REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 27 settembre 2000, n. 9180

Approvazione del disciplinare per la produzione di materiale di propagazione della Fragola certificato geneticamente e sanitariamente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visto il DM 14 aprile 1997 concernente il recepimento delle direttive           
della Commissione CEE relative alle norme tecniche sulla                        
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante               
ornamentali, delle piante di ortaggi e delle piante da frutto;                  
vista la L.R. 19 gennaio 1998, n. 3 "Norme sulla produzione                     
vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti                 
vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della              
L.R. 28 luglio 1982, n. 34", ed in particolare l'art. 7;                        
visto il Regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 "Istituzione,            
ai sensi dell'art. 7 della L.R. 29 gennaio 1998, n. 3, della                    
certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per               
specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del                      
Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36";                                   
visto in particolare l'art. 4, lettera a) del comma 1 del citato                
Regolamento, che prevede la predisposizione dei disciplinari di                 
produzione delle piante certificate distinte per specie o gruppi di             
specie;                                                                         
ravvisata la necessita' di elaborare il disciplinare per la                     
produzione di materiale di propagazione certificato della Fragola,              
cosi' come disposto dall'art. 4 del citato Regolamento regionale                
26/99;                                                                          
viste le deliberazioni della Giunta regionale:                                  
- n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva, recante "Direttive della                
Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni dirigenziali";                  
- n. 1396 del 31 luglio 1998, esecutiva ai sensi di legge;                      
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Fitosanitario regionale, dr. Ivan Ponti, in merito alla                
legittimita' e regolarita' tecnica della presente determinazione, ai            
sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 41/92 e della predetta                   
deliberazione 2541/95;                                                          
determina:                                                                      
1) di approvare il disciplinare per la produzione di materiale di               
propagazione della Fragola certificato geneticamente e                          
sanitariamente, allegato alla presente determinazione e parte                   
integrante della stessa;                                                        
2) di provvedere, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della L.R. 9                 
settembre 1987, n. 28, alla pubblicazione integrale della presente              
determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.                          
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
CERTIFICAZIONE VOLONTARIA GENETICO-SANITARIA                                    
Disciplinare per la produzione di materiale di propagazione della               
Fragola                                                                         
Ai sensi delle lettere a) e b) comma 1 dell'art. 4 del Regolamento              
regionale del 6 settembre 1999, n. 26, e' predisposto il seguente               
disciplinare per la produzione di materiale di propagazione                     
certificato di Fragola.                                                         
1. FASE DELLA CONSERVAZIONE                                                     
A) Requisiti del Centro di conservazione, del relativo personale                
tecnico e delle strutture                                                       
Il Centro di conservazione deve essere istituito presso una struttura           
pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura privata deve            
possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e 2604 del               
Codice civile.                                                                  
Il Centro di conservazione deve avere un Responsabile esperto in                
problemi fitosanitari ed un Responsabile esperto in problemi genetici           
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di             
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,                
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie                
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, diploma universitario           
in produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti. I due            
Responsabili possono essere individuati nella stessa persona e non              
debbono avere interessi personali diretti circa il risultato delle              
misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con qualsiasi              
altro rapporto di natura economica con aziende vivaistiche.                     
I Responsabili nominati dal Centro di conservazione dovranno                    
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e                
dell'accettazione dovra' essere trasmessa alla Struttura regionale              
competente in materia fitosanitaria, nel seguito del presente                   
disciplinare denominata "Servizio Fitosanitario regionale (SFR)".               
I Responsabili rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di              
conservazione. Il Centro deve, inoltre, disporre di personale tecnico           
qualificato in numero adeguato all'attivita' da svolgere.                       
