DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 dicembre 1999, n. 1320
Criteri attuativi del Fondo nazionale per la locazione di cui all'art. 11 della Legge 431/98 e conseguenti modifiche alle deliberazioni del Consiglio regionale 23/11/1995, n. 167 e 3/7/1996, n. 360 in materia di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica (proposta della Giunta regionale in data 30 novembre 1999, n. 2278)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la deliberazione progr. n. 2278, in data 30 novembre 1999,
con cui la Giunta regionale ha assunto l'iniziativa per i criteri
attuativi del Fondo nazionale per la locazione di cui all'art. 11
della Legge 431/98 e conseguenti modifiche alle deliberazioni del
Consiglio regionale 23/11/1995, n. 167 e 3/7/1996, n. 360 in materia
di canoni di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
preso atto:
- delle modificazioni apportate sulla predetta proposta dalla
Commissione consiliare "Territorio e Ambiente", in sede preparatoria
e referente al Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 14917 in
data 10 dicembre 1999;
- e, inoltre, delle modifiche introdotte da emendamenti presentati ed
accolti nel corso della discussione di Consiglio;
visti:
- l'art. 11 della Legge 431/98 recante "Disciplina delle locazioni e
del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo";
- il decreto del Ministro dei Lavori pubblici del 7 giugno 1999
recante "Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei
contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo
nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di
cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e criteri per la
determinazione degli stessi";
- la deliberazione del CIPE del 30 giugno 1999 recante "Legge 431/98:
riparto risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle
abitazioni in locazione";
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici Div. II Sez. II prot.
n. 2531 del 21/9/1999 che ha trasferito alla Regione Emilia-Romagna
per l'anno 1999 la quota di fondi presenti nel Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il DLgs n. 109 del 1998 recante "Definizione dei criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della
Legge 27 dicembre 1997, n.449";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999,
n. 221, contenente disposizioni attuative del DLgs 109/98;
- la Legge 15/68 e il DPR 403/98 contenenti disposizioni in materia
di certificazioni amministrative;
- la L.R. 12/84 e successive modificazioni in materia di
assegnazioni, gestione, decadenza e disciplina dei canoni degli
alloggi di edilizia pubblica;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 maggio 1996, n.
1067, e successive modificazioni, attuativa dell'art. 37, comma 2,
della L.R. 12/84;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 167 del 23 novembre
1995 e n. 360 del 3 luglio 1996, in materia di canoni degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica;
premesso che:
- l'art. 11 della Legge 431/98, prevede l'istituzione presso il
Ministero dei Lavori pubblici del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di seguito denominato
Fondo, e stabilisce, al comma 7, che le Regioni ripartiscono fra i
Comuni le risorse e, al comma 8, che i Comuni definiscano l'entita' e
le modalita' di erogazione dei contributi in oggetto individuando con
appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono
beneficiarne;
- il Ministero dei Lavori pubblici, con decreto del 7 giugno 1999
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/7/1999, ha definito
i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi di cui sopra e i criteri per la determinazione
dell'entita' dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione, al
netto degli oneri accessori, e che lo stesso decreto definisce che le
Regioni e i Comuni, qualora concorrano con proprie risorse alla
realizzazione degli interventi, possono stabilire ulteriori
articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenza del
canone piu' favorevoli;
- il CIPE, con deliberazione del 30 giugno 1999 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15/9/1999, ha provveduto alla
attribuzione alla Regione Emilia-Romagna della quota delle risorse
presenti nel Fondo nazionale costituito presso il Ministero dei
Lavori pubblici relativa all'anno 1999 e pari a 51,564 miliardi di
lire (pari a milioni di Euro 26,631);
- il decreto del Ministero dei Lavori pubblici Div. II Sez. II prot.
