REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 1320

Criteri attuativi del Fondo nazionale per la locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e conseguenti modifiche alle deliberazioni del Consiglio regionale 23/11/1995, n. 167 e 3/7/1996, n. 360 in materia di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 1999, n. 2278)

IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                       
Richiamata la deliberazione progr. n. 2278, in data 30 novembre 1999,           
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per i criteri               
attuativi del Fondo nazionale per la locazione di cui all'art. 11               
della Legge 431/98 e conseguenti modifiche alle deliberazioni del               
Consiglio regionale 23/11/1995, n. 167 e 3/7/1996, n. 360 in materia            
di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;                         
preso atto:                                                                     
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla                   
Commissione consiliare "Territorio e Ambiente", in sede preparatoria            
e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 14917 in               
data 10 dicembre 1999;                                                          
- e, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti presentati ed           
accolti nel corso della discussione di Consiglio;                               
visti:                                                                          
- l'art. 11 della Legge 431/98 recante "Disciplina delle locazioni e            
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";                          
- il decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999                 
recante "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei                    
contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo                
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di             
cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la           
determinazione degli stessi";                                                   
- la deliberazione del CIPE del 30 giugno 1999 recante "Legge 431/98:           
riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle           
abitazioni in locazione";                                                       
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici Div. II Sez. II prot.            
n. 2531 del 21/9/1999 che ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna             
per l'anno 1999 la quota di fondi presenti nel Fondo nazionale per il           
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;                              
- il DLgs n. 109 del 1998 recante "Definizione dei criteri unificati            
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono           
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della            
Legge 27 dicembre 1997,  n.449";                                                
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,           
n. 221, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98;                      
- la Legge 15/68 e il DPR 403/98 contenenti disposizioni in materia             
di certificazioni amministrative;                                               
- la L.R. 12/84 e successive modificazioni in materia di                        
assegnazioni, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli                 
alloggi di edilizia pubblica;                                                   
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 1996, n.                
1067, e successive modificazioni, attuativa dell'art. 37, comma 2,              
della L.R. 12/84;                                                               
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 167 del 23 novembre               
1995 e n. 360 del 3 luglio 1996, in materia di canoni degli alloggi             
di edilizia residenziale pubblica;                                              
premesso che:                                                                   
- l'art. 11 della Legge 431/98, prevede l'istituzione presso il                 
Ministero dei Lavori pubblici del Fondo nazionale per il sostegno               
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato                 
Fondo, e stabilisce, al comma 7, che le Regioni ripartiscono fra i              
Comuni le risorse e, al comma 8, che i Comuni definiscano l'entita' e           
le modalita' di erogazione dei contributi in oggetto individuando con           
appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono                  
beneficiarne;                                                                   
- il Ministero dei Lavori pubblici, con decreto del 7 giugno 1999               
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/7/1999, ha definito           
i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi                     
integrativi di cui sopra e i criteri per la determinazione                      
dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare            
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione, al                
netto degli oneri accessori, e che lo stesso decreto definisce che le           
Regioni e i Comuni, qualora concorrano con proprie risorse alla                 
realizzazione degli interventi, possono stabilire ulteriori                     
articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del                 
canone piu' favorevoli;                                                         
- il CIPE, con deliberazione del 30 giugno 1999 pubblicata nella                
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15/9/1999, ha provveduto alla                     
attribuzione alla Regione Emilia-Romagna della quota delle risorse              
presenti nel Fondo nazionale costituito presso il Ministero dei                 
Lavori pubblici relativa all'anno 1999 e pari a 51,564 miliardi di              
lire (pari a milioni di Euro 26,631);                                           
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici Div. II Sez. II prot.            
