ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2000, n. 320
Acque destinate al consumo umano - Superamento della concentrazione massima ammissibile, di cui al DPR 236/88, per i parametri ferro, manganese e solfati
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Dato atto che il DPR 24 maggio 1988, n. 236 ("Attuazione della
direttiva CEE 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n.
183"), stabilisce i requisiti di qualita' che le acque destinate al
consumo umano debbono possedere, sulla base di valori di
concentrazione massima ammissibile, fissati per i parametri previsti
nell'Allegato 1 del decreto in parola;
dato atto altresi' che il decreto del Ministero della Sanita' di
concerto con il Ministero dell'Ambiente del 27 ottobre 1997, avente
per oggetto "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche
di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere
disposte dalla Regione Emilia-Romagna" ha determinato, fra l'altro, i
valori massimi ammissibili per i seguenti parametri: ferro, manganese
e solfati;
atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopradetto decreto, la
durata temporale di tali deroghe scade il 31 luglio 2000;
considerato che, in vista della scadenza del termine di cui al capo
precedente, l'Assessorato alla Sanita' con nota prot. n.25247/PRC
del 21/6/2000 ha motivamente richiesto, ai sensi dell'art. 16, comma
1, del DPR 236/88 citato, ai Ministri competenti di avvalersi ancora
della facolta' di deroga per i parametri ferro, manganese e solfati,
richiedendo percio' che venga emanato un ulteriore decreto e che tale
deroga riguarda solo due acquedotti rispetto ai dieci precedentemente
interessati;
atteso che tali parametri sono presenti nelle falde sotterranee non
per contaminazione di origine antropica, ma per naturale
arricchimento delle falde stesse, cosi' come e' stato dimostrato
dagli studi promossi da questa Regione ed in particolare dallo
"Studio sulle caratteristiche idrodinamiche ed idrogeologiche delle
acque sotterranee della pianura emiliano-romagnola";
atteso altresi' che gli stessi parametri non comportano pregiudizio
per la salute umana e che tale valutazione, da considerarsi ormai
acquisita da diverse ed importanti organizzazioni scientifiche
internazionali, e' stata fatta propria anche dall'Organizzazione
mondiale della Sanita' (OMS), che nelle proprie linee-guida sulla
qualita' delle acque potabili redatte nel 1993, non ha inserito tali
parametri fra quelli significativi per la salute;
preso atto per di piu' che il Consiglio dell'Unione Europea ha
adottato recentemente la direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998
(sostitutiva della direttiva 80/778, da cui deriva il DPR 236/88)
attualmente in corso di recepimento nel nostro ordinamento giuridico;
considerato inoltre che tale direttiva fornisce importanti
indicazioni, laddove inserisce i parametri sovramenzionati nella
parte C dell'Allegato I (parametri indicatori) e che rispetto ai
suddetti parametri, in caso di inosservanza dei loro valori
parametrici, si invitano gli Stati membri a valutare se cio'
costituisca un rischio per la salute umana;
preso atto che il Ministero della Sanita', di concerto con il
Ministero dell'Ambiente, ha provveduto in data 26/7/2000 alla
emanazione del decreto con cui sono stati fissati i valori di
superamento della concentrazione massima ammissibile, e che lo stesso
e' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
tenuto conto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, che e'
necessario garantire la continuazione della fornitura dell'acqua
potabile nei Comuni e/o frazioni di Comuni indicati nell'Allegato I,
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, in attesa
dell'adozione dei provvedimenti attuativi del sopracitato decreto del
26/7/2000;
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai
sensi di legge;
visto il DPR 20 maggio 1998, n. 236;
visto il DM 20 gennaio 1992;
visto l'art. 32 della Legge 833/78;
vista la determinazione del Direttore generale della Sanita' n. 6765
del 20/7/2000, con la quale si individua il Direttore generale
"Risorse finanziarie e strumentali" - Giancarlo Banorri - quale
sostituto del Direttore generale Sanita' e dell'Agenzia sanitaria
regionale - Franco Rossi - per il periodo dal 21 luglio al 14 agosto
2000 compreso e la Responsabile del Servizio Distretti sanitari -
Maria Lazzarato - quale sostituta del Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva - Paolo Tori - per il periodo dal 24 luglio al
14 agosto 2000 compreso;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Prevenzione collettiva - dott.ssa Maria Lazzarato in applicazione
della sopracitata determinazione 6765/00 in merito alla regolarita'
tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- Giancarlo Banorri in applicazione della sopracitata determinazione
6765/00 - in merito alla legittimita' del presente atto;
ordina:
1) di consentire, per i motivi espressi in premessa, ai Comuni di cui
all'Allegato I della presente ordinanza (parte integrante e
sostanziale della stessa) la continuazione dell'erogazione di acqua
destinata al consumo umano, anche se si verificano superamenti della
concentrazione massima ammissibile, sino e non oltre i valori fissati
dal presente provvedimento per i parametri sottoindicati, considerato
che i suddetti superamenti non comportano alcun pregiudizio per la
salute umana. Tali valori peraltro fanno riferimento a quelli gia'
previsti dal DM 27 ottobre 1997:
- ferro 1 mg/l
- manganese 0,2 mg/l
- solfati 400 mg/l
2) di stabilire che la presente ordinanza produce i propri effetti
dall'1/8/2000 compreso e sara' revocata e sostituita con contestuale
provvedimento di Giunta regionale, in conformita' a quanto previsto
dal nuovo decreto del Ministero della Sanita' di concerto con il
Ministero dell'Ambiente del 26/7/2000, che fissa i valori di
superamento per i parametri sopra menzionati della concentrazione
massima ammissibile stabilita dal DPR 236/88;
3) di dare pubblicizzazione al presente provvedimento tramite invio
dello stesso, in particolare ai Sindaci dei Comuni di cui
all'Allegato I, alle Aziende Unita' sanitarie locali e alle Sezioni
provinciali dell'ARPA interessate, alle Prefetture e ai Comandi NAS
della regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani
ALLEGATO I
Elenco dei comuni serviti da acquedotti pubblici interessati
Comune infrastruttura parametro abitanti n. interessata
Gazzola (PC) acquedotto ferro 1.200
comunale manganese
Collagna, acquedotto solfati 52.000
Busana, consortile ex
Castelnovo ne' Gabellina
Monti, Baiso
Carpineti,
Casina, Viano,
Vetto d'Enza,
Canossa,
Vezzano sul Crostolo,
San Polo d'Enza,
Albinea,
Quattro Castella,
Ramiseto (RE)