REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 1999, n. 2534

Revisione, aggiornamento e integrazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 724 del 16 aprile 1996 "Direttive per l'attuazione di un sistema di contabilita' per centri di costo nelle Aziende per il diritto allo studio universitario (ADSU) della regione Emilia-Romagna"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto:                                                                          
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi                
universitari";                                                                  
- il DPCM 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli           
studi universitari, ai sensi dell'art. 4 della Legge 2 dicembre 1991,           
n. 390" e successive modificazioni, in particolare l'art. 8, commi 2            
e 3, che demanda alle Regioni il compito di contenere i costi di                
gestione dei servizi erogati e di provvedere ad introdurre, negli               
organismi regionali di gestione per il diritto allo studio                      
universitario, sistemi di controllo di gestione che consentano                  
un'attribuzione dei costi per ciascun centro di spesa;                          
- la L.R. 24 dicembre 1996, n. 50 "Disciplina del diritto allo studio           
universitario. Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della            
L.R. 19 luglio 1991, n. 20" ed in particolare l'art. 5 che prevede              
l'istituzione delle Aziende regionali per il diritto allo studio                
universitario (ARDSU), quali Enti dipendenti dalla Regione, dotati di           
personalita' giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale che            
gestiscono gli interventi per il diritto allo studio universitario,             
applicando criteri di economicita' ed efficienza al fine di                     
consentire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici e              
l'art. 23 che prevede l'adozione da parte delle ARDSU di un sistema             
di controllo di gestione e una contabilita' per centri di costo;                
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 724 del 16                
aprile 1996 "Direttive per l'attuazione di un sistema di contabilita'           
per centri di costo nelle Aziende per il diritto allo studio                    
universitario (ADSU) della regione Emilia-Romagna", con la quale la             
Regione ha promosso nelle ARDSU una sperimentazione per l'avvio di un           
nuovo sistema contabile in grado di quantificare i costi dei servizi            
erogati, per una graduale razionalizzazione della spesa nell'ambito             
del diritto allo studio universitario, che qui si intende                       
integralmente riportata e fatta propria, salvo le modifiche e le                
integrazioni che con la presente deliberazione si andranno ad                   
apportare;                                                                      
considerato che le direttive di cui alla delibera sopracitata erano             
state impartite sulla base della L.R. 19 ottobre 1990,  n.46,                   
successivamente abrogata dalla L.R. 50/96 e che nel frattempo le                
ARDSU hanno sperimentato ed adottato la contabilita'                            
economico-patrimoniale ed analitica per centri di costo accanto a               
quella finanziaria, a seguito anche della partecipazione da parte dei           
referenti delle ARDSU e del Servizio regionale competente a due corsi           
di formazione appositamente organizzati in materia di contabilita'              
economica per centri di costo e controllo di gestione realizzati dal            
dott. Remo Basini della Societa' Kentron Srl di Modena;                         
considerato che, al fine di coordinare ed orientare l'azione delle              
ARDSU nell'introduzione del controllo di gestione per rendere                   
possibile l'uniformita' di rilevazione dei dati quantitativi e dei              
costi dei vari servizi erogati dalle Aziende, per la revisione e                
l'aggiornamento delle direttive il Servizio regionale competente ha             
richiesto il contributo, la collaborazione e l'esperienza dei                   
funzionari delle ARDSU esperti in materia e si e' avvalso del                   
supporto formativo del dott. Remo Basini e che per il monitoraggio              
dello stato di avanzamento del sistema del controllo gestionale, la             
Regione attivera' un gruppo di lavoro misto, composto da funzionari             
delle ARDSU e da collaboratori del Servizio regionale competente;               
ritenuto che gli obiettivi del controllo di gestione nelle ARDSU                
sono:                                                                           
- realizzare un sistema di controllo che abbia lo scopo di misurare a           
quali costi vengono forniti i servizi;                                          
- realizzare un sistema di procedure di reporting che permetta di               
conoscere l'andamento economico della gestione delle singole ARDSU,             
di effettuare confronti temporali e che supporti la funzione di                 
programmazione della Regione su dati certi ed oggettivi;                        
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive per l'esercizio delle funzioni dirigenziali;                          
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
dell'Area Formazione professionale e lavoro, dott.ssa Cristina                  
Balboni, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi di             
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 2541/95;             
dato atto inoltre del parere favorevole espresso dalla Responsabile             
del Servizio Scuola, Universita' e Integrazione dei Sistemi                     
