REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2000, n. 1547

L.R. 5/00, art. 4 - Programma di interventi per riparazione danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica colpiti dall'evento sismico del 7/7/1999 nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago (MO). Concessione contributi. Approvazione schema di convenzione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Viste:                                                                          
- la L.R. 1 febbraio 2000, n. 5, che all'art. 4 incarica la Giunta              
regionale di approvare il programma di interventi per la riparazione            
dei danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione                 
pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999            
nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago            
in provincia di Modena, a seguito dell'accertamento dei danni                   
effettuato dalle proprie strutture sulla base di criteri gia'                   
adottati in circostanze analoghe;                                               
- la L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 "Bilancio di previsione della                 
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio                   
pluriennale 2000/2002", nella quale e' stato iscritto, al Capitolo di           
spesa n. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi               
regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16/6/1970, n. 281).           
Spese di investimento di sviluppo. (Elenco n. 5 annesso alla presente           
legge)", alla voce n. 17, dell'elenco n. 5 - Spese d'investimento di            
sviluppo, allegato alla suddetta legge, uno stanziamento di Lire                
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), per la riparazione dei                
danni agli immobili colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei           
comuni dell'Appennino modenese;                                                 
considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 4            
della L.R. 5/00, detto programma deve indicare il contributo di spesa           
regionale per ogni singolo intervento, individuare i soggetti                   
attuatori, nonche' determinare le procedure di attuazione degli                 
interventi comprensive di prescrizioni tecniche e parametri                     
economici;ritenuto che le "circostanze analoghe", richiamate dalla              
citata norma, possono essere quelle corrispondenti - per territorio e           
per evento sismico - alle modalita' operative, ai criteri                       
tecnico-economici e ai provvedimenti amministrativi assunti a seguito           
del terremoto nella pianura emiliana del 15 ottobre 1996, trattandosi           
per tale evento come per quello del 7 luglio 1999, relativamente alle           
zone colpite, di comuni non classificati sismici e assimilabili per             
il loro livello di sismicita' (cosi' come storicamente verificato) a            
zone di terza categoria;                                                        
preso atto dell'accertamento dei danni agli immobili con fruizione              
pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999            
nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago            
in provincia di Modena, cosi' come specificato nella relazione                  
tecnica con allegati, redatta a firma del Responsabile dell'Ufficio             
Normative e Controlli del Servizio Difesa del suolo e trasmessa agli            
Enti interessati con nota regionale prot. n. AMB/GBO/99/23302 del 9             
dicembre 1999, accertamento che ha individuato - con relative stime             
di massima per gli interventi - un numero di immobili pari a 21, sui            
quali eseguire gli stessi interventi per la riparazione dei danni con           
miglioramento sismico;                                                          
ritenuto di individuare il programma di interventi per la riparazione           
dei danni con miglioramento sismico, di cui all'art. 4 della L.R.               
5/00, con univoco riferimento al suddetto elenco di 21 immobili,                
indicando per ciascuno di essi, oltre al soggetto attuatore, il                 
contributo regionale determinato sulla base della predetta stima di             
massima, nell'ambito della vigente disponibilita' dello specifico               
stanziamento di Bilancio regionale per l'esercizio 2000 e poliennale            
2000/2002 ammontante a complessive Lire 2.500.000.000 (pari a Euro              
1.291.142,25) a titolo di compartecipazione alle spese da sostenere             
in relazione ai costi di ogni singolo intervento fermo restando che             
gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico degli Enti                      
beneficiari;                                                                    
ritenuto altresi', per quanto attiene la determinazione dei tempi e             
delle procedure di attivazione degli interventi comprensive di                  
prescrizioni tecniche e parametri economici, di prendere a                      
riferimento - con gli opportuni adattamenti e semplificazioni - le              
seguenti proprie deliberazioni gia' assunte in attuazione della L.R.            
24/98 e in specifico dell'art. 3, relativo a interventi a favore di             
immobili con fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del             
15 e 16 ottobre 1996:                                                           
- n. 1848 del 19 ottobre 1998 "Approvazione dell'elenco prezzi per              
opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti";            
- n. 283 del 10 marzo 1999 "Approvazione delle prescrizioni tecniche            
e parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento                 
sismico, di cui all'art. 19, comma 2 della Legge 30 marzo 1998, n.              