Il materiale di pre-base deve essere conservato e moltiplicato in               
condizioni di assoluto isolamento per evitare qualsiasi                         
contaminazione. In particolare, oltre al rispetto dei requisiti                 
previsti dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche            
sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle                
piante da frutto, deve essere coltivato in contenitori opportunamente           
isolati dal substrato sterilizzato circostante, nel quale avviene la            
radicazione degli stoloni e conservato in strutture (screen-house)              
che debbono rispondere ai seguenti requisiti:                                   
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione               
delle attrezzature utilizzate nonche' di abbigliamento monouso per le           
persone che accedono ai locali di conservazione;                                
- essere collocate in zone libere da coltivazioni di fragole per un             
raggio di almeno metri 100;                                                     
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed              
all'esterno, fino ad una distanza di almeno metri 10;                           
- essere dotate di doppia porta e protezione dalle acque superficiali           
e meteoriche, al fine di garantire il completo isolamento                       
dall'ambiente circostante;                                                      
- essere realizzate a doppia parete in rete a maglie di dimensioni              
tali da impedire l'ingresso di insetti vettori agenti di malattie;              
- essere dotate di sistemi di isolamenti dei contenitori dal terreno            
attraverso una idonea pavimentazione.                                           
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere                         
preventivamente autorizzati dal SFR su specifica richiesta del                  
Responsabile del Centro di conservazione.                                       
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in conservazione                 
Il materiale, prima di essere ammesso alla fase di conservazione,               
deve essere fatto controllare a cura del costitutore da un                      
laboratorio accreditato, secondo il protocollo previsto dall'Allegato           
1. I risultati di tali controlli e la scheda pomologica con la                  
denominazione esatta della varieta', eventuale nome di brevetto e/o             
marchio registrato, predisposta secondo lo standard UPOV e                      
possibilmente corredata dalla mappa genetica (Finger Printing),                 
debbono essere trasmessi al SFR ed al Centro di conservazione.                  
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in conservazione sono effettuati dal SFR o da altra                    
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti           
dagli Allegati 1 e 2.                                                           
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso dalla              
struttura di conservazione, adottando ogni provvedimento ritenuto               
necessario al fine di evitare la contaminazione del restante                    
materiale.                                                                      
Il Responsabile del Centro di conservazione e' tenuto a segnalare al            
SFR la comparsa di ogni anomalia; il SFR puo' disporre la rimozione             
di materiale ritenuto inidoneo.                                                 
C) Gestione della conservazione                                                 
Presso i Centri di conservazione devono essere tenute le mappe                  
relative alle strutture di conservazione riportanti l'esatta                    
collocazione del materiale presente, nonche' i registri previsti                
dall'art. 8, comma 1, lettera e) del DM 14/4/1997.                              
Per verificare le caratteristiche fenotipiche, per ogni accessione e            
di ogni pianta madre in conservazione, deve essere coltivato in pieno           
campo un numero di piantine ottenute per propagazione diretta della             
pianta madre sufficiente allo scopo.                                            
Il materiale ceduto dal Centro di conservazione ai Centri di                    
premoltiplicazione deve essere accompagnato da un documento conforme            
a quanto stabilito dall'Allegato 10 del DM 14/4/1997.                           
2. FASE DELLA PREMOLTIPLICAZIONE                                                
A) Requisiti del Centro di premoltiplicazione, del relativo personale           
tecnico e delle strutture                                                       
Il Centro di premoltiplicazione deve essere istituito presso una                
struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura               
privata deve possedere i requisiti stabiliti dagli artt. 2602, 2603 e           
2604 del Codice civile.                                                         
Il Centro di premoltiplicazione deve avere un Responsabile esperto in           
problemi fitosanitari ed un Responsabile esperto in problemi genetici           
ed in tecnica vivaistica, in possesso di uno dei seguenti titoli di             
studio: laurea in Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie Agrarie,                
Scienze Forestali, Scienze Forestali e Ambientali, Biotecnologie                
indirizzo agrario-vegetale, Scienze Biologiche, diploma universitario           
in produzione vegetale, o altri titoli di studio equipollenti. I due            
Responsabili possono essere individuati nella stessa persona e non              
debbono avere interessi personali diretti circa il risultato delle              
misure da essi adottate. L'incarico e' incompatibile con qualsiasi              
altro rapporto di natura economica con aziende vivaistiche.                     