formativi, dott.ssa Cristina Bertelli, in merito alla regolarita'               
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, comma 6,            
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;                                             
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di integrare ed aggiornare le direttive per l'attuazione del                 
controllo di gestione nelle ARDSU di cui alla deliberazione della               
Giunta regionale n. 724 del 16 aprile 1996 "Direttive per                       
l'attuazione di un sistema di contabilita' per centri di costo nelle            
Aziende per il diritto allo studio universitario dell'Emilia-Romagna"           
che qui si intende integralmente richiamata, con le modifiche                   
riportate nell'Allegato A e le schede di rilevazione dati di cui                
all'Allegato B, che costituiscono parti integranti della presente               
deliberazione;                                                                  
b) di impartire, quindi, per le motivazioni espresse in premessa e              
che qui si intendono integralmente riportate, le nuove direttive per            
l'attuazione del controllo di gestione nelle ARDSU quali risultano              
dalla lettura combinata della deliberazione  n.724 del 1996 e della             
presente deliberazione;                                                         
c) di stabilire che le direttive, riformulate con la presente                   
deliberazione, entrano in vigore dall'1 gennaio 2000;                           
d) di prevedere l'invio dei dati rilevati dalle ARDSU al Servizio               
Scuola, Universita' e Integrazione dei Sistemi formativi                        
dell'Assessorato al Lavoro, Formazione, Scuola e Universita', con               
cadenza annuale per quanto riguarda le schede di rilevazione dati e             
con cadenza trimestrale per le schede di reporting, entrambe                    
contenute all'interno dell'Allegato B, parte integrante della                   
presente deliberazione;                                                         
e) di stabilire l'utilizzo, da parte del Servizio regionale                     
competente, delle informazioni generate dal sistema di controllo di             
gestione, nel rispetto dell'autonomia gestionale propria delle ARDSU,           
ai fini di:                                                                     
- conoscere l'andamento economico della gestione delle singole ARDSU,           
con particolare riguardo verso i costi dei servizi erogati e                    
dell'efficienza della gestione, effettuando confronti temporali;                
- supportare la funzione di programmazione della Regione sulla base             
di dati certi ed oggettivi;                                                     
f) di stabilire che con apposita determinazione del Direttore                   
generale competente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 18 agosto 1984,           
n. 44 cosi' come modificato dall'art. 15, comma 3 della L.R. 16                 
gennaio 1997, n. 2, si provvedera' alla costituzione di un gruppo di            
lavoro Regione/ARDSU per il monitoraggio dello stato di avanzamento             
del sistema di controllo gestionale;                                            
g) di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, affinche'                    
costituisca oggetto della massima diffusione.                                   
ALLEGATO A                                                                      
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE DI UN                 
SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE NELLE ARDSU DELLA REGIONE                      
EMILIA-ROMAGNA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N.              
724 DEL 16 APRILE 1996                                                          
Premessa                                                                        
Si richiamano i principi fondamentali contenuti nella premessa della            
deliberazione 724/96, specificando che, negli anni dal '96 ad oggi,             
l'Assessorato al Lavoro, Formazione, Scuola e Universita' della                 
Regione Emilia-Romagna ha organizzato due interventi formativi                  
rivolti ai collaboratori delle ARDSU di cui il primo, svoltosi nel              
secondo semestre del 1997, rivolto esclusivamente al personale                  
amministrativo delle Aziende e il secondo, tenutosi nel primo                   
semestre '99, rivolto anche alle altre funzioni aziendali.                      
Tali interventi formativi hanno fornito un contributo importante                
all'avvio del processo di introduzione del controllo di gestione                
all'interno delle ARDSU, costituendo un supporto tecnico per le fasi            
di implementazione del controllo di gestione e garantendo un certo              
grado di uniformita' e di omogeneita' fra le diverse Aziende rispetto           
allo sviluppo dell'intero processo.                                             
Gli interventi formativi hanno, infatti, comportato da un lato la               
riorganizzazione amministrativo-contabile delle Aziende attraverso              
l'introduzione della contabilita' economico-patrimoniale ed analitica           
per centri di costo, accanto a quella finanziaria, e dall'altro la              
definizione di indicatori di efficienza ed efficacia specifici per              
l'attivita' svolta dalle ARDSU nonche' l'individuazione dei                     
presupposti organizzativi e delle procedure di rilevamento dei dati             
per la realizzazione di un sistema di reporting periodico per la                
concreta attuazione del controllo di gestione.                                  
