REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2000, n. 1389

Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte. Applicazione dell'art. 1, comma 6 del DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni in Legge 7 aprile 2000, n. 79

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento CEE del Consiglio 3950/92, relativo al prelievo                
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari             
come modificato dal Reg. CE del Consiglio n. 256/99 del 17 maggio               
2000;                                                                           
- il Reg. CEE della Commissione 536/93 che stabilisce le modalita' di           
applicazione del prelievo supplementare;                                        
- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore                 
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;                   
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, recante il regolamento di                 
esecuzione della predetta Legge 468/92;                                         
- il DL 4 febbraio 2000, n. 8 convertito con modificazione nella                
Legge 7 aprile 2000, n. 79 recante disposizioni urgenti per la                  
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di               
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;           
dato atto che il Reg. CE 1256/99, modificando il Reg. CEE 3950/92               
prevede che gli Stati membri possono autorizzare soltanto                       
trasferimenti definitivi dei quantitativi di riferimento;                       
preso atto che l'art. 1, comma 6 del richiamato DL 8/00 dispone:                
- che le Regioni possono autorizzare, in deroga a quanto previsto               
dall'art. 10, comma 2, lettera a), della Legge 468/92, trasferimenti            
di quote tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse;            
- che e' consentita la stipulazione di contratti di affitto di solo             
quota, per la parte non utilizzata, limitatamente al periodo di                 
produzioni in corso fra produttori in attivita' che hanno prodotto e            
commercializzato almeno il 50% della loro quota e che siano ubicati             
nella medesima area omogenea, previa comunicazione alle Regioni e               
alle Province autonome interessate;                                             
preso atto inoltre che il Ministero delle Politiche agricole e                  
forestali con note prot. n. c/1174 del 17 aprile 2000 e prot.                   
n.c/1422 del 22 maggio 2000, ha fornito chiarimenti in merito ai                
trasferimenti di quota di cui ai precedenti alinea precisando                   
rispettivamente che:                                                            
- in assenza di un atto della Regione che preveda i trasferimenti di            
quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse                
resta applicabile l'articolo 10, comma 2, lettera a), della Legge               
468/92 che vieta il trasferimento di quota tra produttori di regioni            
diverse, limitamente a determinate aree;                                        
- i contratti di affitto di quota separatamente dall'azienda con                
efficacia in corso di periodo, fatti salvi i vincoli previsti, sono             
liberamente pattuibili tra le parti senza che vi sia una preventiva             
autorizzazione regionale;                                                       
evidenziato che il quantitativo complessivo di quote attribuite ai              
produttori dell'Emilia-Romagna risulta inferiore alla effettiva                 
produzione regionale;                                                           
considerata la situazione del mercato delle quote latte attualmente             
in atto sul territorio nazionale;                                               
valutato che tale situazione determinerebbe, con ragionevole                    
probabilita', un saldo negativo dei trasferimenti di quote latte in             
regione Emilia-Romagna;                                                         
preso atto del parere negativo espresso dai componenti della consulta           
agricola, riunitasi in data 25 luglio 2000, rispetto alla                       
possibilita' di autorizzare trasferimenti definitivi a produttori di            
altre regioni e province autonome;richiamata la propria deliberazione           
n. 2262 dell'1 giugno 1993, recante criteri per l'organizzazione                
operativa regionale;                                                            
viste le proprie deliberazioni n. 2541 e n. 1396 rispettivamente in             
data 4 luglio 1995 e 31 luglio 1988, entrambe esecutive;                        
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del                   
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.               
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario                
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla               
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di dare atto di quanto disposto dal Reg. CE 1256/99 e quindi di              
autorizzare solamente contratti di trasferimento definitivo delle               
quote latte;                                                                    
2) di stabilire che i contratti di affitto della parte di quota non             
utilizzata in corso di campagna sono liberamente pattuibili fra                 
produttori ubicati in regioni e province autonome diverse, fermo                
restando il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in            
materia;                                                                        
3) di confermare nei Servizi provinciali Agricoltura, competenti per            
territorio, gli uffici preposti per la convalida dell'atto attestante           
il trasferimento di quota in corso di periodo, relativamente ai                 
produttori che acquisiscono il quantitativo di quota in questione,              
entro 15 giorni dalla data di comunicazione;                                    
4) di stabilire che non si dispone alcuna deroga a quanto previsto              
dalla normativa vigente in materia di trasferimenti definitivi di               
quote latte;                                                                    
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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