n. 2531 del 21/9/1999 ha trasferito alla Regione per l'anno 1999 la
quota di fondi presenti nel Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il DLgs 109/98 individua criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi
sociali o assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o
comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche e che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 maggio 1999, n. 221, contiene disposizioni attuative;
- la Legge 15/68 e il DPR 403/98 contengono disposizioni in materia
di certificazioni amministrative;
- la delibera della Giunta regionale del 22 maggio 1996, n.1067, e
successive modificazioni, attuativa dell'art. 37, L.R. 12/84 e
successive modificazioni, contiene disposizioni attuative relative
all'istituzione e al funzionamento del Fondo sociale regionale;
- le deliberazioni del Consiglio regionale n. 167 del 23 novembre
1995 e n. 360 del 3 luglio 1996, contengono disposizioni in materia
di canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
considerato che in attuazione delle disposizioni statali vigenti
sopracitate si rende necessario disciplinare le modalita' di
funzionamento e di erogazione del Fondo sia per quanto concerne la
fase di prima applicazione relativa all'anno 2000, sia in relazione
all'impostazione generale contenuta nell'apposito allegato "A" "Norme
per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione", parte integrante del
presente atto, individuando i seguenti punti:
- le modalita' di partecipazione al Fondo da parte dei Comuni e della
Regione;
- l'individuazione di fasce di beneficiari sulla base delle classi di
reddito e delle percentuali di incidenza del canone sul reddito;
- la determinazione dei requisiti per l'accesso al contributo e le
modalita' di certificazione del possesso degli stessi;
- l'articolazione dell'entita' dei contributi e la loro attribuzione
differenziata in relazione alla fascia di collocazione dei
beneficiari, allo scopo di rapportare la spesa contributiva con le
risorse disponibili e di privilegiare nel contempo le fasce piu'
deboli (Fascia "A" e "B" di cui all'allegato "A" alla presente
deliberazione), garantendo loro la priorita' e l'erogazione del
contributo nella percentuale massima possibile;
- le modalita' procedurali di ripartizione e di trasferimento delle
risorse dalla Regione ai Comuni;
ritenuto inoltre:
- di determinare la quota parte regionale di partecipazione al Fondo
in una percentuale del monte canoni degli alloggi erp e non erp di
proprieta' degli IACP, utilizzabile per i soggetti in attesa di
assegnazione di alloggio erp;
- di determinare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in
una percentuale del contributo erogabile;
dato atto che, in seguito all'attivazione del Fondo la cui decorrenza
e' fissata all'1/1/2000, viene a cessare l'operativita' del Fondo
sociale regionale di cui alla deliberazione 22 maggio 1996, n. 1067,
e successive modificazioni, fatte salve le operazioni di gestione
ancora in essere alla stessa data;
valutato pertanto che, in seguito all'attivazione del Fondo di cui
all'art. 11 della Legge 431/98, si rende necessario apportare alcune
modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre
1995, n. 167, e alla deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio
1996, n. 360, in materia di canoni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, laddove prevedono l'intervento del Fondo
sociale regionale di cui alla deliberazione 22 maggio 1996, n. 1067,
e successive modificazioni e conseguentemente stabilire la decorrenza
di tali modifiche;
ritenuto di conseguenza di modificare le seguenti deliberazioni del
Consiglio regionale secondo i criteri di seguito esposti:
1) n. 167 del 23 novembre 1995: - Fascia A: la attribuzione ai Comuni
della facolta' di esonerare gli assegnatari a canone simbolico dal
pagamento del canone con detrazione di tale importo dalle entrate da
canoni, in luogo dell'intervento del Fondo sociale di cui all'art. 37
della L.R. 12/84 e successive modificazioni; - Fascia B1: la
fissazione del limite massimo del canone nella misura del 12% del
reddito complessivo;
2) n. 360 del 3 luglio 1996: - Fascia B2: la fissazione del limite
massimo del canone nella misura del 14% del reddito complessivo;
visto il Decreto del Ministero dei Lavori pubblici Div. II Sez. II
prot. n. 2531 del 21/9/1999 che ha trasferito alla Regione per l'anno
1999 la quota di fondi presenti nel Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
a) di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 11 della Legge n.