n. 2531 del 21/9/1999 ha trasferito alla Regione per l'anno 1999 la             
quota di fondi presenti nel Fondo nazionale per il sostegno                     
all'accesso alle abitazioni in locazione;                                       
- il DLgs 109/98 individua criteri unificati di valutazione della               
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi             
sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o           
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni            
economiche e che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri           
7 maggio 1999, n. 221, contiene disposizioni attuative;                         
- la Legge 15/68 e il DPR 403/98 contengono disposizioni in materia             
di certificazioni amministrative;                                               
- la delibera della Giunta regionale del 22 maggio 1996,  n.1067, e             
successive modificazioni, attuativa dell'art. 37, L.R. 12/84 e                  
successive modificazioni, contiene disposizioni attuative relative              
all'istituzione e al funzionamento del Fondo sociale regionale;                 
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 167 del 23 novembre               
1995 e n. 360 del 3 luglio 1996, contengono disposizioni in materia             
di canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;                      
considerato che in attuazione delle disposizioni statali vigenti                
sopracitate si rende necessario disciplinare le modalita' di                    
funzionamento e di erogazione del Fondo sia per quanto concerne la              
fase di prima applicazione relativa all'anno 2000, sia in relazione             
all'impostazione generale contenuta nell'apposito allegato "A" "Norme           
per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno                   
all'accesso alle abitazioni in locazione", parte integrante del                 
presente atto, individuando i seguenti punti:                                   
- le modalita' di partecipazione al Fondo da parte dei Comuni e della           
Regione;                                                                        
- l'individuazione di fasce di beneficiari sulla base delle classi di           
reddito e delle percentuali di incidenza del canone sul reddito;                
- la determinazione dei requisiti per l'accesso al contributo e le              
modalita' di certificazione del possesso degli stessi;                          
- l'articolazione dell'entita' dei contributi e la loro attribuzione            
differenziata in relazione alla fascia di collocazione dei                      
beneficiari, allo scopo di rapportare la spesa contributiva con le              
risorse disponibili e di privilegiare nel contempo le fasce piu'                
deboli (Fascia "A" e "B" di cui all'allegato "A" alla presente                  
deliberazione), garantendo loro la priorita' e l'erogazione del                 
contributo nella percentuale massima possibile;                                 
- le modalita' procedurali di ripartizione e di trasferimento delle             
risorse dalla Regione ai Comuni;                                                
ritenuto inoltre:                                                               
- di determinare la quota parte regionale di partecipazione al Fondo            
in una percentuale del monte canoni degli alloggi erp e non erp di              
proprieta' degli IACP, utilizzabile per i soggetti in attesa di                 
assegnazione di alloggio erp;                                                   
- di determinare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in              
una percentuale del contributo erogabile;                                       
dato atto che, in seguito all'attivazione del Fondo la cui decorrenza           
e' fissata all'1/1/2000, viene a cessare l'operativita' del Fondo               
sociale regionale di cui alla deliberazione 22 maggio 1996, n. 1067,            
e successive modificazioni, fatte salve le operazioni di gestione               
ancora in essere alla stessa data;                                              
valutato pertanto che, in seguito all'attivazione del Fondo di cui              
all'art. 11 della Legge 431/98, si rende necessario apportare alcune            
modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre                
1995, n. 167, e alla deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio             
1996, n. 360, in materia di canoni degli alloggi di edilizia                    
residenziale pubblica, laddove prevedono l'intervento del Fondo                 
sociale regionale di cui alla deliberazione 22 maggio 1996, n. 1067,            
e successive modificazioni e conseguentemente stabilire la decorrenza           
di tali modifiche;                                                              
ritenuto di conseguenza di modificare le seguenti deliberazioni del             
Consiglio regionale secondo i criteri di seguito esposti:                       
1) n. 167 del 23 novembre 1995: - Fascia A: la attribuzione ai Comuni           
della facolta' di esonerare gli assegnatari a canone simbolico dal              
pagamento del canone con detrazione di tale importo dalle entrate da            
canoni, in luogo dell'intervento del Fondo sociale di cui all'art. 37           
della L.R. 12/84 e successive modificazioni; - Fascia B1: la                    
fissazione del limite massimo del canone nella misura del 12% del               
reddito complessivo;                                                            
2) n. 360 del 3 luglio 1996: - Fascia B2: la fissazione del limite              
massimo del canone nella misura del 14% del reddito complessivo;                
visto il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici Div. II Sez. II              
prot. n. 2531 del 21/9/1999 che ha trasferito alla Regione per l'anno           
1999 la quota di fondi presenti nel Fondo nazionale per il sostegno             
all'accesso alle abitazioni in locazione;                                       
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,                            
delibera:                                                                       
a) di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 11 della Legge n.             