I Responsabili nominati dal Centro di premoltiplicazione dovranno               
sottoscrivere l'accettazione dell'incarico. Copia della nomina e                
dell'accettazione dovra' essere trasmessa al SFR. I Responsabili                
rispondono al SFR in nome e per conto del Centro di                             
premoltiplicazione. Il Centro deve, inoltre, disporre di personale              
tecnico qualificato in numero adeguato all'attivita' da svolgere.               
Il processo di premoltiplicazione avviene in due fasi distinte,                 
indicate come prima fase (materiale di base CP1 - proveniente dalla             
conservazione) e seconda fase (materiale di base CP2 - proveniente              
dal CP1).                                                                       
Il materiale di base (CP1) deve essere conservato in condizioni di              
isolamento per evitare qualsiasi contaminazione. In particolare,                
oltre al rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 7 del DM                 
14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla commercializzazione del              
materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, deve essere                
coltivato in contenitori opportunamente isolati dal substrato                   
sterilizzato circostante, nel quale avviene la radicazione degli                
stoloni e conservato in strutture (screen-house) che debbono                    
rispondere ai seguenti requisiti:                                               
- essere provviste di rete a maglie di dimensioni tali da impedire              
l'ingresso di insetti vettori di malattie, di doppia porta ed essere            
collocate in zone libere da coltivazioni di fragole per un raggio di            
almeno metri 100 o, in alternativa, essere provviste di rete                    
antigrandine ed essere collocate in zone libere da coltivazioni di              
fragole per un raggio di almeno metri 1.000;                                    
- essere protette dalle acque superficiali, al fine di impedire                 
l'ingresso delle acque di ruscellamento;                                        
- disporre di impianti idonei alla disinfezione e disinfestazione               
delle attrezzature utilizzate nonche' di abbigliamento monouso per le           
persone che accedono ai locali di premoltiplicazione;                           
- essere dotate di sistemi di isolamento dei contenitori dal terreno;           
- essere mantenute libere da vegetazione infestante all'interno ed              
all'esterno, fino ad una distanza di almeno metri 10.                           
Requisiti diversi da quelli sopracitati potranno essere autorizzati             
dal SFR su specifica richiesta del Responsabile del Centro di                   
premoltiplicazione.                                                             
La seconda fase del processo di premoltiplicazione (CP2), puo' essere           
effettuata in pieno campo; oltre al rispetto dei requisiti previsti             
dall'Allegato 7 del DM 14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla               
commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante da            
frutto, il materiale deve essere coltivato nel rispetto dei seguenti            
requisiti:                                                                      
- il terreno non deve aver ospitato colture di fragola per almeno               
cinque anni;                                                                    
- nel terreno non debbono essere presenti nematodi da quarantena, ne'           
vettori di virus, in particolare Xiphinema spp. e Longidorus spp.,              
ne' i nematodi indicati nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997                        
(Aphelenchoides spp., Ditylenchus dipsaci), ne' altri nematodi                  
dannosi alla coltura della fragola, in particolare Meloidogyne spp. e           
Pratylenchus vulnus. Nel caso di presenza accertata dei suddetti                
nematodi mediante analisi di laboratorio effettuate secondo le                  
procedure previste dall'Allegato 3, il terreno non puo' essere                  
utilizzato;                                                                     
- il terreno deve essere disinfestato secondo una delle modalita'               
previste dall'Allegato 4;                                                       
- fra gli appezzamenti di diverse varieta' deve essere lasciata una             
fascia di terreno costantemente lavorato, idonea ad evitare la                  
mescolanza di stoloni e la crescita di erbe infestanti;                         
- essere collocato in zone libere da coltivazioni di piante di                  
fragola per un raggio di metri 1.000, ridotti a metri 500 in caso di            
vivai costituiti completamente con materiale certificato.                       
