DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 settembre 2000, n. 1547
L.R. 5/00, art. 4 - Programma di interventi per riparazione danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica colpiti dall'evento sismico del 7/7/1999 nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago (MO). Concessione contributi. Approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la L.R. 1 febbraio 2000, n. 5, che all'art. 4 incarica la Giunta
regionale di approvare il programma di interventi per la riparazione
dei danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione
pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999
nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago
in provincia di Modena, a seguito dell'accertamento dei danni
effettuato dalle proprie strutture sulla base di criteri gia'
adottati in circostanze analoghe;
- la L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio
pluriennale 2000/2002", nella quale e' stato iscritto, al Capitolo di
spesa n. 86500 "Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione (art. 9, Legge 16/6/1970, n. 281).
Spese di investimento di sviluppo. (Elenco n. 5 annesso alla presente
legge)", alla voce n. 17, dell'elenco n. 5 - Spese d'investimento di
sviluppo, allegato alla suddetta legge, uno stanziamento di Lire
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), per la riparazione dei
danni agli immobili colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei
comuni dell'Appennino modenese;
considerato che, per quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 4
della L.R. 5/00, detto programma deve indicare il contributo di spesa
regionale per ogni singolo intervento, individuare i soggetti
attuatori, nonche' determinare le procedure di attuazione degli
interventi comprensive di prescrizioni tecniche e parametri
economici;ritenuto che le "circostanze analoghe", richiamate dalla
citata norma, possono essere quelle corrispondenti - per territorio e
per evento sismico - alle modalita' operative, ai criteri
tecnico-economici e ai provvedimenti amministrativi assunti a seguito
del terremoto nella pianura emiliana del 15 ottobre 1996, trattandosi
per tale evento come per quello del 7 luglio 1999, relativamente alle
zone colpite, di comuni non classificati sismici e assimilabili per
il loro livello di sismicita' (cosi' come storicamente verificato) a
zone di terza categoria;
preso atto dell'accertamento dei danni agli immobili con fruizione
pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999
nei comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago
in provincia di Modena, cosi' come specificato nella relazione
tecnica con allegati, redatta a firma del Responsabile dell'Ufficio
Normative e Controlli del Servizio Difesa del suolo e trasmessa agli
Enti interessati con nota regionale prot. n. AMB/GBO/99/23302 del 9
dicembre 1999, accertamento che ha individuato - con relative stime
di massima per gli interventi - un numero di immobili pari a 21, sui
quali eseguire gli stessi interventi per la riparazione dei danni con
miglioramento sismico;
ritenuto di individuare il programma di interventi per la riparazione
dei danni con miglioramento sismico, di cui all'art. 4 della L.R.
5/00, con univoco riferimento al suddetto elenco di 21 immobili,
indicando per ciascuno di essi, oltre al soggetto attuatore, il
contributo regionale determinato sulla base della predetta stima di
massima, nell'ambito della vigente disponibilita' dello specifico
stanziamento di Bilancio regionale per l'esercizio 2000 e poliennale
2000/2002 ammontante a complessive Lire 2.500.000.000 (pari a Euro
1.291.142,25) a titolo di compartecipazione alle spese da sostenere
in relazione ai costi di ogni singolo intervento fermo restando che
gli eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico degli Enti
beneficiari;
ritenuto altresi', per quanto attiene la determinazione dei tempi e
delle procedure di attivazione degli interventi comprensive di
prescrizioni tecniche e parametri economici, di prendere a
riferimento - con gli opportuni adattamenti e semplificazioni - le
seguenti proprie deliberazioni gia' assunte in attuazione della L.R.
24/98 e in specifico dell'art. 3, relativo a interventi a favore di
immobili con fruizione pubblica danneggiati dall'evento sismico del
15 e 16 ottobre 1996:
- n. 1848 del 19 ottobre 1998 "Approvazione dell'elenco prezzi per
opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici esistenti";
- n. 283 del 10 marzo 1999 "Approvazione delle prescrizioni tecniche
e parametri per gli interventi di riparazione con miglioramento
sismico, di cui all'art. 19, comma 2 della Legge 30 marzo 1998, n.