431 del 1998 allo scopo di erogare contributi integrativi ai                    
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione con decorrenza              
1/1/2000, mediante le direttive specifiche del presente atto e le               
disposizioni generali contenute nell'allegato "A" "Norme per il                 
funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso              
alle abitazioni in locazione", che ne costituisce parte integrante;             
b) di stabilire che nella ripartizione delle risorse ai Comuni si               
procedera' con priorita' relativamente al fabbisogno delle fasce A) e           
B) di cui all'art. 3 dell'allegato "A" e in subordine relativamente             
al fabbisogno delle fasce C) e D) alle quali verranno concesse                  
risorse eventualmente ridotte in misura proporzionale alle                      
disponibilita' residue;                                                         
c) di determinare nell'aliquota del 5% del monte canoni degli alloggi           
di proprieta' degli IACP la quota parte regionale di partecipazione             
al Fondo, demandando a successivo provvedimento della Giunta                    
regionale la definizione delle modalita' relative all'accertamento e            
all'utilizzo di tale aliquota;                                                  
d) di determinare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in             
una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%                   
eventualmente aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale;            
e) di far cessare, per le ragioni espresse in premessa,                         
l'operativita' del Fondo sociale regionale di cui alla deliberazione            
22 maggio 1996, n. 1067, e successive modificazioni con decorrenza              
1/1/2000 fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla            
stessa data;                                                                    
f) di modificare le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale,             
con decorrenza 1/1/2000, come di seguito specificato laddove e'                 
previsto l'intervento del Fondo sociale regionale di cui alla                   
deliberazione 22 maggio 1996, n. 1067:                                          
1) n. 167 del 23 novembre 1995: - punto 3) Fascia A): "Assegnatari              
non percettori di reddito o percettori di reddito non computabile ai            
sensi dell'art. 41: canone simbolico di Lire 25.000 mensili                     
aggiornabile dal Consiglio regionale. I Comuni individuano i soggetti           
a canone simbolico che possono essere esonerati dal pagamento del               
canone con detrazione di tale importo dalle entrate da canoni"; -               
punto 5 bis): "di stabilire che l'ammontare del canone determinato ai           
sensi del precedente punto 3, Fascia B1), non possa superare comunque           
il 12% del reddito complessivo determinato con le stesse modalita'              
per la collocazione nella predetta fascia";                                     
2) n. 360 del 3 luglio 1996: - punto 2): "di stabilire che                      
l'ammontare del canone determinato per la fascia B2), ai sensi del              
punto 3 della deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 1995,           
n. 167, non possa superare comunque il 14% del reddito imponibile               
complessivo";                                                                   
g) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la            
ripartizione delle risorse a favore dei Comuni richiedenti, in                  
attuazione delle disposizioni di cui al punto b), l'eventuale                   
rimodulazione delle fasce e dei contributi, nonche' l'apertura dei              
successivi bandi, in relazione all'andamento della domanda, della               
spesa e della disponibilita' di ulteriori risorse;                              
h) di demandare a successivo provvedimento del Direttore generale               
dell'Area competente l'impegno e la liquidazione della spesa;                   
i) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  
ALLEGATO A                                                                      
Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno             
all'accesso alle abitazioni in locazione                                        
Art. 1                                                                          
Finalita'                                                                       
Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di           
seguito denominato Fondo, e' finalizzato alla concessione di                    
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di             
locazione.                                                                      
Art. 2                                                                          
Risorse                                                                         
Confluiscono sul Fondo:                                                         
a) risorse dello Stato;                                                         
b) risorse regionali;                                                           
c) risorse comunali.                                                            
Art. 3                                                                          
Beneficiari                                                                     
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data             
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti                 
requisiti:                                                                      
- cittadinanza italiana;                                                        
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;                    
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per             
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di              
soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 6 marzo 1998, n. 40;           
- titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo primario            
per un alloggio sito nel comune presso il quale viene presentata la             
domanda, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente             
registrato presso l'Ufficio del Registro, nonche' residenza nel                 
comune in cui viene presentata la domanda di cui sopra;                         
- non essere assegnatario di un alloggio erp;                                   
- non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o                
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare           
ai sensi della Tabella A della L.R. 12/84 e successive modificazioni;           
- patrimonio mobiliare familiare non superiore a Lire 30.000.000                
(Euro 15.493,70) al netto della franchigia di Lire 50.000.000 (Euro             
25.822,84) ai sensi del DLgs 109/98;                                            
- reddito ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato ai             
sensi del DLgs 109/98, non superiore a Lire 50.000.000 (Euro                    
25.822,84);                                                                     
- canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non              
superiore ai limiti di seguito indicati:                                        
  Comune  Canone massimo mensile                                                
inferiore a 20.000 abitanti  L. 1.200.000     (Euro 619,74)                     
compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti  L. 1.500.000     (Euro                  
774,68)                                                                         
superiore a 200.000 abitanti e  L. 1.800.000   Comuni capoluogo                 
(Euro 929,62)                                                                   
- reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e            
incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul reddito ISE           
(Indicatore della situazione economica), calcolati ai sensi del DLgs            
109/98, rientranti entro i valori di seguito indicati:                          
Fascia  Reddito ISEE  Incidenza       canone/reddito ISE                        
Fascia A  fino a L. 12.000.000  non inferiore al 14%     (Euro                  
6.197,48)                                                                       
Fascia B  da L. 12.000.001     (Euro 6.197,48)  a L. 18.000.000           
 (Euro 9.296,22)  non inferiore al 18%                                          
Fascia C  da L. 18.000.001     (Euro 9.296,22)  a L. 24.000.000           
 (Euro 12.394,96)  non inferiore al 24%                                         
Fascia D  da L. 24.000.001     (Euro 12.394,96)  a L.                        