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in premoltiplicazione            
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in premoltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra               
struttura da esso designata, secondo i rispettivi protocolli previsti           
dagli Allegati 1 e 2.                                                           
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso,                   
adottando ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di evitare             
la contaminazione del restante materiale.                                       
Il Responsabile del Centro di premoltiplicazione e' tenuto a                    
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia; il SFR puo' disporre             
la rimozione di materiale ritenuto inidoneo.                                    
C) Gestione della premoltiplicazione                                            
Presso i Centri di premoltiplicazione devono essere tenute le mappe             
relative alle strutture di premoltiplicazione, con l'esatta                     
collocazione del materiale presente, nonche' i registri previsti                
dall'art. 8, comma 1, lettera e) del DM 14/4/1997.                              
La richiesta di costituzione di campi di premoltiplicazione (CP1 e              
CP2), conforme al modello predisposto dal SFR ed alle norme                     
sull'imposta di bollo, deve essere presentata improrogabilmente entro           
il 30 giugno di ogni anno, corredata dai seguenti documenti:                    
- copia del relativo documento di cessione;                                     
- copia dell'estratto di mappa catastale o della carta tecnica                  
regionale in cui siano evidenziati i contenitori o gli appezzamenti             
nei quali sono stati costituiti i CP1 e i CP2, le superfici distinte            
per varieta' nonche' il numero di piante madri messe a dimora e il              
sesto di impianto;                                                              
- dichiarazione attestante l'impiego di substrato sterile per il CP1            
e di avvenuto trattamento contro la fauna nematologica da cui                   
risultino le modalita', il principio attivo ed il dosaggio                      
utilizzato, ovvero copia dei certificati delle analisi nematologiche            
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,                 
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati;                        
- dichiarazione attestante che negli ultimi cinque anni nel terreno             
non sono state coltivate piante di fragola.                                     
Il materiale ceduto dal Centro di premoltiplicazione ai Centri di               
moltiplicazione deve essere accompagnato dal documento di                       
commercializzazione conforme a quanto stabilito dall'Allegato 10 del            
DM 14/4/1997.                                                                   
Entro il 30 ottobre debbono essere comunicate per iscritto al SFR le            
stime di produzione.                                                            
3. FASE DELLA MOLTIPLICAZIONE                                                   
Per la produzione di piante certificate la fase di moltiplicazione              
corrisponde a quella prevista dall'art. 9 del Regolamento regionale             
26/99 (vivai); pertanto il materiale utilizzato per la costituzione             
di vivai certificabili deve provenire direttamente dalla fase di                
premoltiplicazione, fatto salvo quanto previsto alla successiva                 
lettera C).                                                                     
A) Requisiti tecnici dei vivai                                                  
Oltre al rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato 7 del DM                 
14/4/1997 inerente le norme tecniche sulla commercializzazione del              
materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, il materiale               
deve essere coltivato nel rispetto dei seguenti requisiti:                      
- il terreno non deve aver ospitato colture di fragole per almeno               
quattro anni, ridotti a due nel caso sia stata effettuata una                   
disinfestazione mediante una delle modalita' previste dall'Allegato             
4;                                                                              
- nel terreno non debbono essere presenti nematodi da quarantena, ne'           
vettori di virus, in particolare Xiphinema spp. e Longidorus spp.,              
ne' i nematodi indicati nell'Allegato 2 del DM 14/4/1997                        
(Aphelenchoides spp., Ditylenchus dipsaci), ne' altri nematodi                  
dannosi alla coltura della fragola, in particolare Meloidogyne spp. e           
Pratylenchus vulnus. Nel caso di presenza accertata dei suddetti                
nematodi mediante analisi di laboratorio effettuate secondo le                  
procedure previste dall'Allegato 3, il terreno non puo' essere                  
utilizzato;                                                                     
- fra gli appezzamenti di diverse varieta' certificabili deve essere            
lasciata una fascia di terreno costantemente lavorato, idonea ad                
evitare la mescolanza di stoloni e la crescita di erbe infestanti;              
- fra gli appezzamenti del vivaio in certificazione ed altri vivai di           
piante di fragola deve essere presente una fascia di rispetto di                
almeno 50 metri; questa fascia puo' essere ridotta nel caso esistano            
barriere fisiche larghe almeno 5 metri, tali da impedire il                     
ruscellamento delle acque superficiali;                                         
- fra gli appezzamenti del vivaio in certificazione e coltivazioni di           
fragola da frutto deve esistere una distanza di almeno 1.000 metri.             