61, e dell'art. 3, comma 4 della L.R. 3 luglio 1998, n. 24";
- n. 984 del 16 giugno 1999 "L.R. 24/98, art. 3. Programma generale
degli interventi di riparazione con miglioramento sismico, su edifici
pubblici e di culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e
16 ottobre 1996. Procedure di attuazione interventi", successivamente
modificata ed integrata con la deliberazione n. 159 dell'8 febbraio
2000 "Programma operativo degli interventi su edifici pubblici e di
culto danneggiati dagli eventi sismici dei giorni 15 e 16 ottobre
1996 e L.R. 5/00";
ritenuto infine di regolare il rapporto tra la Regione Emilia-Romagna
e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena,
individuato quale Ente attuatore degli interventi dal progressivo 6
al 21 di cui all'Allegato 1) parte integrante del presente atto,
attraverso la stipula di apposita convenzione il cui schema e'
allegato parte integrante al presente provvedimento (Allegato 3);
atteso che al complessivo contributo regionale, previsto dall'art. 4,
dalla L.R. 5/00, si provvede con apposito stanziamento per il
suddetto importo di Lire 2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25),
nell'ambito del fondo globale di cui al capitolo 86500 "Fondo per far
fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione (art. 9, Legge 16/6/1970, n.281). Spese di investimento
di sviluppo. (Elenco n. 5 annesso alla presente legge)", alla voce n.
17, dell'elenco n. 5 - Spese d'investimento di sviluppo, allegato
alla L.R. 16/00, di approvazione del Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio
pluriennale 2000/2002;
vista la L.R. n. 16 del 28 febbraio 2000, ed in particolare l'art.
16;
considerato che occorre provvedere alle necessarie variazioni di
bilancio nonche' all'istituzione di apposito capitolo nella parte
spesa;
ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 57, secondo
comma, della L.R. 31/77 e successive modifiche e che pertanto
l'impegno di spesa possa essere assunto con il presente atto;
dato atto altresi', ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
41/92 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95, dei pareri
favorevoli:
- del Direttore generale alla "Programmazione e Pianificazione
urbanistica" dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' del
presente atto;
- del Responsabile del "Servizio Programmi edilizi", arch. Piero
Orlandi, in merito alla regolarita' tecnica del presente atto;
- del Responsabile del Servizio "Risorse finanziarie e Bilancio",
dott.ssa Amina Curti, in relazione alla variazione di bilancio di cui
al presente atto;
- del Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni
Mantovani, in merito alla regolarita' contabile del presente atto;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale.
Politiche abitative. Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in conformita' alle premesse, il programma di
ripartizione del complessivo contributo regionale di Lire
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), stanziato dalla L.R. n. 16
del 28 febbraio 2000 "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale
2000/2002", per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.
5/00, art. 4, relativamente alla riparazione dei danni con
miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica
sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei
comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in
provincia di Modena, programma che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2) di concedere al Comune di Pavullo nel Frignano e all'Arcidiocesi
di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, individuati
quali soggetti attuatori, i contributi indicati, per ogni intervento,
nel programma di cui all'Allegato 1 del presente atto, per un numero
di interventi pari a 21 ed un importo complessivo di Lire
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25);
3) di dare atto che i suddetti contributi per complessive Lire
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25) sono concessi a titolo di
compartecipazione alle spese da sostenere in relazione ai costi di
ogni singolo intervento fermo restando che gli eventuali oneri
aggiuntivi saranno a carico degli Enti beneficiari;
(omissis)
5) di impegnare la somma complessiva di Lire 2.500.000.000 (pari a
Euro 1.291.142,25) registrata al n. 3972 di impegno sul Capitolo
48278 "Contributi per interventi di riparazione dei danni con
miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica,
danneggiati dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di
Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in provincia
di Modena (art. 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 5) CNI" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2000, che presenta la necessaria
disponibilita';
6) di approvare, in conformita' alle premesse, le modalita' di
realizzazione degli interventi di cui al punto 1), come definite
nell'Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;7) di
stabilire in 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna della presente deliberazione, il termine
ai fini della stipula della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna
e l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena
conformemente allo schema di convenzione di cui all'Allegato 3 della
presente deliberazione, che per la Regione verra' sottoscritta dal
Responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse
idriche e forestali di Modena;
8) di dare atto che con successivi provvedimenti adottati dal
Responsabile del Servizio regionale competente, si provvedera' alla
liquidazione ed alla emissione delle richieste dei titoli di
pagamento di quanto concesso a ciascun dei due soggetti attuatori,
nei modi e tempi definiti dall'Allegato 2, parte integrante della
presente deliberazione;
9) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
Programma dei contributi di spesa regionale, per un totale di Lire
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), stanziato dalla L.R. n. 16
del 28 febbraio 2000, "Bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio pluriennale
2000/2002", per la realizzazione degli interventi di cui alla L.R.