61, e dell'art. 3, comma 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24";                    
- n. 984 del 16 giugno 1999 "L.R. 24/98, art. 3. Programma generale             
degli interventi di riparazione con miglioramento sismico, su edifici           
pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e            
16 ottobre 1996. Procedure di attuazione interventi", successivamente           
modificata ed integrata con la deliberazione n. 159 dell'8 febbraio             
2000 "Programma operativo degli interventi su edifici pubblici e di             
culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre               
1996 e L.R. 5/00";                                                              
ritenuto infine di regolare il rapporto tra la Regione Emilia-Romagna           
e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena,            
individuato quale Ente attuatore degli interventi dal progressivo 6             
al 21 di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto,                
attraverso la stipula di apposita convenzione il cui schema e'                  
allegato parte integrante al presente provvedimento (Allegato 3);               
atteso che al complessivo contributo regionale, previsto dall'art. 4,           
dalla L.R. 5/00, si provvede con apposito stanziamento per il                   
suddetto importo di Lire 2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25),              
nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far           
fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di                       
approvazione (art. 9, Legge 16/6/1970,  n.281). Spese di investimento           
di sviluppo. (Elenco n. 5 annesso alla presente legge)", alla voce n.           
17, dell'elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo, allegato               
alla L.R. 16/00, di approvazione del Bilancio di previsione della               
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio                   
pluriennale 2000/2002;                                                          
vista la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000, ed in particolare l'art.              
16;                                                                             
considerato che occorre provvedere alle necessarie variazioni di                
bilancio nonche' all'istituzione di apposito capitolo nella parte               
spesa;                                                                          
ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, secondo                
comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto                   
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;                   
dato atto altresi', ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.               
41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95, dei pareri                   
favorevoli:                                                                     
- del Direttore generale alla "Programmazione e Pianificazione                  
urbanistica" dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' del           
presente atto;                                                                  
- del Responsabile del "Servizio Programmi edilizi", arch. Piero                
Orlandi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;                  
- del Responsabile del Servizio "Risorse finanziarie e Bilancio",               
dott.ssa Amina Curti, in relazione alla variazione di bilancio di cui           
al presente atto;                                                               
- del Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni              
Mantovani, in merito alla regolarita' contabile del presente atto;              
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.                    
Politiche abitative. Riqualificazione urbana;                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, in conformita' alle premesse, il programma di                  
ripartizione del complessivo contributo regionale di Lire                       
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), stanziato dalla L.R. n. 16            
del 28 febbraio 2000 "Bilancio di previsione della Regione                      
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale               
2000/2002", per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.              
5/00, art. 4, relativamente alla riparazione dei danni con                      
miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica                      
sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei                 
comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in             
provincia di Modena, programma che allegato al presente atto ne                 
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);                        
2) di concedere al Comune di Pavullo nel Frignano e all'Arcidiocesi             
di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, individuati                
quali soggetti attuatori, i contributi indicati, per ogni intervento,           
nel programma di cui all'Allegato 1 del presente atto, per un numero            
di interventi pari a 21 ed un importo complessivo di Lire                       
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25);                                       
3) di dare atto che i suddetti contributi per complessive Lire                  
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25) sono concessi a titolo di              
compartecipazione alle spese da sostenere in relazione ai costi di              
ogni singolo intervento fermo restando che gli eventuali oneri                  
aggiuntivi saranno a carico degli Enti beneficiari;                             
(omissis)                                                                       
5) di impegnare la somma complessiva di Lire 2.500.000.000 (pari a              
Euro 1.291.142,25) registrata al n. 3972 di impegno sul Capitolo                
48278 "Contributi per interventi di riparazione dei danni con                   
miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica,                     
danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di                 
Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in provincia             
di Modena (art. 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 5) CNI" del Bilancio per            
l'esercizio finanziario 2000, che presenta la necessaria                        
disponibilita';                                                                 
6) di approvare, in conformita' alle premesse, le modalita' di                  
realizzazione degli interventi di cui al punto 1), come definite                
nell'Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;7) di            
stabilire in 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione, il termine           
ai fini della stipula della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna           
e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena             
conformemente allo schema di convenzione di cui all'Allegato 3 della            
presente deliberazione, che per la Regione verra' sottoscritta dal              
Responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse                 
idriche e forestali di Modena;                                                  
8) di dare atto che con successivi provvedimenti adottati dal                   
Responsabile del Servizio regionale competente, si provvedera' alla             
liquidazione ed alla emissione delle richieste dei titoli di                    
pagamento di quanto concesso a ciascun dei due soggetti attuatori,              
nei modi e tempi definiti dall'Allegato 2, parte integrante della               
presente deliberazione;                                                         
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO 1                                                                      
Programma dei contributi di spesa regionale, per un totale di Lire              
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), stanziato dalla L.R. n. 16            
del 28 febbraio 2000, "Bilancio di previsione della Regione                     
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale               
2000/2002", per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.              