B) Controlli sanitari e genetici del materiale in moltiplicazione               
I controlli sanitari e di corrispondenza genetica del materiale                 
vegetale in moltiplicazione sono effettuati dal SFR o da altra                  
struttura da esso designata, secondo i protocolli previsti dagli                
Allegati 1 e 2.                                                                 
Nel caso che dai controlli eseguiti si riscontri che il materiale               
esaminato non sia idoneo, deve essere immediatamente rimosso,                   
adottando ogni provvedimento ritenuto necessario al fine di evitare             
la contaminazione del restante materiale.                                       
Il Responsabile tecnico fitosanitario del vivaio e' tenuto a                    
segnalare al SFR la comparsa di ogni anomalia; il SFR puo' disporre i           
 provvedimenti ritenuti piu' opportuni.                                         
C) Gestione della moltiplicazione                                               
La richiesta di costituzione vivai certificabili, conforme al modello           
predisposto dal SFR ed alle norme sull'imposta di bollo, deve essere            
presentata improrogabilmente entro il 30 giugno di ogni anno,                   
corredata dai seguenti documenti:                                               
- copia del documento di cessione rilasciato dal Centro di                      
premoltiplicazione;                                                             
- copia dell'estratto di mappa catastale o della carta tecnica                  
regionale in cui siano evidenziati gli appezzamenti nei quali sono              
stati costituiti i vivai e le superfici, distinte per varieta',                 
nonche' il numero di piante madri messe a dimora e il sesto di                  
impianto;                                                                       
- attestazione dell'avvenuto trattamento contro la fauna nematologica           
da cui risultino le modalita', il principio attivo ed il dosaggio               
utilizzato, ovvero copia dei certificati delle analisi nematologiche            
rilasciati da laboratori accreditati ai sensi del DM 14/4/1997,                 
contenenti il riferimento agli appezzamenti interessati;                        
- dichiarazione attestante che negli ultimi quattro anni, ovvero due            
nel caso di disinfestazione, nel terreno non sono state coltivate               
piante di fragola;                                                              
- dichiarazione concernente il tipo di materiale utilizzato (piante             
frigoconservate, cime, piantine fresche a radice nuda, ecc.) e del              
tipo di materiale che si intende ottenere;                                      
- eventuale ricevuta del versamento stabilito a norma dell'art. 11              
del Regolamento regionale 26/99.                                                
Possono essere ammesse alla certificazione:                                     
- le piantine fresche a radice nuda e cime radicate (ottenute da                
stoloni prelevati in estate e messe a radicare in contenitore); per             
queste tipologie occorre comunicare settimanalmente al SFR, anche               
tramite fax o E-mail, i quantitativi che si intendono produrre;                 
- le piante figlie ottenute da estirpazione invernale.                          
Possono, inoltre, essere certificate per un solo ciclo, le piante               
figlie che necessitano di un ulteriore ciclo di coltivazione (Waiting           
Bed) a condizione che vengano poste ad ingrossare rispettando le                
medesime condizioni stabilite dal presente disciplinare per la fase             
della moltiplicazione. Per questa tipologia occorre comunicare al SFR           
i relativi quantitativi al momento della messa a dimora delle piante.           
Entro il 31 agosto debbono essere comunicate per iscritto al SFR,               
eventuali rinunce alla certificazione totali o parziali.                        
Entro il 30 ottobre debbono essere comunicate per iscritto al SFR le            
stime di produzione dei vivai certificabili.                                    
A completamento dei controlli il SFR comunica l'idoneita' dei vivai             
autorizzando l'apposizione delle relative etichette.                            