5/00, art. 4, relativamente alla riparazione dei danni con
miglioramento sismico per 21 immobili con fruizione pubblica
sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei
comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in
provincia di Modena
N. Soggetto Immobile interessato Comune di Contributo
attuatore dall'intervento ubicazione regionale
dell'immobile milioni di Lire (Euro)
1 Comune di Pavullo nel Frignano Municipio Pavullo nel Frignano
338
(174.562,43)
2 Comune di Pavullo nel Frignano Scuola media "R. Montecuccoli"
Pavullo nel Frignano 607
(313.489,34)
3 Comune di Pavullo nel Frignano Scuola elementare "De Amicis"
Pavullo nel Frignano 78
(40.283,64)
4 Comune di Pavullo nel Frignano Cimitero monumentale Pavullo
nel Frignano 108
(55.777,35)
5 Comune di Pavullo nel Frignano Castello di Montecuccolo
Pavullo nel Frignano 117
(60.425,46)
6 Arcidiocesi di Chiesa parrocchiale Beata Vergine di Salto
Montese 81
Modena-Nonantola (41.833,01)
7 Arcidiocesi di Chiesa dei Frati Minori Cappuccini Pavullo nel
Frignano 93
Modena-Nonantola (48.030,49)
8 Arcidiocesi di Oratorio B.V. delle Grazie di Verica Pavullo
nel Frignano 36
Modena-Nonantola (18.592,45)
9 Arcidiocesi di Chiesa di Madonna Baldaccini Pavullo nel
Frignano 65
Modena-Nonantola (33.569,70)
10 Arcidiocesi di Chiesa parrocchiale di Monzone Pavullo nel
Frignano 77
Modena-Nonantola (39.767,18)
11 Arcidiocesi di Chiesa di S. Maria Assunta in Crocette Pavullo
nel Frignano 108
Modena-Nonantola (55.777,35)
12 Arcidiocesi di Chiesa di Montecenere Lama Mocogno 98
Modena-Nonantola (50.612,78)
13 Arcidiocesi di Chiesa parrocchiale di S. Giacomo Montese 91
Modena-Nonantola Maggiore (46.997,58)
14 Arcidiocesi di Chiesa dei SS. Pietro e Paolo Pavullo nel
Frignano 41
Modena-Nonantola (21.174,73)
15 Arcidiocesi di Chiesa di S. Margherita Pavullo nel Frignano
139
Modena-Nonantola (71.787,51)
16 Arcidiocesi di Chiesa parrocchiale Pieve di Verica Pavullo
nel Frignano 166
Modena-Nonantola (85.731,85)
17 Arcidiocesi di Chiesa parrocchiale di Brandola Polinago 22
Modena-Nonantola (11.362,05)
18 Arcidiocesi di Oratorio S. Arcangelo Gabriele della Poviana
Montese 55
Modena-Nonantola (28.405,13)
19 Arcidiocesi di Chiesa di Iddiano Pavullo nel Frignano 59
Modena-Nonantola (30.470,96)
20 Arcidiocesi di Oratorio di Iddiano Pavullo nel Frignano 63
Modena-Nonantola (32.536,78)
21 Arcidiocesi di Oratorio S.M. di Monzone Pavullo nel Frignano
58
Modena-Nonantola (29.954,50)
Totale 2.500
(1.291.142,25)
ALLEGATO 2
Procedure di attuazione degli interventi per la riparazione dei danni
con miglioramento sismico agli immobili con fruizione pubblica
sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999 nei
comuni di Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Montese e Polinago in
provincia di Modena, di cui alla L.R. 5/00, art. 4
1) Soggetti attuatori degli interventi
I due soggetti attuatori, proprietari di immobili a fruizione
pubblica, indicati nell'Allegato 1 della presente deliberazione, sono
competenti ad adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione
degli interventi e in particolare:
- l'esecuzione o l'affidamento della progettazione, l'approvazione
del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri, visti o nulla osta
o autorizzazioni da parte delle Amministrazioni competenti;
- l'affidamento dei lavori, della direzione lavori e relativi
collaudi;
- il pagamento, liquidazioni e rendicontazioni dell'intervento.
2) Interventi gia' eseguiti o in corso di esecuzione
Gli interventi sugli immobili inseriti nel programma di cui
all'Allegato 1, che risultano gia' in tutto o in parte eseguiti alla
data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna della presente deliberazione, tramite risorse proprie
dei soggetti attuatori, interventi resi improcrastinabili per
particolari esigenze di urgenza o di pubblica incolumita', sono
ammessi ai contributi di spesa regionale alle seguenti condizioni:
a) la progettazione e conseguente realizzazione degli interventi
devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al
punto 3 del presente allegato;
b) nel caso di edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, gli
interventi debbono avere ottenuto il preventivo parere da parte
della competente Soprintendenza.
Il visto di conformita' da parte del Servizio provinciale Difesa del
suolo di Modena sui progetti esecutivi degli interventi che risultano
gia' in tutto o in parte eseguiti alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente
deliberazione e le successive richieste di erogazione dei contributi
regionali da parte dei soggetti attuatori, avverranno nei modi e nei
tempi stabiliti ai punti 4) e 9) del presente allegato.
