ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2000, n. 381
Disposizioni sanitarie per l'eliminazione dal consumo umano e animale del materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto del Ministero della Sanita' del 7 gennaio 2000
riguardante il "Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica
della encefalopatia spongiforme bovina (BSE)";
vista l'ordinanza del Ministero della Sanita' del 15 giugno 1998
recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie
spongiformi trasmissibili;
considerato che la decisione della Commissione Europea 2000/418/CE
disciplina l'impiego di materiale a rischio per quanto concerne le
encefalopatie spongiformi trasmissibili e, modificando la decisione
94/474/CE, prevede, tra l'altro, l'obbligo per gli Stati membri di
procedere alla distruzione del materiale specifico a rischio degli
animali della specie bovina, ovina e caprina, a partire dall'1
ottobre 2000;
ritenuto necessario adottare nell'intero territorio regionale
disposizioni integrative atte a dare applicazione uniforme ed
efficiente alle norme succitate;
vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva
ai sensi di legge;
dato atto ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera di Giunta regionale 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente
ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
ordina:
Art. 1 - Qualsiasi caso di morte dei bovini, ovini e caprini di
qualsiasi eta', deve essere immediatamente segnalato al Servizio
Veterinario delle Aziende Unita' sanitarie locali.
Sono tenuti alla segnalazione i proprietari e i detentori, anche
temporanei, degli animali, i veterinari e, comunque, chiunque ne
accerti la presenza o ne venga a conoscenza a qualsiasi titolo.
I Servizi Veterinari, ricevuta la segnalazione, raccolgono le
informazioni necessarie e, se del caso, effettuano, unitamente al
personale delle Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico, i dovuti
accertamenti per stabilire la causa della morte.
Art. 2 - Nel caso di morte di bovini da riproduzione con eta'
superiore a venti mesi e qualora non sia accertata la causa di morte,
i Servizi Veterinari, unitamente alle Sezioni dell'Istituto
Zooprofilattico, procedono al prelievo dei campioni necessari per
l'esecuzione degli esami diagnostici per BSE.
Art. 3 - L'intero corpo degli animali morti della specie bovina di
eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina di
qualunque eta', deve essere distrutto:
a) senza trasformazione preliminare, mediante incenerimento;
b) previa trasformazione preliminare negli impianti di pretrattamento
specificatamente autorizzati ai sensi della DM 15/6/1998 e successiva
distruzione dei materiali ottenuti.
I materiali ottenuti negli impianti di pretrattamento autorizzati
devono essere destinati, per la distruzione, esclusivamente
all'incenerimento o ad essere bruciati come combustibile in impianti
autorizzati dal Sindaco ed il cui esercizio sia altresi' autorizzato
ai sensi del DPR 203/88.
I materiali ottenuti negli impianti di pretrattamento, nel trasporto
verso gli impianti di incenerimento o di combustione devono essere
scortati dal documento di trasporto conforme al modello Allegato A
del decreto del Ministero della Sanita' 26/3/1994.
Art. 4 - I corpi degli animali morti di cui al precedente articolo 3
destinati ad impianti di incenerimento o di pretrattamento devono
essere scortati, durante il trasporto fino a tali impianti, oltre che
dal documento di trasporto previsto dal decreto del Ministero della
Sanita' del 26/3/1994 anche da un certificato conforme all'Allegato 1
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. Tale
allegato deve essere rilasciato, dal Veterinario accertatore, in
quattro copie di cui due seguono la carcassa all'impianto di
destinazione e le altre due copie restano, rispettivamente, al
proprietario o detentore dell'animale e al veterinario certificatore;
delle due copie che scortano la carcassa animale una deve essere
inviata, entro 3 giorni dall'arrivo, dal titolare dell'impianto di
destinazione al Servizio Veterinario all'Azienda Unita' sanitaria
locale di provenienza, quale riscontro dell'avvenuto invio e
trattamento dell'animale.
Le carcasse dei bovini, ovini e caprini morti devono conservare i
contrassegni auricolari di identificazione fino all'impianto di
incenerimento o di pretrattamento ove tali contrassegni devono essere
staccati e conservati a cura del Responsabile dell'impianto.
Art. 5 - Ai fini dell'inserimento nel sistema di provenienza
epidemiologica della BSE di cui al decreto del Ministero della
Sanita' 7/1/2000, i proprietari di aziende in cui vengono allevati
bovini possono comunicare al Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale, competente per territorio, di avvalersi dei servizi
di un veterinario con le modalita', i requisiti e compiti previsti
all'art. 13, commi 3 e 4, del DLgs 22 maggio 1999, n. 196. Tale
comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di conferma e
accettazione da parte del veterinario interessato.
I veterinari individuati per gli allevamenti seguiti collaborano con
i Veterinari ufficiali e con le Sezioni dell'Istituto Zooprofilattico
per definire le cause di eventuali morti o abbattimenti d'urgenza di
bovini.
Nell'ambito delle direttive tecniche per l'attuazione del "Sistema di
sorveglianza epidemiologia della BSE" sono definiti i rapporti tra i
suindicati veterinari e di Servizi Veterinari i compiti essi
attribuibili.
Art. 6 - Negli impianti riconosciuti ai sensi del DLgs 14 dicembre
1992, n. 508 e' vietato introdurre, trasformare o trattare, stoccare
e depositare materiali specifici a rischio cosi' come definiti dalla
decisione della Commissione Europea 2000/418/CE del 29/6/2000 e
dall'art. 1, comma 2, lettera C della ordinanza ministeriale
15/6/1998 del Ministero della Sanita'.
I Responsabili dei succitati impianti devono prevedere nei sistemi di
autocontrollo e applicare procedure e modalita' di verifica per
evitare che tra i materiali introdotti, ad alto o basso rischio, vi
siano materiali specifici a rischio come sopra definiti.
Art. 7 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite a
norma di legge.
Art. 8 - I Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Veterinari
dipendenti dalle Aziende Unita' sanitarie locali, il Personale di
vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19,
nonche' gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
LA VICEPRESIDENTE
Vera Negri