5/00, art. 4, relativamente alla riparazione dei danni con                      
miglioramento sismico per 21 immobili con fruizione pubblica                    
sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei                 
comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in             
provincia di Modena                                                             
N.  Soggetto  Immobile interessato  Comune di  Contributo                       
attuatore  dall'intervento  ubicazione  regionale                            
dell'immobile  milioni di Lire          (Euro)                               
  1  Comune di Pavullo nel Frignano  Municipio  Pavullo nel Frignano            
338                                                                             
          (174.562,43)                                                          
  2  Comune di Pavullo nel Frignano  Scuola media "R. Montecuccoli"             
Pavullo nel Frignano  607                                                       
          (313.489,34)                                                          
  3  Comune di Pavullo nel Frignano  Scuola elementare "De Amicis"              
Pavullo nel Frignano  78                                                        
          (40.283,64)                                                           
  4  Comune di Pavullo nel Frignano  Cimitero monumentale  Pavullo              
nel Frignano  108                                                               
          (55.777,35)                                                           
  5  Comune di Pavullo nel Frignano  Castello di Montecuccolo                   
Pavullo nel Frignano  117                                                       
          (60.425,46)                                                           
  6  Arcidiocesi di  Chiesa parrocchiale Beata Vergine di Salto                 
Montese  81                                                                     
    Modena-Nonantola      (41.833,01)                                           
  7  Arcidiocesi di  Chiesa dei Frati Minori Cappuccini  Pavullo nel            
Frignano  93                                                                    
    Modena-Nonantola      (48.030,49)                                           
  8  Arcidiocesi di  Oratorio B.V. delle Grazie di Verica  Pavullo              
nel Frignano  36                                                                
    Modena-Nonantola      (18.592,45)                                           
  9  Arcidiocesi di  Chiesa di Madonna Baldaccini  Pavullo nel                  
Frignano  65                                                                    
    Modena-Nonantola      (33.569,70)                                           
  10  Arcidiocesi di  Chiesa parrocchiale di Monzone  Pavullo nel               
Frignano  77                                                                    
    Modena-Nonantola      (39.767,18)                                           
  11  Arcidiocesi di  Chiesa di S. Maria Assunta in Crocette  Pavullo           
nel Frignano  108                                                               
    Modena-Nonantola      (55.777,35)                                           
  12  Arcidiocesi di  Chiesa di Montecenere  Lama Mocogno  98                   
    Modena-Nonantola      (50.612,78)                                           
  13  Arcidiocesi di  Chiesa parrocchiale di S. Giacomo  Montese  91            
    Modena-Nonantola  Maggiore    (46.997,58)                                   
  14  Arcidiocesi di  Chiesa dei SS. Pietro e Paolo  Pavullo nel                
Frignano  41                                                                    
    Modena-Nonantola      (21.174,73)                                           
  15  Arcidiocesi di  Chiesa di S. Margherita  Pavullo nel Frignano             
139                                                                             
    Modena-Nonantola      (71.787,51)                                           
  16  Arcidiocesi di  Chiesa parrocchiale Pieve di Verica  Pavullo              
nel Frignano  166                                                               
    Modena-Nonantola      (85.731,85)                                           
  17  Arcidiocesi di  Chiesa parrocchiale di Brandola  Polinago  22             
    Modena-Nonantola      (11.362,05)                                           
  18  Arcidiocesi di  Oratorio S. Arcangelo Gabriele della Poviana              
Montese  55                                                                     
    Modena-Nonantola      (28.405,13)                                           
  19  Arcidiocesi di  Chiesa di Iddiano  Pavullo nel Frignano  59               
    Modena-Nonantola      (30.470,96)                                           
  20  Arcidiocesi di  Oratorio di Iddiano  Pavullo nel Frignano  63             
    Modena-Nonantola      (32.536,78)                                           
  21  Arcidiocesi di  Oratorio S.M. di Monzone  Pavullo nel Frignano            
58                                                                              
    Modena-Nonantola      (29.954,50)                                           
    Totale          2.500                                                       
          (1.291.142,25)                                                        
ALLEGATO 2                                                                      
Procedure di attuazione degli interventi per la riparazione dei danni           
con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica                  
sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei                 
comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in             
provincia di Modena, di cui alla L.R. 5/00, art. 4                              
1) Soggetti attuatori degli interventi                                          
I due soggetti attuatori, proprietari di immobili a fruizione                   
pubblica, indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione, sono           
competenti ad adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione              
degli interventi e  in particolare:                                             
- l'esecuzione o l'affidamento della  progettazione, l'approvazione             
del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri, visti o nulla osta            
o autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti;                     
- l'affidamento dei lavori, della direzione lavori e relativi                   
collaudi;                                                                       
- il pagamento, liquidazioni e rendicontazioni dell'intervento.                 