3) Progettazione degli interventi
La progettazione e conseguente realizzazione degli interventi di cui
all'Allegato 1, devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni
tecniche di cui al punto 1 dell'Allegato alla deliberazione della
Giunta regionale 10 marzo 1999, n. 283 (pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 10 maggio 1999) come
di seguito precisate, limitatamente ai richiami sottoriportati:
- il primo comma del punto 1.1 e' cosi' sostituito:
"Le presenti prescrizioni tecniche disciplinano gli interventi di
riparazione dei danni con miglioramento sismico agli immobili con
fruizione pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7
luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano
e Polinago in provincia di Modena";
- il punto 1.2 e' cosi' sostituito:
"1.2 Per i Comuni di cui al punto 1.1, non classificati sismici, nel
calibrare gli interventi di riparazione e di miglioramento sismico,
si terra' conto di un grado di sismicita' S=6 corrispondente a zone
sismiche di terza categoria";
- il secondo comma del punto 1.9 e' soppresso e, quindi, vale nella
sua interezza l'Allegato B che riporta le "Istruzioni generali per la
redazione di progetti di restauro nei beni architettonici di valore
storico-artistico in zona sismica", cosi' come integrate dal voto, n.
564 in data 28/11/1997, dell'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei Lavori pubblici;
- nella "Premessa" dell'Allegato A "Indicazioni tecniche circa i
contenuti e requisiti di completezza dei progetti esecutivi di
interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici
esistenti", il primo e terzo comma sono rispettivamente cosi'
sostituiti:
"Le presenti indicazioni tecniche si applicano per l'attuazione degli
interventi su edifici esistenti con danni conseguenti all'evento
sismico del 7 luglio 1999 nella provincia di Modena".
"Il riferimento agli interventi di "adeguamento" e agli interventi di
"miglioramento" segue l'impostazione logica della norma tecnica in
questione, pur se - nel caso degli interventi post sisma 1999 nella
provincia di Modena - la quasi generalita' degli stessi ricade nella
categoria del "miglioramento"".
I progetti devono contenere le indicazioni analitiche per le stime
dei lavori secondo quanto disposto dal punto 1.10 delle prescrizioni
tecniche, con esplicito riferimento ai criteri previsti e alle
singole voci, utilizzate per il progetto specifico, dell'"Elenco
prezzi per opere di riparazione e consolidamento sismico di edifici
esistenti", approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1848 del 19 ottobre 1998, pubblicato in prima istanza nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 143 del 13 novembre 1998,
nonche' successivamente ripubblicato (per evidenziare i
corrispondenti valori espressi in Euro dei prezzi unitari gia'
espressi in Lire) sul gia' citato Bollettino Ufficiale n. 60 del 19
maggio 1999.
Il contributo regionale, cosi' come specificato nell'Allegato 1 per
ciascuno intervento e in ogni caso destinato esclusivamente per le
opere a carattere strutturale, necessarie per riparare i danni
prodotti dall'evento sismico e per conseguire l'obbiettivo del
miglioramento, nonche' per le finiture strettamente connesse, laddove
integrato con altri fondi di diversa provenienza, concorre comunque a
definire un progetto unitario sottoposto ad un'unica procedura, per
le opere strutturali, anche per quanto previsto nei successivi punti
4) e 8) per gli aspetti di diretta competenza del Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena.
4) Presentazione dei progetti e modalita' di gestione
I progetti esecutivi degli interventi di cui all'Allegato 1,
integrati dal preventivo parere positivo da parte della competente
Soprintendenza, nel caso siano interessati edifici vincolati ai sensi
della Legge 1089/39, entro 8 mesi dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della presente
deliberazione, devono essere trasmessi in duplice copia al Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena,
di seguito denominato Servizio provinciale.
A meno di motivate esigenze in particolari circostanze da comunicare
tempestivamente, per gli interventi a cui non consegua la consegna
dei progetti entro il predetto termine, su corrispondente
segnalazione del Servizio provinciale la Giunta regionale procede
alla revoca del contributo concesso, con destinazione delle economie
di programmazione per altre situazioni di riconosciuto rischio
sismico.
Nei successivi 60 giorni, dalla trasmissione dei progetti esecutivi,
il Servizio provinciale effettua l'istruttoria tecnica su di essi,
provvedendo ad apporre visto di conformita' al programma e di
congruita' tecnico-economica contenente l'identificazione di
eventuali fasi costruttive di significativa rilevanza strutturale per
gli obbiettivi di miglioramento sismico.
