REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2000, n. 320

Acque destinate al consumo umano - Superamento della concentrazione massima ammissibile, di cui al DPR 236/88, per i parametri ferro, manganese e solfati

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Dato atto che il DPR 24 maggio 1988, n. 236 ("Attuazione della                  
direttiva CEE 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al           
consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n.             
183"), stabilisce i requisiti di qualita' che le acque destinate al             
consumo umano debbono possedere, sulla base di valori di                        
concentrazione massima ammissibile, fissati per i parametri previsti            
nell'Allegato 1 del decreto in parola;                                          
dato atto altresi' che il decreto del Ministero della Sanita' di                
concerto con il Ministero dell'Ambiente del 27 ottobre 1997, avente             
per oggetto "Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche             
di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere           
disposte dalla Regione Emilia-Romagna" ha determinato, fra l'altro, i           
valori massimi ammissibili per i seguenti parametri: ferro, manganese           
e solfati;                                                                      
atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del sopradetto decreto, la           
durata temporale di tali deroghe scade il 31 luglio 2000;                       
considerato che, in vista della scadenza del termine di cui al capo             
precedente, l'Assessorato alla Sanita' con nota prot.  n.25247/PRC              
del 21/6/2000 ha motivamente richiesto, ai sensi dell'art. 16, comma            
1, del DPR 236/88 citato, ai Ministri competenti di avvalersi ancora            
della facolta' di deroga per i parametri ferro, manganese e solfati,            
richiedendo percio' che venga emanato un ulteriore decreto e che tale           
deroga riguarda solo due acquedotti rispetto ai dieci precedentemente           
interessati;                                                                    
atteso che tali parametri sono presenti nelle falde sotterranee non             
per contaminazione di origine antropica, ma per naturale                        
arricchimento delle falde stesse, cosi' come e' stato dimostrato                
dagli studi promossi da questa Regione ed in particolare dallo                  
"Studio sulle caratteristiche idrodinamiche ed idrogeologiche delle             
acque sotterranee della pianura emiliano-romagnola";                            
atteso altresi' che gli stessi parametri non comportano pregiudizio             
per la salute umana e che tale valutazione, da considerarsi ormai               
acquisita da diverse ed importanti organizzazioni scientifiche                  
internazionali, e' stata fatta propria anche dall'Organizzazione                
mondiale della Sanita' (OMS), che nelle proprie linee-guida sulla               
qualita' delle acque potabili redatte nel 1993, non ha inserito tali            
parametri fra quelli significativi per la salute;                               
preso atto per di piu' che il Consiglio dell'Unione Europea ha                  
adottato recentemente la direttiva 98/83/CE del 3 novembre 1998                 
(sostitutiva della direttiva 80/778, da cui deriva il DPR 236/88)               
attualmente in corso di recepimento nel nostro ordinamento giuridico;           
considerato inoltre che tale direttiva fornisce importanti                      
indicazioni, laddove inserisce i parametri sovramenzionati nella                
parte C dell'Allegato I (parametri indicatori) e che rispetto ai                
suddetti parametri, in caso di inosservanza dei loro valori                     
parametrici, si invitano gli Stati membri a valutare se cio'                    
costituisca un rischio per la salute umana;                                     
preso atto che il Ministero della Sanita', di concerto con il                   
Ministero dell'Ambiente, ha provveduto in data 26/7/2000 alla                   
emanazione del decreto con cui sono stati fissati i valori di                   
superamento della concentrazione massima ammissibile, e che lo stesso           
e' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;                          
tenuto conto, alla luce delle considerazioni sinora svolte, che e'              
necessario garantire la continuazione della fornitura dell'acqua                
potabile nei Comuni e/o frazioni di Comuni indicati nell'Allegato I,            
parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, in attesa              
dell'adozione dei provvedimenti attuativi del sopracitato decreto del           
26/7/2000;                                                                      
vista la deliberazione della Giunta regionale 2541/95, esecutiva ai             
sensi di legge;                                                                 
visto il DPR 20 maggio 1998, n. 236;                                            
visto il DM 20 gennaio 1992;                                                    
visto l'art. 32 della Legge 833/78;                                             
vista la determinazione del Direttore generale della Sanita' n. 6765            
del 20/7/2000, con la quale si individua il Direttore generale                  
"Risorse finanziarie e strumentali" - Giancarlo Banorri - quale                 
sostituto del Direttore generale Sanita' e dell'Agenzia sanitaria               
regionale - Franco Rossi - per il periodo dal 21 luglio al 14 agosto            
2000 compreso e la Responsabile del Servizio Distretti sanitari -               
Maria Lazzarato - quale sostituta del Responsabile del Servizio                 
Prevenzione collettiva - Paolo Tori - per il periodo dal 24 luglio al           
14 agosto 2000 compreso;                                                        
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                             
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Prevenzione collettiva - dott.ssa Maria Lazzarato in applicazione               
della sopracitata determinazione 6765/00 in merito alla regolarita'             
tecnica del presente atto;                                                      
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- Giancarlo Banorri in applicazione della sopracitata determinazione            
6765/00 - in merito alla legittimita' del presente atto;                        
ordina:                                                                         
1) di consentire, per i motivi espressi in premessa, ai Comuni di cui           
all'Allegato I della presente ordinanza (parte integrante e                     
sostanziale della stessa) la continuazione dell'erogazione di acqua             
destinata al consumo umano, anche se si verificano superamenti della            
concentrazione massima ammissibile, sino e non oltre i valori fissati           
dal presente provvedimento per i parametri sottoindicati, considerato           
che i suddetti superamenti non comportano alcun pregiudizio per la              
salute umana. Tali valori peraltro fanno riferimento a quelli gia'              
previsti dal DM 27 ottobre 1997:                                                
- ferro  1 mg/l                                                                 
- manganese  0,2 mg/l                                                           
- solfati  400 mg/l                                                             
2) di stabilire che la presente ordinanza produce i propri effetti              
dall'1/8/2000 compreso e sara' revocata e sostituita con contestuale            
provvedimento di Giunta regionale, in conformita' a quanto previsto             
dal nuovo decreto del Ministero della Sanita' di concerto con il                
Ministero dell'Ambiente del 26/7/2000, che fissa i valori di                    
superamento per i parametri sopra menzionati della concentrazione               
massima ammissibile stabilita dal DPR 236/88;                                   
3) di dare pubblicizzazione al presente provvedimento tramite invio             
dello stesso, in particolare ai Sindaci dei Comuni di cui                       
all'Allegato I, alle Aziende Unita' sanitarie locali e alle Sezioni             
provinciali dell'ARPA interessate, alle Prefetture e ai Comandi NAS             
della regione Emilia-Romagna.                                                   
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    
ALLEGATO I                                                                      
Elenco dei comuni serviti da acquedotti pubblici interessati                    
Comune  infrastruttura  parametro  abitanti n.     interessata                  
Gazzola (PC)  acquedotto  ferro   1.200                                         
  comunale  manganese                                                           
Collagna,  acquedotto  solfati  52.000                                          
Busana,  consortile ex                                                          
Castelnovo ne'  Gabellina                                                       
Monti, Baiso                                                                    
Carpineti,                                                                      
Casina, Viano,                                                                  
Vetto d'Enza,                                                                   
Canossa,                                                                        
Vezzano sul Crostolo,                                                           
San Polo d'Enza,                                                                
Albinea,                                                                        
Quattro Castella,                                                               
Ramiseto (RE)                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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