2) Interventi gia' eseguiti o in corso di esecuzione                            
Gli interventi sugli immobili inseriti  nel programma di cui                    
all'Allegato 1, che risultano gia' in tutto o in parte eseguiti alla            
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione                    
Emilia-Romagna della presente deliberazione, tramite risorse proprie            
dei soggetti attuatori, interventi resi improcrastinabili per                   
particolari esigenze di urgenza o di pubblica incolumita', sono                 
ammessi ai contributi di spesa regionale alle seguenti condizioni:              
a) la progettazione e conseguente  realizzazione degli interventi               
devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al              
punto 3 del presente allegato;                                                  
b) nel caso di edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, gli              
interventi debbono  avere ottenuto il preventivo parere da parte                
della competente Soprintendenza.                                                
Il visto di conformita' da parte del Servizio provinciale Difesa del            
suolo di Modena sui progetti esecutivi degli interventi che risultano           
gia' in tutto o in parte eseguiti alla data di pubblicazione nel                
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente                
deliberazione e le successive richieste di erogazione dei contributi            
regionali da parte dei soggetti attuatori, avverranno nei modi e nei            
tempi stabiliti ai punti 4) e 9) del presente allegato.                         
3) Progettazione degli interventi                                               
La progettazione e conseguente realizzazione degli interventi di cui            
all'Allegato 1, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni                 
tecniche di cui al punto 1 dell'Allegato alla deliberazione della               
Giunta regionale 10 marzo 1999, n. 283 (pubblicata nel Bollettino               
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 10 maggio 1999) come           
di seguito precisate, limitatamente ai richiami sottoriportati:                 
- il primo comma del punto 1.1 e' cosi' sostituito:                             
"Le presenti prescrizioni tecniche disciplinano gli interventi di               
riparazione dei danni con miglioramento sismico agli immobili con               
fruizione pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7              
luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano           
e Polinago in provincia di Modena";                                             
- il punto 1.2 e' cosi' sostituito:                                             
"1.2 Per i Comuni di cui al punto 1.1, non classificati sismici, nel            
calibrare gli interventi di riparazione e di miglioramento sismico,             
si terra' conto di un grado di sismicita' S=6 corrispondente a zone             
sismiche di terza categoria";                                                   
- il secondo comma del punto 1.9 e' soppresso e, quindi, vale nella             
sua interezza l'Allegato B che riporta le "Istruzioni generali per la           
redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore             
storico-artistico in zona sismica", cosi' come integrate dal voto, n.           
564 in data 28/11/1997, dell'Assemblea generale del Consiglio                   
superiore dei Lavori pubblici;                                                  
- nella "Premessa" dell'Allegato A "Indicazioni tecniche circa i                
contenuti e requisiti di completezza dei progetti esecutivi di                  
interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici                   
esistenti", il primo e terzo comma sono rispettivamente cosi'                   
sostituiti:                                                                     
"Le presenti indicazioni tecniche si applicano per l'attuazione degli           
interventi su edifici esistenti con danni conseguenti all'evento                
sismico del 7 luglio 1999 nella provincia di Modena".                           
"Il riferimento agli interventi di "adeguamento" e agli interventi di           
"miglioramento" segue l'impostazione logica della norma tecnica in              
questione, pur se - nel caso degli interventi post sisma 1999 nella             
provincia di Modena - la quasi generalita' degli stessi ricade nella            
categoria del "miglioramento"".                                                 
I progetti devono contenere le indicazioni analitiche per le stime              
dei lavori secondo quanto disposto dal punto 1.10 delle prescrizioni            
tecniche, con esplicito riferimento ai criteri previsti e alle                  
singole voci, utilizzate per il progetto specifico, dell'"Elenco                
prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici             
esistenti", approvato con deliberazione della Giunta regionale n.               
1848 del 19 ottobre 1998, pubblicato in prima istanza nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 143 del 13 novembre 1998,             
nonche' successivamente ripubblicato (per evidenziare i                         
corrispondenti valori espressi in Euro dei prezzi unitari gia'                  
espressi in Lire) sul gia'  citato Bollettino Ufficiale n. 60 del 19            
maggio 1999.                                                                    
Il contributo regionale, cosi' come specificato nell'Allegato 1 per             
ciascuno intervento e in ogni caso destinato esclusivamente per le              
opere a carattere strutturale, necessarie per riparare i danni                  
prodotti dall'evento sismico e per conseguire l'obbiettivo del                  
miglioramento, nonche' per le finiture strettamente connesse, laddove           
integrato con altri fondi di diversa provenienza, concorre comunque a           
definire un progetto unitario sottoposto ad un'unica procedura, per             
le opere strutturali, anche per quanto previsto nei successivi punti            
4) e 8) per gli aspetti di diretta competenza del Servizio                      
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena.            