I corsi si sono collocati all'interno del processo di ridefinizione e           
di riorganizzazione delle ARDSU della Regione Emilia-Romagna che, con           
l'entrata in vigore della L.R. n. 50 del 24 dicembre 1996 e tenuto              
conto di quanto previsto dalle direttive regionali in materia di cui            
alla delibera 724/96, hanno consentito di adeguare e riorganizzare              
l'intero impianto amministrativo/contabile al fine di permettere la             
sistematica rilevazione di alcuni indicatori di attivita'.                      
Le presenti direttive per l'attuazione del controllo di gestione,               
cosi' aggiornate e modificate con la presente deliberazione, a                  
seguito della sperimentazione effettuata dalle ARDSU, saranno                   
accompagnate da un'azione di monitoraggio condotta da un Gruppo di              
lavoro da costituire, coordinato dalla Regione, composto da                     
rappresentanti dell'Assessorato al Lavoro, Formazione, Scuola e                 
Universita' e da rappresentanti delle ARDSU.                                    
Tale Gruppo di lavoro avra' il compito di riunirsi periodicamente con           
l'intento di:                                                                   
a) monitorare la corretta applicazione delle direttive, in                      
particolare il rispetto delle procedure e dei criteri di rilevazione            
indicati;                                                                       
b) studiare i problemi procedurali emergenti e suggerire idonee                 
soluzioni attraverso il confronto delle esperienze fatte nelle varie            
Aziende in materia di sistema informativo aziendale e di concreta               
attuazione del controllo di gestione.                                           
Le soluzioni adottate dal Gruppo di lavoro relativamente a casi e               
fattispecie attinenti alle presenti direttive, saranno considerate              
valide per tutte le ARDSU.                                                      
Per la stesura del presente atto si e' adottata una metodologia di              
verifica ed attualizzazione dei contenuti della deliberazione 724/96,           
di cui si sono richiamati i capitoli dell'Allegato A. Per ciascuno di           
essi si sono apportati gli stralci e le integrazioni e/o                        
modificazioni ritenute necessarie; pertanto il testo delle nuove                
direttive deriva dalla lettura combinata della delibera 724/96 e                
della presente deliberazione.                                                   
Cap. 1 - Le caratteristiche del sistema di contabilita' analitica per           
centri di costo nelle ARDSU della regione Emilia-Romagna                        
Si confermano i principi fondamentali riportati nel capitolo omonimo            
della delibera 724/96, precisando che il sistema di organizzazione e            
di rilevazione dei dati deve permettere di calcolare il costo totale            
unitario dei servizi erogati dalle Aziende.                                     
Per costo totale o pieno di un servizio si intende quello composto              
da:                                                                             
1) costi diretti comprendenti gli oneri di diretta imputazione cioe'            
le voci di costo direttamente riconducibili al singolo centro di                
costo (utenze, personale, manutenzione ordinaria, ecc.);                        
2) costi fissi indiretti del servizio stesso;                                   
3) quote dei costi fissi generali relativi ai servizi trasversali               
(Direzione, Economato, Bilancio, Personale e Affari generali,                   
Controllo di gestione, ecc.), di supporto a quelli esterni (Servizio            
Abitativo, Ristorazione, Benefici, ecc.), che sono sostenuti                    
contemporaneamente per piu' centri di costo e dei quali dovra'                  
esserne considerata solo una quota-parte.                                       
Il criterio di ripartizione del costo totale dei servizi trasversali            
(costi fissi generali) e' basato sul rapporto fra il costo del lavoro           
afferente al singolo servizio rispetto al totale del costo del lavoro           
sostenuto dall'Azienda per i servizi trasversali. Per costo del                 
lavoro si intende il costo globale comprensivo di stipendi,                     
contributi, oneri accessori ecc.                                                
A titolo di esempio la ripartizione avviene pertanto nel modo                   
seguente:                                                                       
Costo totale  Costo del lavoro  Percentuale di ripartizione   del               
lavoro dei  afferente al singolo  del costo totale deiservizi                
trasversali  servizio  servizi trasversali                                      
  A) 30  A) 30%                                                                 
100  B) 20  B) 20%                                                              
  C) 50  C) 50%                                                                 
Concorrono alla determinazione dei costi totali diretti anche i costi           
sostenuti per l'acquisto degli arredi e delle attrezzature                      
specifiche, considerando solo le quote di ammortamento calcolate in             
modo differenziato in base alla tipologia dei beni.                             