30.000.000  (Euro 15.493,70)  non inferiore al 30%                           
Per le famiglie con presenza di un solo componente, ai fini del                 
calcolo del reddito ISEE si applica il parametro previsto dal DLgs              
109/98 aumentato dello 0,25 in presenza di uno dei seguenti                     
requisiti:                                                                      
- eta' superiore a 65 anni;                                                     
- contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto,                        
conciliazione giudiziale o separazione legale;                                  
- aumento superiore al 100% del canone annuo in seguito a rinnovo del           
contratto di locazione.                                                         
Art. 4                                                                          
Entita' del contributo                                                          
Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone, al             
netto degli oneri accessori, sul reddito ISE (Indicatore della                  
situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98:                       
- Fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per             
un massimo di Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28);                                   
- Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 18% per             
un massimo di Lire 4.500.000 (Euro 2.324,05);                                   
- Fascia C: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per             
un massimo di Lire 3.500.000 (Euro 1.807,59);                                   
- Fascia D: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 30% per             
un massimo di Lire 2.500.000 (Euro 1.291,14).                                   
L'importo del contributo e' proporzionale ai mesi di validita' del              
contratto di locazione.                                                         
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo              
del contributo.                                                                 
La decorrenza e' cosi' articolata:                                              
- 1 gennaio per le domande presentate nel bimestre 15 febbraio-15               
aprile;                                                                         
- 1 luglio per le domande presentate nel bimestre 1 settembre-30                
ottobre.                                                                        
Art. 5                                                                          
Certificazione                                                                  
Ai sensi della Legge 15/68 e del DPR 403/98, i requisiti per                    
l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono                   
comprovati con dichiarazione sostitutiva secondo il modello                     
predisposto dal Comune.                                                         
Art. 6                                                                          
Bandi comunali                                                                  
L'apertura dei bandi pubblici indetta dai Comuni e' articolata nel              
seguente modo:                                                                  
- dal 15 febbraio al 15 aprile;                                                 
- dall'1 settembre al 30 ottobre.                                               
La riapertura dei bandi dell'1 settembre e' subordinata alle                    
disponibilita' finanziarie e previa comunicazione della Regione da              
effettuarsi con congruo anticipo.                                               
Art. 7                                                                          
Istruttoria domande e procedure di erogazione                                   
di competenza dei Comuni:                                                       
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del                  
possesso dei requisiti previsti;                                                
- procedere a verifica prima dell'erogazione del contributo, in                 
presenza di reddito ISE inferiore al canone annuo, della effettiva              
situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi                
sociali o altra struttura comunale demandata;                                   
- definire i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi;               
- quantificare il contributo differenziato per Fasce e suddiviso                
nella quota regionale pari all'85% e nella quota comunale pari al               
15%;                                                                            
- inviare al Servizio Qualita' edilizia della Regione Emilia-Romagna            
entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dei bandi i seguenti dati            
suddivisi per Fasce:                                                            
1) il numero delle domande;                                                     
2) l'importo del contributo da erogare diviso nella quota regionale e           
comunale.                                                                       
I Comuni che non invieranno tali dati entro i termini di cui sopra              
saranno esclusi dalla ripartizione delle risorse:                               
- trasmettere a consuntivo al Servizio Qualita' edilizia della                  
Regione Emilia-Romagna l'atto del Dirigente comunale contenente:                
1) l'importo complessivamente liquidato diviso nella quota regionale            
e comunale;                                                                     
2) gli estremi identificativi dei beneficiari;                                  
3) l'importo relativo ai singoli beneficiari diviso nella quota                 
regionale e comunale.                                                           
di competenza della Regione:                                                    
- trasferire al Tesoriere comunale la quota regionale di contributo;            
- effettuare il monitoraggio degli interventi.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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