4) Presentazione dei progetti e modalita' di gestione                           
I progetti esecutivi degli interventi di cui all'Allegato 1,                    
integrati dal preventivo parere positivo da parte della competente              
Soprintendenza, nel caso siano interessati edifici vincolati ai sensi           
della Legge 1089/39, entro 8 mesi dalla data di pubblicazione nel               
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente                
deliberazione, devono essere trasmessi in duplice copia al  Servizio            
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena,            
di seguito denominato Servizio provinciale.                                     
A meno di motivate esigenze in particolari circostanze da comunicare            
tempestivamente, per gli interventi a cui non consegua la consegna              
dei progetti entro il predetto termine, su corrispondente                       
segnalazione del Servizio provinciale la Giunta regionale procede               
alla revoca del contributo concesso, con destinazione delle economie            
di programmazione per altre situazioni di riconosciuto rischio                  
sismico.                                                                        
Nei successivi 60 giorni, dalla trasmissione dei progetti esecutivi,            
il Servizio provinciale effettua l'istruttoria tecnica su di essi,              
provvedendo ad apporre visto di conformita' al programma e di                   
congruita' tecnico-economica contenente l'identificazione di                    
eventuali fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per           
gli obbiettivi di miglioramento sismico.                                        
Entro i successivi 7 giorni il Servizio provinciale trasmette al                
soggetto attuatore il visto di conformita' e di congruita'                      
tecnico-economica.                                                              
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati                     
progettuali ai sensi del precedente punto 3), il Servizio provinciale           
fissa un termine congruo per l'integrazione della documentazione                
trasmessa. Qualora non siano trasmesse le integrazioni richieste                
entro il suddetto termine il Servizio provinciale comunica la                   
chiusura dell'istruttoria inerente l'intervento per impossibilita' di           
procedere alla apposizione del visto. In tal caso, la Giunta                    
regionale procede alla revoca del contributo concesso e le relative             
economie di programmazione  verranno messe a disposizione per far               
fronte ad altre situazioni di riconosciuto rischio sismico.                     
Non costituiscono varianti su cui rilasciare un nuovo visto di                  
conformita' e di congruita' tecnico-economica, da parte del Servizio            
provinciale, quelle indicate all'art. 25, comma 3, II parte, Legge              
109/94 e sue successive modificazioni purche' soddisfino l'ulteriore            
condizione - anche quando non comportino aumento di spesa - di poter            
essere considerate, su giudizio responsabile del direttore dei                  
lavori, come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione                
tecnica strutturale adottata  nell'originario progetto gia' corredato           
di visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica: solo in              
tal caso dette varianti non richiedono l'apposizione di un nuovo                
visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica.                         
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve           
essere comunicata al Servizio provinciale. Le suddette variazioni non           
possono comportare aumento del contributo assegnato.                            
5) Affidamento dei lavori                                                       
I soggetti attuatori affidano i lavori in oggetto previe procedure di           
gara stabilite dalla Legge 109/94 e sue successive modificazioni e              
suoi regolamenti di attuazione, in relazione all'importo dei lavori o           
all'esecuzione di lavori in economia.                                           
6) Contratto d'appalto                                                          
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:                             
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto                  
attuatore se dovuto e del relativo visto, di conformita' e di                   
congruita' tecnico-economica, da parte del Servizio provinciale;                
b) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed              
ispezione da parte del Servizio provinciale, producendo la                      
documentazione  eventualmente richiesta, nonche' qualsiasi                      
adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e accertamenti ai           
quali sia il soggetto attuatore che l'impresa dovranno sottoporsi con           
oneri a proprio carico;                                                         
c) il richiamo, quale parte integrante del contratto, all'obbligo di            
attenersi alle prescrizione tecniche e parametri di cui al precedente           
punto 3);                                                                       
d) la clausola inerente l'esercizio di vigilanza e dei poteri                   
sostitutivi da parte della Regione nei casi specificati al successivo           
punto 8);                                                                       
e) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e            
l'esclusione dell'impresa inadempiente, da altri appalti futuri,                
compresi nel programma di cui all'Allegato 1 della presente                     
deliberazione.                                                                  
7) Inizio, ultimazione lavori e collaudo                                        
Consegna ed effettivo inizio dei lavori devono avvenire entro 6 mesi            
dalla data di trasmissione, da parte del Servizio provinciale, del              
visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica.                         