Nel computo dei costi, vanno tenuti in considerazione anche i costi             
riguardanti l'utilizzo di beni di proprieta' o comunque in possesso             
delle ARDSU, a fronte dei quali non corrispondono uscite di tipo                
finanziario (costi figurativi). In precedenza, tali costi non                   
venivano inseriti in bilancio perche' non venivano percepiti come               
costi reali per l'azienda; di tali costi si trattera' piu' avanti nel           
paragrafo sui beni a fecondita' ripetuta.                                       
1.1 Piano regionale dei centri di costo e di ricavo                             
Si conferma la validita' dei contenuti e degli elenchi di centri di             
costo e di ricavo e di fattori produttivi di cui ai paragrafi 1.1,              
1.2, 1.3 e 1.4 della delibera 724/96, con le precisazioni e gli                 
aggiornamenti sotto riportati.                                                  
Le ARDSU dovranno quindi adattare il proprio Piano dei centri di                
costo e l'elenco dei fattori produttivi, alla luce delle nuove                  
esigenze introdotte dalla L.R. 50/96 (trasferimento del personale,              
trasferimento dei beni immobili e mobili, ecc.) e delle specificita'            
di ciascuna Azienda.                                                            
La configurazione dei centri di costo e' strettamente legata                    
all'assetto organizzativo dell'Azienda, pertanto anche il Piano dei             
conti, cosi' come i centri di costo, ne sono la diretta conseguenza.            
Le ARDSU dovranno percio' trasmettere al Servizio regionale                     
competente, prima dell'invio del primo report dell'anno 2000, da                
effettuare entro il 30 luglio 2000, la descrizione dell'impianto                
contabile realizzato nell'ottica del controllo di gestione.                     
L'elenco dei centri di costo e di ricavo, di cui alla delibera                  
724/96, viene modificato eliminando il centro di costo n. 04                    
"Gestione diretta mense", in quanto le ARDSU non dispongono piu' di             
mense a gestione diretta.                                                       
Per quanto riguarda l'elenco dei fattori produttivi di cui al                   
paragrafo 1.3 della delibera sopra citata, non figureranno piu' i               
costi figurativi del personale, in quanto dall'1 maggio 1999 il                 
trattamento economico del personale viene erogato direttamente dalle            
ARDSU: tale costo si configura pertanto costo reale a tutti gli                 
effetti. Per la stessa motivazione viene eliminato il punto c) del              
paragrafo 1.4 della delibera 724/96.                                            
Ai fini della rilevazione dei costi del personale dipendente a tempo            
indeterminato, determinato o a part-time, vengono indicate di seguito           
le voci principali che compongono tale costo e che dovranno essere              
rilevate per ogni qualifica e/o livello, salvo modifiche e/o                    
integrazioni dettate da nuove esigenze, che vanno a sostituire quelle           
previste al paragrafo 1.3 della delibera 724/96:                                
- stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale compresi           
gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali;                         
- compensi per lavoro straordinario;                                            
- buoni mensa;                                                                  
- indennita' di missione e rimborso spese di trasporto;                         
- spese per la corresponsione del salario accessorio;                           
- IRAP sulle retribuzioni del personale dipendente;                             
- spese per la formazione e l'aggiornamento del personale;                      
- ogni altra indennita' legata al rapporto di lavoro.                           