431 del 1998 allo scopo di erogare contributi integrativi ai
conduttori per il pagamento dei canoni di locazione con decorrenza
1/1/2000, mediante le direttive specifiche del presente atto e le
disposizioni generali contenute nell'allegato "A" "Norme per il
funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione", che ne costituisce parte integrante;
b) di stabilire che nella ripartizione delle risorse ai Comuni si
procedera' con priorita' relativamente al fabbisogno delle fasce A) e
B) di cui all'art. 3 dell'allegato "A" e in subordine relativamente
al fabbisogno delle fasce C) e D) alle quali verranno concesse
risorse eventualmente ridotte in misura proporzionale alle
disponibilita' residue;
c) di determinare nell'aliquota del 5% del monte canoni degli alloggi
di proprieta' degli IACP la quota parte regionale di partecipazione
al Fondo, demandando a successivo provvedimento della Giunta
regionale la definizione delle modalita' relative all'accertamento e
all'utilizzo di tale aliquota;
d) di determinare la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in
una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%
eventualmente aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale;
e) di far cessare, per le ragioni espresse in premessa,
l'operativita' del Fondo sociale regionale di cui alla deliberazione
22 maggio 1996, n. 1067, e successive modificazioni con decorrenza
1/1/2000 fatte salve le operazioni di gestione ancora in essere alla
stessa data;
f) di modificare le seguenti deliberazioni del Consiglio regionale,
con decorrenza 1/1/2000, come di seguito specificato laddove e'
previsto l'intervento del Fondo sociale regionale di cui alla
deliberazione 22 maggio 1996, n. 1067:
1) n. 167 del 23 novembre 1995: - punto 3) Fascia A): "Assegnatari
non percettori di reddito o percettori di reddito non computabile ai
sensi dell'art. 41: canone simbolico di Lire 25.000 mensili
aggiornabile dal Consiglio regionale. I Comuni individuano i soggetti
a canone simbolico che possono essere esonerati dal pagamento del
canone con detrazione di tale importo dalle entrate da canoni"; -
punto 5 bis): "di stabilire che l'ammontare del canone determinato ai
sensi del precedente punto 3, Fascia B1), non possa superare comunque
il 12% del reddito complessivo determinato con le stesse modalita'
per la collocazione nella predetta fascia";
2) n. 360 del 3 luglio 1996: - punto 2): "di stabilire che
l'ammontare del canone determinato per la fascia B2), ai sensi del
punto 3 della deliberazione del Consiglio regionale 23 novembre 1995,
n. 167, non possa superare comunque il 14% del reddito imponibile
complessivo";
g) di demandare a successivo provvedimento della Giunta regionale la
ripartizione delle risorse a favore dei Comuni richiedenti, in
attuazione delle disposizioni di cui al punto b), l'eventuale
rimodulazione delle fasce e dei contributi, nonche' l'apertura dei
successivi bandi, in relazione all'andamento della domanda, della
spesa e della disponibilita' di ulteriori risorse;
h) di demandare a successivo provvedimento del Direttore generale
dell'Area competente l'impegno e la liquidazione della spesa;
i) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
ALLEGATO A
Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione
Art. 1
Finalita'
Il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di
seguito denominato Fondo, e' finalizzato alla concessione di
contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di
locazione.
Art. 2
Risorse
Confluiscono sul Fondo:
a) risorse dello Stato;
b) risorse regionali;
c) risorse comunali.
Art. 3
Beneficiari
Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data
della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti
requisiti:
- cittadinanza italiana;
- cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;
- cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per
gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di
soggiorno ai sensi degli artt. 5 e 7 della Legge 6 marzo 1998, n. 40;
- titolarita' di un contratto di locazione ad uso abitativo primario
per un alloggio sito nel comune presso il quale viene presentata la
domanda, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente
registrato presso l'Ufficio del Registro, nonche' residenza nel
comune in cui viene presentata la domanda di cui sopra;
- non essere assegnatario di un alloggio erp;
- non essere titolare di diritti di proprieta', usufrutto, uso o
abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare
ai sensi della Tabella A della L.R. 12/84 e successive modificazioni;
- patrimonio mobiliare familiare non superiore a Lire 30.000.000
(Euro 15.493,70) al netto della franchigia di Lire 50.000.000 (Euro
25.822,84) ai sensi del DLgs 109/98;
- reddito ISE (Indicatore della situazione economica), calcolato ai
sensi del DLgs 109/98, non superiore a Lire 50.000.000 (Euro
25.822,84);
- canone di locazione mensile, al netto degli oneri accessori, non
superiore ai limiti di seguito indicati:
Comune Canone massimo mensile
inferiore a 20.000 abitanti L. 1.200.000 (Euro 619,74)
compreso tra 20.000 e 200.000 abitanti L. 1.500.000 (Euro
774,68)
superiore a 200.000 abitanti e L. 1.800.000 Comuni capoluogo
(Euro 929,62)
- reddito ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) e
incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul reddito ISE
(Indicatore della situazione economica), calcolati ai sensi del DLgs
109/98, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia Reddito ISEE Incidenza canone/reddito ISE
Fascia A fino a L. 12.000.000 non inferiore al 14% (Euro
6.197,48)
Fascia B da L. 12.000.001 (Euro 6.197,48) a L. 18.000.000
(Euro 9.296,22) non inferiore al 18%
Fascia C da L. 18.000.001 (Euro 9.296,22) a L. 24.000.000
(Euro 12.394,96) non inferiore al 24%
Fascia D da L. 24.000.001 (Euro 12.394,96) a L.