La data di inizio dell'estirpazione delle piante dai vivai nonche'              
l'ubicazione dei locali di lavorazione e dei magazzini di                       
conservazione deve essere preventivamente comunicata al SFR.                    
D) Etichettatura                                                                
Il materiale puo' essere commercializzato solo confezionato; all'atto           
del confezionamento va apposta sulla confezione l'etichetta prevista            
dal Regolamento regionale 26/99, riportante le indicazioni previste             
dall'Allegato 5.                                                                
L'etichetta deve possedere le seguenti caratteristiche:                         
- costituita da materiale resistente all'umidita';                              
- di colore rosso-arancio;                                                      
- stampata utilizzando colore indelebile e fotostabile;                         
- di dimensioni comprese fra i cm. 5 x 10 e cm. 8 x 16.                         
Nell'etichetta deve essere riportato il numero di lotto                         
identificativo dell'appezzamento di produzione e dell'origine delle             
piante madri.                                                                   
E) Sanzioni                                                                     
Qualora dai controlli eseguiti dal SFR o da altra struttura da esso             
designata in qualunque momento della fase produttiva o di                       
commercializzazione, risultasse non rispettato il presente                      
disciplinare o che le piante di fragola non siano conformi ai                   
requisiti richiesti, l'intera partita interessata verra' esclusa                
dalla certificazione volontaria e, nel caso fosse dimostrata                    
l'inadempienza dell'azienda vivaistica, la ditta potra' essere                  
esclusa dalla certificazione, fermo restando le sanzioni                        
amministrative previste dal decreto DL 30/12/1992, n. 536, dal DPR              
3/11/1998, n. 414 e dalla L.R. 19/1/1998, n. 3.                                 
ALLEGATO 1                                                                      
Protocollo dei controlli fitosanitari                                           
a) Controlli per l'ammissione alla fase di conservazione                        
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste                
nella Tabella 1 su tutte le piante madri da cui verra' prelevato il             
materiale da destinare alla conservazione. Inoltre, sulle piante                
madri non debbono essere presenti gli organismi nocivi indicati nella           
Tabella 2.                                                                      
b) Controlli nella fase di conservazione                                        
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste                
nella Tabella 1 su tutte le piante madri in conservazione. Inoltre,             
sulle piante madri non debbono essere presenti gli organismi nocivi             
indicati nella Tabella 2.                                                       
c) Controlli nella fase di premoltiplicazione                                   
I controlli devono essere eseguiti secondo le modalita' previste                
nella Tabella 1 sul 2% delle piante del CP1 e sull'0,2% delle piante            
del CP2. Inoltre, sulle piante del CP1 e del CP2 non debbono essere             
presenti gli organismi nocivi indicati nella Tabella 2.                         
d) Controlli nella fase di moltiplicazione (vivaio)                             
Debbono essere effettuati i seguenti controlli:                                 
a) visivi: da effettuare nei momenti ritenuti piu' opportuni al fine            
di verificare la presenza di organismi nocivi e relativi sintomi;               
b) analisi di laboratorio: su tutto il materiale che mostra sintomi             
riconducibili ad organismi nocivi.                                              
Le piante devono essere esenti dagli organismi nocivi indicati nelle            
Tabelle 1 e 2.                                                                  
ALLEGATO 2                                                                      
Protocollo dei controlli di corrispondenza genetica                             
Controllo sul materiale in conservazione                                        
La certificazione varietale potra' venire rilasciata solo dopo aver             
condotto le osservazioni per un intero ciclo vegetativo in screen               
house e in pieno campo ed aver controllato una fruttificazione (da              
piante prelevate secondo le modalita' di prelievo di seguito                    
indicate) che permetta di verificare la piena corrispondenza del                
materiale in osservazione alle caratteristiche varietali.                       
I controlli in seguito ai quali sara' possibile rilasciare la                   
certificazione, andranno eseguiti come segue.                                   