Entro i successivi 7 giorni il Servizio provinciale trasmette al
soggetto attuatore il visto di conformita' e di congruita'
tecnico-economica.
Nel caso di incompletezza e/o insufficienza degli elaborati
progettuali ai sensi del precedente punto 3), il Servizio provinciale
fissa un termine congruo per l'integrazione della documentazione
trasmessa. Qualora non siano trasmesse le integrazioni richieste
entro il suddetto termine il Servizio provinciale comunica la
chiusura dell'istruttoria inerente l'intervento per impossibilita' di
procedere alla apposizione del visto. In tal caso, la Giunta
regionale procede alla revoca del contributo concesso e le relative
economie di programmazione verranno messe a disposizione per far
fronte ad altre situazioni di riconosciuto rischio sismico.
Non costituiscono varianti su cui rilasciare un nuovo visto di
conformita' e di congruita' tecnico-economica, da parte del Servizio
provinciale, quelle indicate all'art. 25, comma 3, II parte, Legge
109/94 e sue successive modificazioni purche' soddisfino l'ulteriore
condizione - anche quando non comportino aumento di spesa - di poter
essere considerate, su giudizio responsabile del direttore dei
lavori, come varianti non sostanziali in rapporto alla soluzione
tecnica strutturale adottata nell'originario progetto gia' corredato
di visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica: solo in
tal caso dette varianti non richiedono l'apposizione di un nuovo
visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica.
Ogni variazione di quanto stabilito nel quadro tecnico economico deve
essere comunicata al Servizio provinciale. Le suddette variazioni non
possono comportare aumento del contributo assegnato.
5) Affidamento dei lavori
I soggetti attuatori affidano i lavori in oggetto previe procedure di
gara stabilite dalla Legge 109/94 e sue successive modificazioni e
suoi regolamenti di attuazione, in relazione all'importo dei lavori o
all'esecuzione di lavori in economia.
6) Contratto d'appalto
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto
attuatore se dovuto e del relativo visto, di conformita' e di
congruita' tecnico-economica, da parte del Servizio provinciale;
b) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed
ispezione da parte del Servizio provinciale, producendo la
documentazione eventualmente richiesta, nonche' qualsiasi
adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e accertamenti ai
quali sia il soggetto attuatore che l'impresa dovranno sottoporsi con
oneri a proprio carico;
c) il richiamo, quale parte integrante del contratto, all'obbligo di
attenersi alle prescrizione tecniche e parametri di cui al precedente
punto 3);
d) la clausola inerente l'esercizio di vigilanza e dei poteri
sostitutivi da parte della Regione nei casi specificati al successivo
punto 8);
e) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e
l'esclusione dell'impresa inadempiente, da altri appalti futuri,
compresi nel programma di cui all'Allegato 1 della presente
deliberazione.
7) Inizio, ultimazione lavori e collaudo
Consegna ed effettivo inizio dei lavori devono avvenire entro 6 mesi
dalla data di trasmissione, da parte del Servizio provinciale, del
visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica.
I lavori devono essere completati di norma entro i successivi 24 mesi
dall'inizio degli stessi.
Salvo i casi in cui il collaudo e' sostituito dal certificato di
regolare esecuzione a norma delle leggi vigenti, e comunque per
importi superiori a 200.000 ECU, il soggetto attuatore provvedera'
alla nomina del tecnico collaudatore.
Il collaudo, sia statico che tecnico-amministrativo, sara' svolto in
corso d'opera.
Il collaudatore o il direttore dei lavori, per interventi in cui il
collaudo e' sostituito dal certificato di regolare esecuzione, ferme
restando le responsabilita' proprie in ordine all'incarico ricevuto
dal soggetto attuatore, riferisce al Servizio provinciale circa lo
svolgimento dei lavori, con particolare riferimento a quanto
eventualmente specificato nel visto di conformita' e di congruita'
tecnico-economica circa le fasi costruttive di significativa
rilevanza strutturale per gli obbiettivi di miglioramento sismico e
in ottemperanza ad altre puntuali richieste da parte del Servizio
medesimo.
Tali adempimenti devono essere compresi nell'incarico attribuito al
direttore dei lavori o al collaudatore.
Gli atti di collaudo regolarmente approvati dal soggetto attuatore
sono trasmessi al Servizio provinciale.
8) Vigilanza e poteri sostitutivi
La Regione puo' provvedere alla vigilanza, tramite il Servizio
provinciale, sulla esecuzione dei lavori, ferma restando la
responsabilita' dei soggetti attuatori per la regolare esecuzione dei
medesimi.
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o
giudizio.
Il direttore dei lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il
miglioramento sismico.