I lavori devono essere completati di norma entro i successivi 24 mesi           
dall'inizio degli stessi.                                                       
Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di                
regolare esecuzione a norma delle leggi vigenti, e comunque per                 
importi superiori a 200.000 ECU, il soggetto attuatore provvedera'              
alla nomina del  tecnico collaudatore.                                          
Il collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, sara' svolto in            
corso d'opera.                                                                  
Il collaudatore o il direttore dei lavori,  per interventi in cui il            
collaudo e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ferme            
restando le responsabilita' proprie in ordine all'incarico ricevuto             
dal soggetto attuatore, riferisce al Servizio provinciale circa lo              
svolgimento dei lavori, con particolare riferimento a quanto                    
eventualmente specificato nel visto di conformita' e di congruita'              
tecnico-economica circa le fasi costruttive di  significativa                   
rilevanza strutturale per gli obbiettivi di miglioramento sismico e             
in ottemperanza ad altre puntuali richieste da parte del Servizio               
medesimo.                                                                       
Tali adempimenti devono essere compresi nell'incarico attribuito al             
direttore dei lavori o al collaudatore.                                         
Gli atti di collaudo regolarmente approvati dal soggetto attuatore              
sono trasmessi al Servizio provinciale.                                         
8) Vigilanza e poteri sostitutivi                                               
La Regione puo' provvedere alla vigilanza, tramite il Servizio                  
provinciale, sulla esecuzione dei lavori, ferma restando la                     
responsabilita' dei soggetti attuatori per la regolare esecuzione dei           
medesimi.                                                                       
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e                 
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o                 
giudizio.                                                                       
Il direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio                  
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta                      
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio             
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito            
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il                 
miglioramento sismico.                                                          
Qualora nell'ambito della attivita' di  vigilanza effettuata ai sensi           
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o             
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione            
degli interventi, il Direttore generale alla Programmazione e                   
Pianificazione urbanistica diffida l'ente attuatore a provvedere a              
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,              
assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni e non                 
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,              
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale              
alla Programmazione e Pianificazione urbanistica nomina un                      
Commissario ad acta che provvede, a spese ed in sostituzione del                
soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a rimuovere gli               
effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni contestati.               
Dove cio' non fosse possibile, una esecuzione dei lavori non conforme           
alla soluzione tecnica strutturale del progetto approvato, e gia'               
corredato di visto di conformita' e di congruita' tecnico economica,            
comporta la decadenza del contributo concesso e la restituzione di              
quanto eventualmente gia' erogato.                                              
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di            
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine                   
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione             
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.                             
Sono a carico del soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri               
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.               
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi suddetti, puo' in ogni            
momento e qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti,                  
sostituirsi all'ente appaltante nella esecuzione del contratto.                 
9) Gestione finanziaria                                                         
L'erogazione dei contributi di spesa regionale, per gli interventi di           
cui all'Allegato 1, avverra' o a saldo in unica soluzione o per stati           
di avanzamento, su richieste di liquidazione, fino al 100% del                  
contributo  concesso, presentate al Servizio provinciale da parte dei           
soggetti attuatori.                                                             
Successivamente al ricevimento della  richiesta suddetta, integrata             
della documentazione di cui ai successivi commi, il Servizio                    
provinciale la trasmette al Responsabile del "Servizio Programmi                
edilizi", per gli adempimenti di erogazione delle somme richieste dai           
soggetti attuatori, corredandola di un visto attestante, per presa              
d'atto, la completezza formale della documentazione sopracitata.                
Le richieste di erogazione devono specificare la quota di contributo            
di cui si chiede la liquidazione ed essere corredate dai seguenti               
documenti:                                                                      
a) per il Comune di Pavullo nel Frignano:                                       
- certificato di pagamento vistato dal direttore dei lavori e dal               
legale rappresentante dell'ente;                                                
- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che i documenti             
di spesa, relativi ai  certificati  di pagamento, sono acquisiti agli           
atti dell'ente stesso;                                                          
- eventuali fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono               
tali documenti, i relativi  titoli  di pagamento vistati dal                    
direttore dei lavori o dal legale rappresentante dell'ente, relative            
ai compensi ai professionisti o le acquisizioni di beni, non                    
ricompresi nei certificati di pagamento.                                        
Alla richiesta del saldo del contributo concesso deve essere allegato           
il certificato di fine lavori.                                                  
Per i lavori in economia, i contributi sono erogati con riferimento             
al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal direttore dei            
lavori vistato dal legale rappresentante dell'ente.                             