1) Sul materiale in conservazione (pre-base) Controlli visivi durante           
tutto il ciclo vegetativo, ripetuti a distanza di un mese uno                   
dall'altro con particolare attenzione a quelli effettuati in                    
corrispondenza della fioritura. Ogni pianta madre andra'                        
contrassegnata con un numero. Da ogni pianta, entro la prima decade             
di settembre di ogni anno, dovranno essere prelevate almeno due                 
piante figlie (stoloni), ben radicate, prodotte su due catene                   
stolonifere diverse, che andranno contrassegnate individualmente                
(cultivar, numero pianta madre, figlia n. 1 - 2 - . . .). Tali piante           
andranno immediatamente messe a dimora in campo, in modo da                     
consentire, nella primavera successiva, il controllo su una quantita'           
di frutti, che non andranno raccolti, sufficiente a garantire la                
piena verifica della corrispondenza varietale. Qualora si ritenga               
opportuno intensificare ed abbreviare i tempi di controllo, una parte           
di queste piante puo' essere messa in vaso e posta, ai primi giorni             
di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16                       
ore/giorno).                                                                    
2) Controlli sul materiale in premoltiplicazione (CP1) Andranno                 
effettuati i medesimi controlli previsti al punto precedente                    
limitatamente al 25% delle piante madri presenti.                               
3) Controlli sul materiale in premoltiplicazione (CP2) Dovranno                 
essere eseguiti controlli visivi durante il ciclo vegetativo,                   
ripetuti almeno due volte, su tutto il materiale. Da ogni parcella              
andranno prelevate, almeno dal 2% delle piante madri esistenti, entro           
la prima decade di settembre, due piante figlie che andranno                    
contrassegnate (Centro di premoltiplicazione, cultivar, numero della            
parcella) e trapiantate in pieno campo. Su tali piante, durante                 
l'inverno e la primavera successiva, dovranno essere effettuati                 
numerosi controlli visivi, in particolare in concomitanza della                 
fioritura e della maturazione dei frutti, che non dovranno venire               
raccolti, per verificare la corrispondenza del materiale con il                 
fenotipo di origine. Qualora si ritenga opportuno intensificare ed              
abbreviare i tempi di controllo, una parte di queste piante,                    
prelevate in settembre, puo' essere messa in vaso e posta, ai primi             
di gennaio, in serra riscaldata con fotoperiodo lungo (16                       
ore/giorno).                                                                    
4) Controlli sul materiale in moltiplicazione (vivaio) Dovranno                 
essere effettuate osservazioni visive del fenotipo di ogni singola              
cultivar al fine di verificare la corrispondenza varietale ed                   
eventuali mescolanze.                                                           
ALLEGATO 3                                                                      
Analisi nematologica del terreno dei campi ove si svolge la                     
premoltiplicazione                                                              
Il terreno in cui deve essere coltivato il materiale di base, deve              
essere analizzato nel modo seguente:                                            
- il campione deve essere prelevato in primavera ad una profondita'             
compresa tra i 15 ed i 30 centimetri, seguendo le linee diagonali ed            
ortogonali dell'appezzamento;                                                   
- per ogni ettaro di terreno, deve essere prelevato un campione di un           
chilogrammo di peso, costituito da venti prelievi effettuati in punti           
diversi dell'appezzamento;                                                      
- i campioni di terreno, collocati in sacchetti separati di                     
polietilene, devono essere inviati immediatamente ad un laboratorio             
di analisi accreditato dal SFR.                                                 
ALLEGATO 4                                                                      
Modalita' di disinfestazione del terreno                                        
1. Disinfestazione mediante fumigazione con Bromuro di metile alla              
dose di gr. 60 per mq. o di gr. 20-25 se utilizzato con adeguati                
films plastici di copertura.                                                    
2. Disinfestazione mediante 1,3 Dicloropropene  (97%), rispettando la           
dose riportata in etichetta.                                                    
3. Disinfestazione mediante Fenamiphos rispettando la dose riportata            
in etichetta.                                                                   
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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