Qualora nell'ambito della attivita' di vigilanza effettuata ai sensi
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione
degli interventi, il Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica diffida l'ente attuatore a provvedere a
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,
assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni e non
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale
alla Programmazione e Pianificazione urbanistica nomina un
Commissario ad acta che provvede, a spese ed in sostituzione del
soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a rimuovere gli
effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni contestati.
Dove cio' non fosse possibile, una esecuzione dei lavori non conforme
alla soluzione tecnica strutturale del progetto approvato, e gia'
corredato di visto di conformita' e di congruita' tecnico economica,
comporta la decadenza del contributo concesso e la restituzione di
quanto eventualmente gia' erogato.
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.
Sono a carico del soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi suddetti, puo' in ogni
momento e qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti,
sostituirsi all'ente appaltante nella esecuzione del contratto.
9) Gestione finanziaria
L'erogazione dei contributi di spesa regionale, per gli interventi di
cui all'Allegato 1, avverra' o a saldo in unica soluzione o per stati
di avanzamento, su richieste di liquidazione, fino al 100% del
contributo concesso, presentate al Servizio provinciale da parte dei
soggetti attuatori.
Successivamente al ricevimento della richiesta suddetta, integrata
della documentazione di cui ai successivi commi, il Servizio
provinciale la trasmette al Responsabile del "Servizio Programmi
edilizi", per gli adempimenti di erogazione delle somme richieste dai
soggetti attuatori, corredandola di un visto attestante, per presa
d'atto, la completezza formale della documentazione sopracitata.
Le richieste di erogazione devono specificare la quota di contributo
di cui si chiede la liquidazione ed essere corredate dai seguenti
documenti:
a) per il Comune di Pavullo nel Frignano:
- certificato di pagamento vistato dal direttore dei lavori e dal
legale rappresentante dell'ente;
- dichiarazione del legale rappresentante dell'ente che i documenti
di spesa, relativi ai certificati di pagamento, sono acquisiti agli
atti dell'ente stesso;
- eventuali fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono
tali documenti, i relativi titoli di pagamento vistati dal
direttore dei lavori o dal legale rappresentante dell'ente, relative
ai compensi ai professionisti o le acquisizioni di beni, non
ricompresi nei certificati di pagamento.
Alla richiesta del saldo del contributo concesso deve essere allegato
il certificato di fine lavori.
Per i lavori in economia, i contributi sono erogati con riferimento
al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal direttore dei
lavori vistato dal legale rappresentante dell'ente.
Entro 90 giorni dalla liquidazione del saldo del contributo, il
soggetto attuatore deve presentare al Responsabile del "Servizio
Programmi edilizi", direttamente o attraverso il Servizio
provinciale, il certificato di regolare esecuzione. Il certificato
di collaudo, nei casi in cui e' richiesto, va presentato entro il
termine massimo di 180 giorni dalla liquidazione del saldo. Trascorsi
tali termini saranno avviate le procedure per la revoca e il recupero
del contributo erogato;
b) per l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di
Modena (a seguito di stipula della convenzione di cui al punto 7 del
dispositivo):
- provvedimenti comunali di concessione o autorizzazione o
dichiarazione di inizio attivita';
- documentazione relativa all'affidamento dei lavori e relativo
contratto d'appalto;
- descrizione degli interventi realizzati, redatta dalla direzione
lavori (stato d'avanzamento lavori), accompagnata dalla
documentazione contabile;
- eventuali fatture, note o, per le fattispecie che non prevedono
tali documenti, i relativi titoli di pagamento vistati dal direttore
dei lavori o dal legale rappresentante dell'ente, relative ai
compensi ai professionisti o alle acquisizioni di beni, non
ricompresi nei certificati di pagamenti.
Alla richiesta del saldo del contributo concesso deve essere allegato
il certificato di fine lavori e di regolare esecuzione emessi dal
direttore dei lavori.
Per i lavori in economia, i contributi sono erogati con riferimento
al computo a misura dei lavori eseguiti effettuato dal direttore dei
lavori con perizia giurata.
Nei casi in cui e' richiesto il certificato di collaudo, questi va
presentato al Responsabile del "Servizio Programmi edilizi",
direttamente o attraverso il Servizio provinciale, entro il termine
massimo di 180 giorni dalla liquidazione del saldo del contributo
concesso, liquidazione avvenuta dietro presentazione del certificato
di fine lavori. Trascorso tale termine saranno avviate le procedure
per la revoca e il recupero del contributo erogato.
10) Controversie
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed il
Servizio provinciale in merito alla apposizione del visto di
conformita' o agli adempimenti connessi con l'attivita' di vigilanza
e controllo stabilite ai punti precedenti, il Responsabile del
"Servizio Qualita' edilizia" provvede a convocare avanti a se' gli
interessati e acquisiti i pareri necessari da parte dei competenti
Servizi esperisce un tentativo di accordo bonario entro 60 giorni
dalla segnalazione del conflitto.