Il livello minimo di aggregazione delle informazioni a cui dovranno             
attenersi le Aziende nella predisposizione del Piano aziendale dei              
centri di costo dovra' riguardare i seguenti servizi:                           
1) Servizio produzione graduatorie ed erogazione borse di studio                
(comprensivo dei progetti per studenti invalidi e/o portatori di                
handicap, per studenti stranieri, per contributi straordinari, ecc.);           
2) Servizio Abitativo;                                                          
3) Servizio Ristorazione;                                                       
4) Servizio Orientamento al lavoro;                                             
5) Servizi Scambi culturali;                                                    
6) altri servizi.                                                               
Le ARDSU che curano i servizi per il diritto allo studio                        
universitario per sedi universitarie decentrate e/o a modello di rete           
di sedi, dovranno produrre le stesse informazioni anche per i servizi           
erogati a favore di tali sedi, tenendole distinte dal resto.                    
Cap. 2 - I criteri di rilevazione dei diversi fattori produttivi                
Si richiamano i principi enunciati ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4             
della delibera 724/96.                                                          
Per quanto riguarda il paragrafo 2.2 "I beni a fecondita' ripetuta",            
si precisa che per la determinazione dei costi dei beni immobili di             
proprieta' delle ARDSU e dei beni immobili non di proprieta' per i              
quali le ARDSU non corrispondono un fitto passivo, occorre fare                 
riferimento ad una quota di ammortamento pari al 3% del valore del              
bene, per la determinazione del quale, qualora non sia disponibile il           
dato del relativo costo, occorrera' fare riferimento al valore da               
determinarsi ai fini ICI (rendita catastale rivalutata).                        
Le spese di ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative ai           
beni immobili dovranno essere capitalizzate ed ammortizzate con le              
aliquote previste per il bene al quale si riferiscono; per spese di             
manutenzione straordinaria si intendono quelle rivolte ad                       
incrementare in maniera rilevante il valore dell'immobile stesso                
rispetto allo stato in cui si trova in un determinato momento a                 
differenza di quelle di tipo ordinario che hanno come finalita'                 
quella di ripristinare il normale stato di funzionamento venuto meno            
a seguito dell'usura data dal suo utilizzo.                                     
Le spese di adattamento e di ristrutturazione in quanto manutenzione            
straordinaria su beni immobili non di proprieta' in uso alle ARDSU a            
titolo di comodato e locazione vanno comunque capitalizzate e                   
ammortizzate in funzione della durata residua del bene desunta dal              
titolo di possesso.                                                             
Per i beni in comodato gratuito rispetto ai quali non viene                     
corrisposto alcun canone di locazione si calcola un canone annuo                
figurativo corrispondente alla quota di ammortamento del 3% sul                 
valore determinato ai fini ICI.                                                 
Per quanto concerne la determinazione dell'ammortamento di tutti gli            
altri beni mobili occorre fare riferimento al costo di acquisto del             
bene; i coefficienti minimi da applicare su base annua sono i                   
seguenti:                                                                       
- autovetture, motoveicoli e simili: 25%                                        
- macchine elettroniche, elettromeccaniche, computers, sistemi                  
elettronici: 20%                                                                
- mobili e arredi per ufficio: 12%                                              
- mobili e arredi per strutture di servizio: 15%                                
- teleria e materassi: 30%                                                      
- attrezzature specifiche (cucine, frigoriferi, ecc.): 12%.                     
Il paragrafo 2.4 "Oneri figurativi del personale" e' superato in                
quanto dall'1 maggio 1999 il personale e' stato trasferito alle ARDSU           
e il trattamento economico viene erogato direttamente dalle stesse              
Aziende; pertanto il costo del personale, comprensivo degli oneri               
diretti ed accessori, non e' piu' figurativo ma e' reale, e' rilevato           
direttamente dalle ARDSU. Ogni collaboratore e' collocato                       
funzionalmente in tutto o in parte all'interno di un centro di costo.           
Cap. 3 - Gli indicatori di attivita'                                            
Gli indicatori di attivita' di natura quantitativa di cui al                    
paragrafo 3.1 della delibera 724/96 vengono modificati e sono                   
riportati nelle schede di cui all'Allegato B della presente                     
deliberazione.                                                                  
Nelle schede di rilevazione dei dati di cui all'Allegato B sono                 
contenute anche le schede di reporting relative ai costi e                      
ricavi/entrate per ciascuno dei principali servizi erogati dalle                
ARDSU.                                                                          
Le schede di rilevazione dati di cui all'Allegato B dovranno essere             
inviate dalle ARDSU al Servizio regionale competente con cadenza                
annuale, mentre le schede di reporting avranno cadenza trimestrale.             
