REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2000, n. 381

Disposizioni sanitarie per l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Visto il decreto del Ministero della Sanita' del 7 gennaio 2000                 
riguardante il "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica                
della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";                                  
vista l'ordinanza del Ministero della Sanita' del 15 giugno 1998                
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie                  
spongiformi trasmissibili;                                                      
considerato che la decisione della Commissione Europea 2000/418/CE              
disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le              
encefalopatie spongiformi trasmissibili e, modificando la decisione             
94/474/CE, prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di              
procedere alla distruzione del materiale specifico a rischio degli              
animali della specie bovina, ovina e caprina, a partire dall'1                  
ottobre 2000;                                                                   
ritenuto necessario adottare nell'intero territorio regionale                   
disposizioni integrative atte a dare applicazione uniforme ed                   
efficiente alle norme succitate;                                                
vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                        
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva           
ai sensi di legge;                                                              
dato atto ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e del punto 3.1 della delibera di Giunta regionale 2541/95:               
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1 - Qualsiasi caso di morte dei bovini, ovini e caprini di                 
qualsiasi eta', deve essere immediatamente segnalato al Servizio                
Veterinario delle Aziende Unita' sanitarie locali.                              
Sono tenuti alla segnalazione i proprietari e i detentori, anche                
temporanei, degli animali, i veterinari e, comunque, chiunque ne                
accerti la presenza o ne venga a conoscenza a qualsiasi titolo.                 
I Servizi Veterinari, ricevuta la segnalazione, raccolgono le                   
informazioni necessarie e, se del caso, effettuano, unitamente al               
personale delle Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico, i dovuti                 
accertamenti per stabilire la causa della morte.                                
Art. 2 - Nel caso di morte di bovini da riproduzione con eta'                   
superiore a venti mesi e qualora non sia accertata la causa di morte,           
i Servizi Veterinari, unitamente alle Sezioni dell'Istituto                     
Zooprofilattico, procedono al prelievo dei campioni necessari per               
l'esecuzione degli esami diagnostici per BSE.                                   
Art. 3 - L'intero corpo degli animali morti della specie bovina di              
eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina di                  
qualunque eta', deve essere distrutto:                                          
a) senza trasformazione preliminare, mediante incenerimento;                    
b) previa trasformazione preliminare negli impianti di pretrattamento           
specificatamente autorizzati ai sensi della DM 15/6/1998 e successiva           
distruzione dei materiali ottenuti.                                             
I materiali ottenuti negli impianti di pretrattamento autorizzati               
devono essere destinati, per la distruzione, esclusivamente                     
all'incenerimento o ad essere bruciati come combustibile in impianti            
autorizzati dal Sindaco ed il cui esercizio sia altresi' autorizzato            
ai sensi del DPR 203/88.                                                        
I materiali ottenuti negli impianti di pretrattamento, nel trasporto            
verso gli impianti di incenerimento o di combustione devono essere              
scortati dal documento di trasporto conforme al modello Allegato A              
del decreto del Ministero della Sanita' 26/3/1994.                              
Art. 4 - I corpi degli animali morti di cui al precedente articolo 3            
destinati ad impianti di incenerimento o di pretrattamento devono               
essere scortati, durante il trasporto fino a tali impianti, oltre che           
dal documento di trasporto previsto dal decreto del Ministero della             
Sanita' del 26/3/1994 anche da un certificato conforme all'Allegato 1           
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Tale                   
allegato deve essere rilasciato, dal Veterinario accertatore, in                
quattro copie di cui due seguono la carcassa all'impianto di                    
destinazione e le altre due copie restano, rispettivamente, al                  
proprietario o detentore dell'animale e al veterinario certificatore;           
delle due copie che scortano la carcassa animale una deve essere                
inviata, entro 3 giorni dall'arrivo, dal titolare dell'impianto di              
destinazione al Servizio Veterinario all'Azienda Unita' sanitaria               
locale di provenienza, quale riscontro dell'avvenuto invio e                    
trattamento dell'animale.                                                       
Le carcasse dei bovini, ovini e caprini morti devono conservare i               
contrassegni auricolari di identificazione fino all'impianto di                 
incenerimento o di pretrattamento ove tali contrassegni devono essere           
staccati e conservati a cura del Responsabile dell'impianto.                    
Art. 5 - Ai fini dell'inserimento nel sistema di provenienza                    
epidemiologica della BSE di cui al decreto del Ministero della                  
Sanita' 7/1/2000, i proprietari di aziende in cui vengono allevati              
bovini possono comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'           
sanitaria locale, competente per territorio, di avvalersi dei servizi           
di un veterinario con le modalita', i requisiti e compiti previsti              
all'art. 13, commi 3 e 4, del DLgs 22 maggio 1999, n. 196. Tale                 
comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di conferma e           
accettazione da parte del veterinario interessato.                              
I veterinari individuati per gli allevamenti seguiti collaborano con            
i Veterinari ufficiali e con le Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico           
per definire le cause di eventuali morti o abbattimenti d'urgenza di            
bovini.                                                                         
Nell'ambito delle direttive tecniche per l'attuazione del "Sistema di           
sorveglianza epidemiologia della BSE" sono definiti i rapporti tra i            
suindicati veterinari e di Servizi Veterinari i  compiti essi                   
attribuibili.                                                                   
Art. 6 - Negli impianti riconosciuti ai sensi del DLgs 14 dicembre              
1992, n. 508 e' vietato introdurre, trasformare o trattare, stoccare            
e depositare materiali specifici a rischio cosi' come definiti dalla            
decisione della Commissione Europea 2000/418/CE del 29/6/2000 e                 
dall'art. 1, comma 2, lettera C della ordinanza ministeriale                    
15/6/1998 del Ministero della Sanita'.                                          
I Responsabili dei succitati impianti devono prevedere nei sistemi di           
autocontrollo e applicare procedure e modalita' di verifica per                 
evitare che tra i materiali introdotti, ad alto o basso rischio, vi             
siano materiali specifici a rischio come sopra definiti.                        
Art. 7 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite a                
norma di legge.                                                                 
Art. 8 - I Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i                   
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Veterinari                   
dipendenti dalle Aziende Unita' sanitarie locali, il Personale di               
vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19,                
nonche' gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.           
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
LA VICEPRESIDENTE                                                               
Vera Negri                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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