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del
Responsabile del "Servizio Qualita' edilizia", il Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure
necessarie.
ALLEGATO 3
Schema di convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e l'Arcidiocesi
di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, per gli
interventi di riparazione con miglioramento sismico su edifici di
culto a fruizione pubblica significativamente colpiti dall'evento
sismico del 7 luglio 1999 nei comuni di Lama Mocogno, Montese,
Pavullo nel Frignano e Polinago in provincia di Modena (L.R. n. 5, 1
febbraio 2000, art. 4)
Premesso:
- che la L.R. 1 febbraio 2000, n. 5, all'art. 4 incarica la Giunta
regionale di approvare il programma di interventi per la riparazione
dei danni con miglioramento sismico agli immobili con fruizione
pubblica sensibilmente colpiti dall'evento sismico del 7 luglio 1999
nei comuni di Lama Mocogno, Montese, Pavullo nel Frignano e Polinago
in provincia di Modena;
- che la L.R. 28 febbraio 2000, n. 16 "Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2000 e Bilancio
pluriennale 2000/2002", ha stanziato un finanziamento di Lire
2.500.000.000 (pari a Euro 1.291.142,25), per i suddetti interventi
riferiti agli immobili sensibilmente colpiti dall'evento sismico del
7 luglio 1999 nei comuni dell'Appennino modenese;
- che la Regione Emilia-Romagna con deliberazione della Giunta n . .
. . . del . . . . . . . . . . . . ha provveduto ad approvare il
programma (Allegato 1) e le procedure di attuazione degli interventi
in oggetto (Allegato 2), comprensive di prescrizioni tecniche e
parametri economici, compreso l'obbligo di sottoscrivere, con
l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, la
presente convenzione (Allegato 3);
tutto cio' premesso e confermato
tra
la Regione Emilia-Romagna rappresentata dal Responsabile del Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena,
dott. ing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
l'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena in
persona del suo legale rappresentante, . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .,
si conviene quanto segue.
Art. 1
L'Arcidiocesi di Modena e Nonantola Curia Arcivescovile di Modena, di
seguito denominata "proprieta'", si obbliga, con la sottoscrizione
del presente atto, all'esecuzione degli interventi di riparazione e
miglioramento sismico sugli edifici di culto a fruizione pubblica di
sua proprieta', siti in provincia di Modena, ricompresi nel programma
(Allegato 1) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n . . .
. . del . . . . . . . . . . secondo le procedure di attuazione in
essa stabilite (Allegato 2) comprensive di prescrizioni tecniche e
parametri economici.
I progetti esecutivi degli interventi in oggetto, nel caso siano
interessati edifici vincolati ai sensi della Legge 1089/39, al fine
dell'ottenimento del visto di conformita', da parte del Servizio
provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e forestali di Modena,
devono essere integrati dal preventivo parere positivo da parte della
competente Soprintendenza.
Art. 2
La proprieta' si obbliga ad inserire nel capitolato d'appalto con le
imprese appaltatrici espressa previsione di quanto stabilito ai punti
6 e 8, dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n .
. . . . del . . . . . . . . . ., cosi' come di seguito riportato,
nonche' di quanto stabilito in materia di collaudi e affidamento
lavori.
"Contratto d'appalto (punto 6, All. 2, delibera n. . . . . / . . .)
Il contratto d'appalto deve espressamente indicare:
a) gli estremi dell'atto di approvazione da parte del soggetto
attuatore se dovuto e del relativo visto, di conformita' e di
congruita' tecnico-economica, da parte del Servizio provinciale;
b) l'obbligo dell'impresa a consentire l'attivita' di vigilanza ed
ispezione da parte del Servizio provinciale, producendo la
documentazione eventualmente richiesta, nonche' qualsiasi
adempimento in ordine a verifiche, controlli, saggi e accertamenti ai
quali sia il soggetto attuatore che l'impresa dovranno sottoporsi con
oneri a proprio carico;
c) il richiamo, quale parte integrante del contratto, all'obbligo di
attenersi alle prescrizione tecniche e parametri di cui al precedente
punto 3;
d) la clausola inerente l'esercizio di vigilanza e dei poteri
sostitutivi da parte della Regione nei casi specificati al punto 8
dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. . . .
. del . . . . . . .;
e) la clausola inerente l'incameramento della cauzione provvisoria e
l'esclusione dell'impresa inadempiente, da altri appalti futuri,
compresi nel programma di cui all'Allegato 1 della deliberazione
della Giunta regionale n. . . . del . . . . . ".