Cap. 4 - L'output del sistema di contabilita' nelle ARDSU della                 
regione: schemi base di primo riferimento per la progettazione di un            
sistema di reporting                                                            
A seguito del corso di formazione per l'implementazione del controllo           
di gestione nelle ARDSU durante il quale sono stati condotti dei                
tavoli di lavoro con le Aziende, effettuato nel primo semestre del              
1999, sono emersi nuovi elementi rispetto agli assetti organizzativi            
delle ARDSU che fanno ritenere opportuno la revisione delle schede di           
reporting contenute nel Cap. 4 della delibera 724/96.                           
Sono state pertanto riformulate le schede di reporting, riferendole             
ai principali servizi erogati, cercando di analizzare e monitorare i            
mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i           
risultati quali/quantitativi ottenuti e, conseguentemente anche i               
relativi ricavi, al fine di determinare, nella sostanza, il costo di            
ciascun servizio nelle sue diverse configurazioni.                              
Nella loro riformulazione, anche ai fini di una maggiore                        
semplificazione, si e' cercato di aggregare le voci di costo per                
consentire una visione immediata e sintetica delle componenti di                
costo fondamentali per ciascun servizio.                                        
Pertanto nell'Allegato B alla presente deliberazione vengono                    
riportate le nuove schede di reporting trimestrali relative ai                  
diversi servizi erogati dalle ARDSU.                                            
Cap. 5 - Il monitoraggio del processo di implementazione e di                   
conduzione del sistema di contabilita' analitica dei costi                      
Il ruolo della Regione Emilia-Romagna di promotore dell'attivita' di            
progettazione ed implementazione del sistema di contabilita'                    
analitica dei costi, cosi' come previsto al punto a) del Cap. 5 della           
delibera 724/96, e' stato svolto soprattutto tramite percorsi di                
formazione del personale delle ARDSU che hanno dato supporto ed                 
impulso all'implementazione del controllo di gestione.                          
Il ruolo regionale di monitoraggio attuativo del sistema di controllo           
economico, nel testo riportato al punto b) del Cap. 5 della delibera            
724/96, viene cosi' sintetizzato, con le seguenti previsioni:                   
- l'entrata in funzione di tale sistema dall'1 gennaio 2000;                    
- l'invio, per via telematica, da parte delle ARDSU, delle schede               
contenenti i dati di attivita', di cui all'Allegato B della presente            
deliberazione, esclusi i dati di costo delle schede di reporting, a             
cadenza annuale, al Servizio Scuola, Universita' e Integrazione dei             
Sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna. L'invio di tali                 
schede deve avvenire entro un mese dalla fine del periodo di                    
rilevazione;                                                                    
- l'invio, per via telematica, da parte delle ARDSU, delle schede di            
reporting, di cui all'Allegato B della presente deliberazione, a                
cadenza trimestrale, al Servizio Scuola, Universita' e Integrazione             
dei Sistemi formativi della Regione Emilia-Romagna. L'invio di tali             
schede deve avvenire entro la fine del mese successivo a quello del             
trimestre di riferimento.                                                       
Il ruolo regionale di monitoraggio dello stato di avanzamento del               
sistema di controllo economico, previsto al punto e) del Cap. 5 della           
delibera 724/96, sara' attuato attraverso la costituzione del Gruppo            
di lavoro, composto dai rappresentanti delle ARDSU, del Servizio                
regionale competente da formalizzare con determinazione del Direttore           
generale competente e che avra' i compiti descritti nella premessa              
dell'Allegato A della presente deliberazione. Pertanto il Comitato              
regionale previsto dalla delibera 724/96 viene sostituito dal Gruppo            
di lavoro di cui sopra.                                                         
Il ruolo regionale di utilizzazione del sistema di controllo ha le              
finalita' descritte al punto d) del dispositivo della presente                  
deliberazione. A tali fini il Servizio regionale competente provvede            
alle attivita' di analisi e di comparazione dei dati economici                  
inerenti la gestione delle ARDSU per soddisfare le esigenze                     
interpretative e conoscitive proprie necessarie per una migliore e              
piu' efficace programmazione degli interventi per il diritto allo               
studio universitario e per una piu' efficiente ed economica                     
utilizzazione delle risorse pubbliche destinate a tale scopo.                   
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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