DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2000, n. 1389
Indicazioni operative per i trasferimenti di quote latte. Applicazione dell'art. 1, comma 6 del DL n. 8 del 4 febbraio 2000, convertito con modificazioni in Legge 7 aprile 2000, n. 79
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento CEE del Consiglio 3950/92, relativo al prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
come modificato dal Reg. CE del Consiglio n. 256/99 del 17 maggio
2000;
- il Reg. CEE della Commissione 536/93 che stabilisce le modalita' di
applicazione del prelievo supplementare;
- la Legge 26 novembre 1992, n. 468 "Misure urgenti nel settore
lattiero-caseario" e successive modificazioni e integrazioni;
- il DPR n. 569 del 28 dicembre 1993, recante il regolamento di
esecuzione della predetta Legge 468/92;
- il DL 4 febbraio 2000, n. 8 convertito con modificazione nella
Legge 7 aprile 2000, n. 79 recante disposizioni urgenti per la
ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale di
latte e per la regolazione provvisoria del settore lattiero-caseario;
dato atto che il Reg. CE 1256/99, modificando il Reg. CEE 3950/92
prevede che gli Stati membri possono autorizzare soltanto
trasferimenti definitivi dei quantitativi di riferimento;
preso atto che l'art. 1, comma 6 del richiamato DL 8/00 dispone:
- che le Regioni possono autorizzare, in deroga a quanto previsto
dall'art. 10, comma 2, lettera a), della Legge 468/92, trasferimenti
di quote tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse;
- che e' consentita la stipulazione di contratti di affitto di solo
quota, per la parte non utilizzata, limitatamente al periodo di
produzioni in corso fra produttori in attivita' che hanno prodotto e
commercializzato almeno il 50% della loro quota e che siano ubicati
nella medesima area omogenea, previa comunicazione alle Regioni e
alle Province autonome interessate;
preso atto inoltre che il Ministero delle Politiche agricole e
forestali con note prot. n. c/1174 del 17 aprile 2000 e prot.
n.c/1422 del 22 maggio 2000, ha fornito chiarimenti in merito ai
trasferimenti di quota di cui ai precedenti alinea precisando
rispettivamente che:
- in assenza di un atto della Regione che preveda i trasferimenti di
quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse
resta applicabile l'articolo 10, comma 2, lettera a), della Legge
468/92 che vieta il trasferimento di quota tra produttori di regioni
diverse, limitamente a determinate aree;
- i contratti di affitto di quota separatamente dall'azienda con
efficacia in corso di periodo, fatti salvi i vincoli previsti, sono
liberamente pattuibili tra le parti senza che vi sia una preventiva
autorizzazione regionale;
evidenziato che il quantitativo complessivo di quote attribuite ai
produttori dell'Emilia-Romagna risulta inferiore alla effettiva
produzione regionale;
considerata la situazione del mercato delle quote latte attualmente
in atto sul territorio nazionale;
valutato che tale situazione determinerebbe, con ragionevole
probabilita', un saldo negativo dei trasferimenti di quote latte in
regione Emilia-Romagna;
preso atto del parere negativo espresso dai componenti della consulta
agricola, riunitasi in data 25 luglio 2000, rispetto alla
possibilita' di autorizzare trasferimenti definitivi a produttori di
altre regioni e province autonome;richiamata la propria deliberazione
n. 2262 dell'1 giugno 1993, recante criteri per l'organizzazione
operativa regionale;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 e n. 1396 rispettivamente in
data 4 luglio 1995 e 31 luglio 1988, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in merito rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di dare atto di quanto disposto dal Reg. CE 1256/99 e quindi di
autorizzare solamente contratti di trasferimento definitivo delle
quote latte;
2) di stabilire che i contratti di affitto della parte di quota non
utilizzata in corso di campagna sono liberamente pattuibili fra
produttori ubicati in regioni e province autonome diverse, fermo
restando il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in
materia;
3) di confermare nei Servizi provinciali Agricoltura, competenti per
territorio, gli uffici preposti per la convalida dell'atto attestante
il trasferimento di quota in corso di periodo, relativamente ai
produttori che acquisiscono il quantitativo di quota in questione,
entro 15 giorni dalla data di comunicazione;
4) di stabilire che non si dispone alcuna deroga a quanto previsto
dalla normativa vigente in materia di trasferimenti definitivi di
quote latte;
5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.