Entro 90 giorni dalla liquidazione del saldo del contributo, il                 
soggetto attuatore deve presentare al Responsabile del "Servizio                
Programmi edilizi", direttamente o attraverso il Servizio                       
provinciale,  il certificato di regolare esecuzione. Il certificato             
di collaudo, nei casi in cui e' richiesto, va presentato entro il               
termine massimo di 180 giorni dalla liquidazione del saldo. Trascorsi           
tali termini saranno avviate le procedure per la revoca e il recupero           
del contributo erogato;                                                         
b) per l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di               
Modena (a seguito di stipula della convenzione di cui al punto 7 del            
dispositivo):                                                                   
- provvedimenti comunali di concessione o autorizzazione o                      
dichiarazione di inizio attivita';                                              
- documentazione relativa all'affidamento dei lavori e relativo                 
contratto d'appalto;                                                            
- descrizione degli interventi realizzati, redatta dalla direzione              
lavori (stato d'avanzamento lavori), accompagnata dalla                         
documentazione contabile;                                                       
- eventuali fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono               
tali documenti, i relativi titoli  di pagamento vistati dal direttore           
dei lavori o dal legale rappresentante dell'ente, relative ai                   
compensi ai professionisti o alle acquisizioni di beni, non                     
ricompresi nei certificati di pagamenti.                                        
Alla richiesta del saldo del contributo concesso deve essere allegato           
il certificato di fine lavori e di regolare esecuzione emessi dal               
direttore dei lavori.                                                           
Per i lavori in economia, i contributi sono erogati con riferimento             
al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal direttore dei            
lavori con  perizia giurata.                                                    
Nei casi in cui e' richiesto il certificato di collaudo, questi va              
presentato al Responsabile del "Servizio Programmi edilizi",                    
direttamente o attraverso il Servizio provinciale, entro il termine             
massimo di 180 giorni dalla liquidazione del saldo del contributo               
concesso, liquidazione avvenuta dietro presentazione del certificato            
di fine lavori. Trascorso tale termine saranno avviate le procedure             
per la revoca e il recupero del contributo erogato.                             
10) Controversie                                                                
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed il                  
Servizio provinciale in merito alla apposizione del visto di                    
conformita' o agli adempimenti connessi con l'attivita' di vigilanza            
e controllo stabilite ai punti precedenti, il Responsabile del                  
"Servizio Qualita' edilizia" provvede a convocare avanti a se' gli              
interessati e acquisiti i pareri necessari da parte dei competenti              
Servizi esperisce un tentativo di accordo bonario entro 60 giorni               
dalla segnalazione del conflitto.                                               
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del               
Responsabile del "Servizio Qualita' edilizia", il Direttore generale            
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto           
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure           
necessarie.                                                                     
ALLEGATO 3                                                                      
Schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e l'Arcidiocesi             
di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, per gli                    
interventi di riparazione con miglioramento sismico su edifici di               
culto a fruizione pubblica significativamente colpiti dall'evento               
sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese,                  
Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena (L.R. n. 5, 1            
febbraio 2000, art. 4)                                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 1 febbraio 2000, n. 5, all'art. 4 incarica la Giunta              
regionale di approvare il programma di interventi per la riparazione            
dei danni  con miglioramento sismico agli immobili con fruizione                
pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999            
nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago            
in provincia di Modena;                                                         
- che la L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 "Bilancio di previsione della             
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio                   
pluriennale 2000/2002", ha stanziato un finanziamento di Lire                   
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), per i suddetti interventi             
riferiti agli immobili sensibilmente colpiti dall'evento sismico del            
7 luglio 1999 nei comuni dell'Appennino modenese;                               
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n . .            
. . . del . . . . . . . . . . . . ha provveduto ad approvare il                 
programma (Allegato 1) e le procedure di attuazione degli interventi            
in oggetto (Allegato 2), comprensive di prescrizioni tecniche e                 
parametri economici, compreso l'obbligo di sottoscrivere, con                   
l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, la           
presente convenzione (Allegato 3);                                              
tutto cio' premesso e confermato                                                
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio           
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena,            
dott. ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,                 
l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena in            
persona del suo legale rappresentante, . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . . . . . . .,                                              
si conviene quanto segue.                                                       
Art. 1                                                                          
L'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, di           
seguito denominata "proprieta'", si obbliga, con la sottoscrizione              
del presente atto, all'esecuzione degli interventi di riparazione e             
miglioramento sismico sugli edifici di culto a fruizione pubblica di            
sua proprieta', siti in provincia di Modena, ricompresi nel programma           
(Allegato 1) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n . . .           
. . del . . . . . . . . . . secondo le procedure di attuazione in               
essa stabilite (Allegato 2) comprensive di prescrizioni tecniche e              
parametri economici.                                                            
I progetti esecutivi degli interventi in oggetto, nel caso siano                
interessati edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, al fine             
dell'ottenimento del visto di conformita', da parte del Servizio                
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena,            
devono essere integrati dal preventivo parere positivo da parte della           
competente Soprintendenza.                                                      
Art. 2                                                                          
La proprieta' si obbliga ad inserire nel capitolato d'appalto con le            
imprese appaltatrici espressa previsione di quanto stabilito ai punti           
6 e 8, dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n .           