30.000.000 (Euro 15.493,70) non inferiore al 30%
Per le famiglie con presenza di un solo componente, ai fini del
calcolo del reddito ISEE si applica il parametro previsto dal DLgs
109/98 aumentato dello 0,25 in presenza di uno dei seguenti
requisiti:
- eta' superiore a 65 anni;
- contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto,
conciliazione giudiziale o separazione legale;
- aumento superiore al 100% del canone annuo in seguito a rinnovo del
contratto di locazione.
Art. 4
Entita' del contributo
Il contributo e' calcolato sulla base dell'incidenza del canone, al
netto degli oneri accessori, sul reddito ISE (Indicatore della
situazione economica) calcolato ai sensi del DLgs 109/98:
- Fascia A: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 14% per
un massimo di Lire 5.000.000 (Euro 2.582,28);
- Fascia B: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 18% per
un massimo di Lire 4.500.000 (Euro 2.324,05);
- Fascia C: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 24% per
un massimo di Lire 3.500.000 (Euro 1.807,59);
- Fascia D: il contributo e' tale da ridurre l'incidenza al 30% per
un massimo di Lire 2.500.000 (Euro 1.291,14).
L'importo del contributo e' proporzionale ai mesi di validita' del
contratto di locazione.
Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo
del contributo.
La decorrenza e' cosi' articolata:
- 1 gennaio per le domande presentate nel bimestre 15 febbraio-15
aprile;
- 1 luglio per le domande presentate nel bimestre 1 settembre-30
ottobre.
Art. 5
Certificazione
Ai sensi della Legge 15/68 e del DPR 403/98, i requisiti per
l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono
comprovati con dichiarazione sostitutiva secondo il modello
predisposto dal Comune.
Art. 6
Bandi comunali
L'apertura dei bandi pubblici indetta dai Comuni e' articolata nel
seguente modo:
- dal 15 febbraio al 15 aprile;
- dall'1 settembre al 30 ottobre.
La riapertura dei bandi dell'1 settembre e' subordinata alle
disponibilita' finanziarie e previa comunicazione della Regione da
effettuarsi con congruo anticipo.
Art. 7
Istruttoria domande e procedure di erogazione
di competenza dei Comuni:
- procedere all'istruttoria delle domande ed alla verifica del
possesso dei requisiti previsti;
- procedere a verifica prima dell'erogazione del contributo, in
presenza di reddito ISE inferiore al canone annuo, della effettiva
situazione economica e sociale del richiedente tramite i servizi
sociali o altra struttura comunale demandata;
- definire i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi;
- quantificare il contributo differenziato per Fasce e suddiviso
nella quota regionale pari all'85% e nella quota comunale pari al
15%;
- inviare al Servizio Qualita' edilizia della Regione Emilia-Romagna
entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura dei bandi i seguenti dati
suddivisi per Fasce:
1) il numero delle domande;
2) l'importo del contributo da erogare diviso nella quota regionale e
comunale.
I Comuni che non invieranno tali dati entro i termini di cui sopra
saranno esclusi dalla ripartizione delle risorse:
- trasmettere a consuntivo al Servizio Qualita' edilizia della
Regione Emilia-Romagna l'atto del Dirigente comunale contenente:
1) l'importo complessivamente liquidato diviso nella quota regionale
e comunale;
2) gli estremi identificativi dei beneficiari;
3) l'importo relativo ai singoli beneficiari diviso nella quota
regionale e comunale.
di competenza della Regione:
- trasferire al Tesoriere comunale la quota regionale di contributo;
- effettuare il monitoraggio degli interventi.