DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1111
Rimborsi alle emittenti radiotelevisive ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Legge 28/00 (par condicio). Variazione di bilancio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di prendere atto dell'assegnazione attribuita alla Regione
Emilia-Romagna per i rimborsi alle emittenti radiotelevisive ai sensi
dell'art. 4, comma 5, della Legge n. 28 del 22 febbraio 2000 recante
"Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione
durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione
politica" che ammonta, per l'anno 2000 a Lire 1.382.799.127 (pari a
Euro 714.156,15);
(omissis)
3) di impegnare la spesa complessiva di Lire 1.382.799.127 (pari a
Euro 714.156,15) registrata al n. 2831 di impegno sul Cap. 04432
"Rimborso alle emittenti locali sulla parita' di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica (art. 4, comma 5, Legge 22 febbraio 2000, n.
28) Mezzi statali - CNI" del Bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2000 che presenta la necessaria disponibilita' sulla base
di quanto indicato al precedente punto 2);
4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 31/77 cosi'
come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94, il Responsabile del
Servizio Stampa e Informazione della Giunta regionale provvedera'
alla liquidazione dei rimborsi alle emittenti radiotelevisive entro i
limiti di spesa definiti ai punti a), b) e c) indicati in premessa e
in base alle attestazioni prodotte dalle emittenti e approvate dal
CORERAT nella fase istruttoria, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della
Legge 28/00;
5) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R. 31/77,
cosi' come modificata dalla L.R. 40/94.