. . . . del . . . . . . . . . ., cosi' come di seguito riportato,               
nonche' di quanto stabilito in materia di collaudi e affidamento                
lavori.                                                                         
"Contratto d'appalto (punto 6, All. 2, delibera n. . . . . / . . .)             
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:                             
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto                  
attuatore se dovuto e del relativo visto, di conformita' e di                   
congruita' tecnico-economica, da parte del Servizio provinciale;                
b) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed              
ispezione da parte del Servizio provinciale, producendo la                      
documentazione  eventualmente richiesta, nonche' qualsiasi                      
adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e accertamenti ai           
quali sia il soggetto attuatore che l'impresa dovranno sottoporsi con           
oneri a proprio carico;                                                         
c) il richiamo, quale parte integrante del contratto, all'obbligo di            
attenersi alle prescrizione tecniche e parametri di cui al precedente           
punto 3;                                                                        
d) la clausola inerente l'esercizio di vigilanza e dei poteri                   
sostitutivi da parte della Regione nei casi specificati al punto 8              
dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale  n. . . .            
. del . . . . . . .;                                                            
e) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e            
l'esclusione dell'impresa inadempiente, da altri appalti futuri,                
compresi nel programma di cui all'Allegato 1 della deliberazione                
della Giunta regionale n. . . . del . . . . . ".                                
"Vigilanza e poteri sostitutivi (punto 8, All. 2, delibera n. . . . /           
. . . .)                                                                        
La Regione puo' provvedere alla vigilanza, tramite il Servizio                  
provinciale, sulla esecuzione dei lavori, ferma restando la                     
responsabilita' dei soggetti attuatori per la regolare esecuzione dei           
medesimi.                                                                       
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e                 
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o                 
giudizio.                                                                       
Il direttore lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio                      
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta                      
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio             
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito            
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il                 
miglioramento sismico.                                                          
Qualora nell'ambito della attivita' di  vigilanza effettuata ai sensi           
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o             
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione            
degli interventi, il Direttore generale alla Programmazione e                   
Pianificazione urbanistica diffida l'ente attuatore a provvedere a              
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,              
assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni e non                 
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,              
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale              
alla Programmazione e Pianificazione urbanistica nomina un                      
Commissario ad acta che provvede, a spese ed in sostituzione del                
soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a rimuovere gli               
effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni contestati.               
Dove cio' non fosse possibile, una esecuzione dei lavori non conforme           
alla soluzione tecnica strutturale del progetto approvato, e gia'               
corredato di visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica,            
comporta la decadenza del contributo assegnato e la revoca di quanto            
eventualmente gia' erogato.                                                     
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di            
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine                   
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione             
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.                             
Sono a carico del soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri               
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.               
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi suddetti, puo' in ogni            
momento e qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti,                  
sostituirsi all'ente appaltante nella esecuzione del contratto.".               
Art. 3                                                                          
La presente convenzione obbliga la proprieta' al rispetto delle norme           
quivi previste in relazione ad ulteriori finanziamenti che dovessero            
essere assegnati per il medesimo intervento.                                    
Art. 4                                                                          
Ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Regione, la               
proprieta' dovra' produrre idonea documentazione redatta secondo                
quanto stabilito al punto 9 dell'Allegato 2 della deliberazione della           
Giunta regionale n . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . .              
Art. 5                                                                          
I contributi possono essere ridotti o revocati per inadempimento a              
quanto quivi previsto, anche con riferimento al gia' riportato punto            
8 dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. . . .           
. del . . . . . . . . . nonche' con riferimento al punto 10 cosi'               
come di seguito indicato:                                                       
"Controversie (punto 10, All. 2, delibera n . . . . . / . . . .)                
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed il                  
Servizio provinciale in merito alla apposizione del visto di                    
conformita' o agli adempimenti connessi con l'attivita' di vigilanza            
e controllo stabilite ai punti precedenti, il Responsabile del                  
Servizio Qualita' edilizia provvede a convocare avanti a se' gli                
interessati e acquisiti i pareri necessari da parte dei competenti              
Servizi esperisce un tentativo di accordo bonario entro 60 giorni               
dalla segnalazione del conflitto.                                               
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del               
Responsabile del Servizio Qualita' edilizia, il Direttore generale              
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto           
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure           
necessarie.".                                                                   
Art. 6                                                                          
Eventuali spese e oneri per la registrazione del presente atto, sono            
a carico della proprieta'.                                                      
Fatto e sottoscritto in duplice originale.                                      
Modena, li' . . . . . . . .  prot. n. . . . . . . .                             
LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA  L'ARCIDIOCESI                                       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DI MODENA E NONANTOLA                  
CURIA ARCIVESCOVILE DI MODENA                                                   
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     

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