DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1089
Determinazione dei criteri per l'attribuzione della qualifica nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema
fieristico regionale", che all'art. 5, comma 4, dispone che la Giunta
regionale, con proprio atto di indirizzo, determini i criteri per il
riconoscimento della qualifica nazionale, regionale e locale alle
manifestazioni fieristiche;
ritenuto opportuno adottare tempestivamente tale provvedimento
applicativo della legge regionale in materia fieristica;
visto l'art. 5, comma 4, della L.R. 25/2/2000, n. 12;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Attivita' produttive dr. Uber Fontanesi in merito alla
legittimita' ed alla regolarita' tecnica della presente deliberazione
ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41
e della deliberazione della Giunta regionale n. 2541 in data 4 luglio
1995;
su proposta dell'Assessore a "Attivita' produttive, Sviluppo
economico, Piano telematico";
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare i criteri per l'attribuzione della qualifica
nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche di cui
all'allegato, che forma parte integrante della presente
deliberazione;
b) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO
Criteri per il riconoscimento delle qualifiche nazionale, regionale e
locale delle manifestazioni fieristiche
- Le manifestazioni fieristiche nazionali devono svolgersi in
quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali,
infrastrutturali e funzionali; devono disporre di un'organizzazione
permanente ed avere periodicita' e durata prefissata.
- Per quanto attiene alla sede espositiva delle manifestazioni
fieristiche nazionali e regionali, possono essere concesse deroghe
dalla Giunta regionale in relazione alle specifiche caratteristiche
della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed
idoneita' strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede
espositiva proposta.
- Nessuna qualifica superiore alla "locale" puo' essere riconosciuta
se non dopo due edizioni della manifestazione fieristica nella
qualifica di livello immediatamente inferiore a quello richiesto.
- E' riconosciuta la qualifica "regionale" alla manifestazione
fieristica "locale" nelle cui ultime due edizioni si sia registrata
una partecipazione, in misura superiore alla meta' del rispettivo
numero complessivo, di espositori o visitatori provenienti da almeno
cinque province diverse da quella ove si svolge l'iniziativa.
- E' riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione
fieristica gia' riconosciuta "regionale", quando nelle due ultime
edizioni si sia registrata una partecipazione, superiore alla meta'
del rispettivo numero complessivo, di espositori e visitatori
provenienti da almeno otto regioni diverse da quella in cui si svolge
l'iniziativa. Si puo' derogare al requisito della maggioranza degli
espositori e dei visitatori di provenienza extraregionale o,
alternativamente, al requisito del numero minimo di regioni diverse
da quella in cui si svolge l'iniziativa, qualora sia rilevata una
quota percentuale, rapportata alla totalita' rispettivamente degli
espositori e dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori
esteri e non inferiore al 5% di visitatori esteri.
- In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, organizzate in
quartieri fieristici gestiti dai rispettivi soggetti gestori, la
qualifica "regionale" o "nazionale" puo' essere riconosciuta sin
dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea
documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che
l'iniziativa abbia i requisiti previsti dai presenti criteri ovvero
che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e
finalizzata ad una piu' ampia valorizzazione di settori merceologici
gia' presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati.
- Deve esserci corrispondenza biunivoca tra qualifica attribuita alla
manifestazione e caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e
servizi esposti: mercato locale per le manifestazioni locali, mercato
regionale per le manifestazioni regionali, mercato nazionale per le
manifestazioni nazionali.
- La qualifica "regionale" o "nazionale" viene revocata quando per
due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possieda
piu' tutti i requisiti prescritti per la rispettiva qualifica.
- Le manifestazioni fieristiche, che non posseggono i requisiti per
l'attribuzione della qualifica "nazionale" o "regionale", sono
qualificate "locali".
- Per le nuove manifestazioni fieristiche, i presenti criteri di
attribuzione della qualifica si applicano dall'edizione 2002; in ogni
altro caso, tali criteri trovano integrale applicazione dall'edizione
2004 delle manifestazioni fieristiche nazionali e regionali.