta madre andra'
contrassegnata con un numero. Da ogni pianta, entro la prima decade
di settembre di ogni anno, dovranno essere prelevate almeno due
piante figlie (stoloni), ben radicate, prodotte su due catene
stolonifere diverse, che andranno contrassegnate individualmente
(cultivar, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2 - . . .). Tali piante
andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da
consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantita'
di frutti, che non andranno raccolti, sufficiente a garantire la
piena verifica della corrispondenza varietale. Qualora si ritenga
opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, una parte
di queste piante puo' essere messa in vaso e posta, ai primi giorni
di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16
ore/giorno).
2) Controlli sul materiale in premoltiplicazione (CP1) Andranno
effettuati i medesimi controlli previsti al punto precedente
limitatamente al 25% delle piante madri presenti.
3) Controlli sul materiale in premoltiplicazione (CP2) Dovranno
essere eseguiti controlli visivi durante il ciclo vegetativo,
ripetuti almeno due volte, su tutto il materiale. Da ogni parcella
andranno prelevate, almeno dal 2% delle piante madri esistenti, entro
la prima decade di settembre, due piante figlie che andranno
contrassegnate (Centro di premoltiplicazione, cultivar, numero della
parcella) e trapiantate in pieno campo. Su tali piante, durante
l'inverno e la primavera successiva, dovranno essere effettuati
numerosi controlli visivi, in particolare in concomitanza della
fioritura e della maturazione dei frutti, che non dovranno venire
raccolti, per verificare la corrispondenza del materiale con il
fenotipo di origine. Qualora si ritenga opportuno intensificare ed
abbreviare i tempi di controllo, una parte di queste piante,
prelevate in settembre, puo' essere messa in vaso e posta, ai primi
di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16
ore/giorno).
4) Controlli sul materiale in moltiplicazione (vivaio) Dovranno
essere effettuate osservazioni visive del fenotipo di ogni singola
cultivar al fine di verificare la corrispondenza varietale ed
eventuali mescolanze.
ALLEGATO 3
Analisi nematologica del terreno dei campi ove si svolge la
premoltiplicazione
Il terreno in cui deve essere coltivato il materiale di base, deve
essere analizzato nel modo seguente:
- il campione deve essere prelevato in primavera ad una profondita'
compresa tra i 15 ed i 30 centimetri, seguendo le linee diagonali ed
ortogonali dell'appezzamento;
- per ogni ettaro di terreno, deve essere prelevato un campione di un
chilogrammo di peso, costituito da venti prelievi effettuati in punti
diversi dell'appezzamento;
- i campioni di terreno, collocati in sacchetti separati di
polietilene, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio
di analisi accreditato dal SFR.
ALLEGATO 4
Modalita' di disinfestazione del terreno
1. Disinfestazione mediante fumigazione con Bromuro di metile alla
dose di gr. 60 per mq. o di gr. 20-25 se utilizzato con adeguati
films plastici di copertura.
2. Disinfestazione mediante 1,3 Dicloropropene (97%), rispettando la
dose riportata in etichetta.
3. Disinfestazione mediante Fenamiphos rispettando la dose riportata
in etichetta.
(segue allegato fotografato)