"Vigilanza e poteri sostitutivi (punto 8, All. 2, delibera n. . . . /
. . . .)
La Regione puo' provvedere alla vigilanza, tramite il Servizio
provinciale, sulla esecuzione dei lavori, ferma restando la
responsabilita' dei soggetti attuatori per la regolare esecuzione dei
medesimi.
I tecnici incaricati hanno facolta' di ispezionare i cantieri e
richiedere al soggetto attuatore ogni elemento di chiarimento o
giudizio.
Il direttore lavori ha l'obbligo di comunicare al Servizio
provinciale la data di effettivo inizio lavori, l'avvenuta
ultimazione delle opere e, nella fase intermedia, le date di inizio
della realizzazione delle fasi costruttive identificate, nell'ambito
del visto di conformita', quali di rilevanza strutturale per il
miglioramento sismico.
Qualora nell'ambito della attivita' di vigilanza effettuata ai sensi
dei precedenti punti vengano riscontrate o segnalate inadempienze o
negligenze o violazioni delle disposizioni che regolano l'attuazione
degli interventi, il Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica diffida l'ente attuatore a provvedere a
rimuovere la situazione di inadempienza o negligenza o violazione,
assegnando a tal fine un termine non inferiore a 3 giorni e non
superiore a 15 giorni. Scaduto tale termine senza che il soggetto,
senza giustificato motivo, abbia provveduto, il Direttore generale
alla Programmazione e Pianificazione urbanistica nomina un
Commissario ad acta che provvede, a spese ed in sostituzione del
soggetto attuatore, a compiere gli atti necessari a rimuovere gli
effetti conseguenti agli inadempimenti e/o violazioni contestati.
Dove cio' non fosse possibile, una esecuzione dei lavori non conforme
alla soluzione tecnica strutturale del progetto approvato, e gia'
corredato di visto di conformita' e di congruita' tecnico-economica,
comporta la decadenza del contributo assegnato e la revoca di quanto
eventualmente gia' erogato.
Il Commissario ad acta per il periodo in cui e' nominato subentra di
diritto al soggetto attuatore nei contratti d'appalto al fine
dell'esercizio dei poteri sostitutivi: di cio' sara' fatta menzione
nel relativo contratto stipulato con l'appaltatore.
Sono a carico del soggetto attuatore gli eventuali maggiori oneri
derivanti dalle negligenze, inadempienze o violazioni contestate.
La Regione nell'ambito dei poteri sostitutivi suddetti, puo' in ogni
momento e qualora ne ricorrano le condizioni ed i presupposti,
sostituirsi all'ente appaltante nella esecuzione del contratto.".
Art. 3
La presente convenzione obbliga la proprieta' al rispetto delle norme
quivi previste in relazione ad ulteriori finanziamenti che dovessero
essere assegnati per il medesimo intervento.
Art. 4
Ai fini dell'erogazione dei contributi da parte della Regione, la
proprieta' dovra' produrre idonea documentazione redatta secondo
quanto stabilito al punto 9 dell'Allegato 2 della deliberazione della
Giunta regionale n . . . . . . del . . . . . . . . . . . . . . . .
Art. 5
I contributi possono essere ridotti o revocati per inadempimento a
quanto quivi previsto, anche con riferimento al gia' riportato punto
8 dell'Allegato 2 della deliberazione della Giunta regionale n. . . .
. del . . . . . . . . . nonche' con riferimento al punto 10 cosi'
come di seguito indicato:
"Controversie (punto 10, All. 2, delibera n . . . . . / . . . .)
Nel caso insorgano controversie fra i soggetti attuatori ed il
Servizio provinciale in merito alla apposizione del visto di
conformita' o agli adempimenti connessi con l'attivita' di vigilanza
e controllo stabilite ai punti precedenti, il Responsabile del
Servizio Qualita' edilizia provvede a convocare avanti a se' gli
interessati e acquisiti i pareri necessari da parte dei competenti
Servizi esperisce un tentativo di accordo bonario entro 60 giorni
dalla segnalazione del conflitto.
Qualora non si raggiunga il predetto accordo, su segnalazione del
Responsabile del Servizio Qualita' edilizia, il Direttore generale
Programmazione e Pianificazione urbanistica provvede con proprio atto
definitivo a disporre in merito alla controversia adottando le misure
necessarie.".
Art. 6
Eventuali spese e oneri per la registrazione del presente atto, sono
a carico della proprieta'.
Fatto e sottoscritto in duplice originale.
Modena, li' . . . . . . . . prot. n. . . . . . . .
LA REGIONE EMILIA- ROMAGNA L'ARCIDIOCESI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DI MODENA E NONANTOLA
CURIA ARCIVESCOVILE DI MODENA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .