REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 dicembre 1999, n. 2385

Riconoscimento giuridico ed approvazione statuto "ONLUS Fondazione Alessandra Lori" di Castelnuovo Rangone (Modena)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Acquisita agli atti del Servizio Servizi socio-sanitari l'istanza in            
data 20 marzo 1998, con cui il Presidente della "Fondazione                     
Alessandra Lori", avente sede in Castelnuovo Rangone (Modena),                  
costituita con atto del notaio dr. Enrico Spagnoli, rep. n. 49387,              
racc. n. 5911 in data 9 giugno 1997, chiede che la Regione                      
Emilia-Romagna proceda al riconoscimento giuridico della fondazione             
stessa ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, approvandone                    
contestualmente lo statuto;                                                     
dato atto che la suindicata fondazione e' regolata attualmente dallo            
statuto adottato dal Consiglio di amministrazione in data 15 marzo              
1999, che ha sostituito lo statuto facente parte integrante del                 
citato atto costitutivo;                                                        
considerato:                                                                    
- che, come risulta da detto statuto nonche' dalla relazione sulle              
attivita' svolte, la fondazione di cui trattasi opera nell'ambito del           
territorio della provincia di Modena, offrendo sostegno materiale e             
morale ai bambini che soffrono per malattia o per altre situazioni di           
bisogno;                                                                        
- che, come risulta dalla documentazione prodotta, la fondazione                
stessa dispone attualmente di un fondo patrimoniale ammontante a                
circa 35 milioni di lire;                                                       
ritenuto di poter accogliere la richiesta di riconoscimento giuridico           
in esame, stante la natura delle attivita' che la fondazione svolge e           
si propone di svolgere, e stante inoltre il fatto che il patrimonio             
della fondazione stessa, benche' non particolarmente consistente,               
sembra comunque adeguato alle sue finalita';                                    
dato atto che, a seguito di contatti informali intercorsi fra la                
stessa fondazione e l'Assessorato regionale alle Politiche sociali,             
educative e familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti                     
internazionali, e' stato messo a punto un nuovo testo statutario in             
merito al quale il Consiglio di amministrazione della fondazione,               
riunitosi in data 28 novembre 1999, ha espresso il proprio assenso;             
considerato che, sotto il profilo strettamente formale, onde evitare            
che la fondazione interessata sia costretta ad addossarsi ulteriori             
spese, e' necessario che questa Giunta regionale, avvalendosi dei               
poteri di cui al combinato disposto del Codice civile e del DPR 24              
luglio 1977, n. 616, modifichi d'ufficio lo statuto vigente della               
fondazione stessa, sostituendo al testo vigente il seguente testo               
concordato secondo le modalita' piu' sopra specificate:                         
"ONLUS Fondazione Alessandra Lori                                               
Statuto                                                                         
Art. 1 - Denominazione                                                          
1. E' costituita per espressa volonta' dei signori Ferdinando Lori e            
Giovanna Scaglioni una fondazione denominata "ONLUS Fondazione                  
Alessandra Lori" in ricordo ed a memoria della loro figlia.                     
Art. 2 - Sede                                                                   
1. La fondazione ha sede in Castelnuovo Rangone (MO), frazione                  
Montale, Via Lombardia n. 18.                                                   
Art. 3 - Scopo                                                                  
1. Scopo della fondazione e sua attivita' istituzionale e'                      
l'attuazione, all'interno della provincia di Modena, di opere                   
umanitarie nel settore della beneficenza, rivolte in particolare al             
mondo dell'infanzia e soprattutto a quella che soffre e che si trova            
in difficolta'.                                                                 
2. Per il perseguimento delle suddette finalita', la fondazione eroga           
prestazioni assistenziali nei confronti di bambini ammalati o in                
stato di bisogno; tali prestazioni potranno essere sia a carattere              
materiale, mediante la fornitura di medicinali, apparecchiature                 
medicali o anche solo alimenti, o di carattere morale, mediante la              
presenza diretta di persone disponibili.                                        
3. La fondazione persegue quindi esclusive finalita' di solidarieta'            
sociale e non potra', nella maniera piu' assoluta, svolgere attivita'           
diverse da quelle suindicate, salvo quelle direttamente connesse.               
Art. 4 - Patrimonio                                                             
1. Il patrimonio iniziale della fondazione e' costituito dai beni               
mobili descritti nell'atto costitutivo.2. Il patrimonio potra' venire           
aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, lasciti di ogni                
genere e misura ed erogazioni di quanti abbiano il desiderio di                 
partecipare agli scopi della fondazione.                                        
3. La fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi mediante              
l'utilizzo delle proprie risorse, eccezion fatta per la quota                   
indisponibile di capitale, il cui importo non porra' scendere al di             
sotto della soglia minima indicata nell'atto di riconoscimento                  
giuridico della fondazione tenendo conto della consistenza all'epoca            
del riconoscimento giuridico della fondazione stessa.                           
4. E' fatto assoluto divieto alla fondazione di distribuire, anche              
indirettamente, utili di alcun genere, avanzi di gestione, fondi o              
eventuali riserve, salva diversa previsione legislativa.                        
5. I ricavi di tutte le iniziative e gli utili comunque conseguiti,             
cosi' come gli eventuali avanzi di gestione, dovranno essere                    
impiegati solo per svolgere l'attivita' istituzionale a quelle                  
direttamente connesse.                                                          
Art. 5 - Organi                                                                 
1. Sono organi della fondazione il Presidente, il Consiglio di                  
amministrazione ed il Comitato.                                                 
Art. 6 - Consiglio di amministrazione                                           
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto dai seguenti membri:             
a) il fondatore signor Ferdinando Lori, quale Presidente di diritto a           
vita;                                                                           
b) la fondatrice signora Giovanna Scaglioni;                                    
c) tre membri, nominati di comune intesa dai fondatori, che restano             
in carica cinque anni e possono essere confermati nell'incarico.                
2. Il Signor Ferdinando Lori, con atto scritto depositato presso la             
segreteria e con verbalizzazione del deposito alla prima occasione              
nel registro del Consiglio, puo' designare il suo successore alla               
presidenza per il caso di sua morte o dimissioni; in assenza, e                 
comunque al venir meno per qualsiasi motivo del successore del signor           
Ferdinando Lori, il Presidente verra' eletto in seno al Consiglio di            
amministrazione.                                                                
3. La signora Scaglioni rimarra' in carica a vita e potra' in ogni              
momento rinunciare alla carica stessa.                                          
4. Al termine del primo quinquennio, alla nomina dei tre consiglieri            
di cui alla suindicata lett. c) provvedera' il Comitato di cui al               
successivo art. 10.                                                             
5. Lo stesso Comitato provvedera' anche alla nomina dei consiglieri             
che sostituiranno il successore del signor Lori e la signora                    
Scaglioni.                                                                      
Art. 7 - Funzioni del Consiglio di amministrazione                              
1. Al Consiglio di amministrazione spetta:                                      
a) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della               
fondazione;                                                                     
b) promuovere all'esterno le attivita' e le iniziative della                    
fondazione.                                                                     
2. Il Consiglio potra' delegare ai suoi componenti specifiche                   
mansioni di carattere meramente esecutivo, comunque revocabili in               
qualsiasi momento con atto motivato.                                            
Art. 8 - Adunanze del Consiglio di amministrazione                              
1. Il Consiglio di amministrazione si raduna di norma in seduta                 
ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il               
Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da           
due dei suoi membri.                                                            
2. La convocazione e' fatta dal Presidente con lettera raccomandata             
a.r. da far pervenire almeno otto giorni prima, con l'indicazione               
dell'ordine del giorno da trattare.                                             
3. Le adunanze del Consiglio sono valide se e' presente la                      
maggioranza dei membri che lo compongono; sono altresi' valide                  
qualora, anche in mancanza delle formalita' necessarie per la                   
convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti.4. Le                      
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a               
votazione palese, tranne che si tratti di persone. In caso di                   
parita', prevale il voto del Presidente.                                        
Art. 9 - Funzioni del Presidente                                                
1. Il Presidente:                                                               
a) ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed           
in giudizio;                                                                    
b) convoca il Consiglio di amministrazione ed il Comitato di cui al             
successivo art. 10 e li presiede, proponendo le materie da trattare             
nelle rispettive adunanze;                                                      
c) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli              
affari che vengono deliberati;                                                  
d) sorveglia il buon andamento amministrativo della fondazione;                 
e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora             
si renda necessario;                                                            
f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del              
Comitato ed intrattiene i rapporti con le autorita' tutorie;                    
g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo             
nel piu' breve tempo al Consiglio di amministrazione per la ratifica.           
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, nel fa le veci il           
Vicepresidente nominato dal Presidente in seno al Consiglio di                  
amministrazione ogni quinquennio.                                               
Art. 10 - Comitato                                                              
1. Il Comitato e' composto da un numero illimitato di membri.                   
2. L'ammissione a far parte del Comitato e' deliberata dal Consiglio            
di amministrazione con atto motivato, su richiesta della persona                
interessata.                                                                    
3. Sono ammesse a far parte del Comitato le persone che dichiarino di           
condividere gli scopi della fondazione e che si impegnino a                     
contribuire, secondo le proprie capacita' ed attitudini, a                      
collaborare per il perseguimento di tali scopi.                                 
4. I membri del Comitato cessano dalla qualifica per dimissioni                 
volontarie o per espulsione per gravi motivi, deliberata dal                    
Consiglio di amministrazione con atto motivato.                                 
Art. 11 - Funzioni del Comitato                                                 
1. Al Comitato spetta:                                                          
a) effettuare le nomine di cui al precedente art. 6;                            
b) formulare il programma generale delle attivita' annuali della                
fondazione;                                                                     
c) approvare entro il mese di febbraio di ciascun anno il conto                 
consuntivo per l'anno precedente;                                               
d) controllare e vigilare sul buon funzionamento della fondazione,              
sul rispetto delle norme che ne regolano la vita e sul corretto                 
perseguimento degli scopi prefissati, avvalendosi eventualmente di un           
revisore appositamente nominato;                                                
e) sottoporre al Consiglio di amministrazione eventuali iniziative              
volte al raggiungimento degli scopi della fondazione.                           
Art. 12 - Adunanze del Comitato                                                 
1. Il Comitato si raduna di norma due volte all'anno per l'esercizio            
delle funzioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma del                  
precedente art. 11; si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente            
o il Consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno, ovvero                
qualora ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/3 dei                   
componenti il Comitato stesso.                                                  
2. La convocazione e' fatta dal Presidente con le modalita' che il              
Consiglio di amministrazione indichera' di volta in volta.                      
3. In prima convocazione, le adunanze del Comitato sono valide se e'            
presente la maggioranza dei membri che lo compongono; sono altresi'             
valide qualora, anche in mancanza delle formalita' necessarie per la            
convocazione, siano presenti tutti i suoi componenti.                           
4. In seconda convocazione, le adunanze del Comitato sono valide se             
e' presente almeno 1/3 dei suoi componenti.5. Le deliberazioni sono             
prese a maggioranza assoluta dei presenti ed a votazione palese,                
tranne che si tratti di persone. In caso di parita' di voti la                  
delibera si dovra' considerare come non presa.                                  
Art. 13 - Verbali                                                               
1. I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione e del              
Comitato devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi             
registri e devono essere sottoscritti da chi ha presieduto la                   
riunione e dal Segretario.                                                      
Art. 14 - Segretario                                                            
1. Il Segretario della fondazione viene nominato dal Consiglio di               
amministrazione, il quale provvede pure a determinarne i compiti e              
l'eventuale retribuzione.                                                       
Art. 15 - Gratuita' delle funzioni                                              
1. I componenti il Consiglio di amministrazione non percepiscono                
alcun compenso per l'attivita' svolta, salvo chi sia eventualmente              
chiamato alla carica di Segretario.                                             
2. I consiglieri hanno comunque diritto al rimborso delle eventuali             
spese sostenute per ragione dell'ufficio.                                       
Art. 16 - Esercizio                                                             
1. L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio l'1 gennaio e             
termina il 31 dicembre di ogni anno. E' fatto obbligo di redazione              
del bilancio o rendiconto per ogni esercizio annuale.                           
Art. 17 - Estinzione                                                            
1. Qualora non sia possibile il raggiungimento dello scopo prefissato           
o, per qualunque motivo, la fondazione dovesse arrivare                         
all'estinzione e residui ancora una parte di patrimonio, tale fondo             
dovra' essere devoluto ad altre ONLUS giuridicamente riconosciute,              
aventi sede nella provincia di Modena ed operanti nel settore                   
socio-assistenziale, o comunque essere devoluto a fini di pubblica              
utilita'.                                                                       
2. La deliberazione di estinzione dovra' essere adottata dal                    
Comitato, su proposta del Consiglio di amministrazione adottata a               
voti palesi con l'assenso di almeno tre membri, ed essere approvata             
dalla Regione Emilia-Romagna.                                                   
Art. 18 - Entrata in vigore                                                     
1. Il presente statuto sostituisce quello precedente adottato in data           
15 marzo 1999 ed entra in vigore alla data di riconoscimento                    
giuridico della fondazione.                                                     
Art. 19 - Norma finale                                                          
1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osserva la            
normativa del Codice civile riguardante le fondazioni giuridicamente            
riconosciute.".                                                                 
Dato atto che la Commissione consiliare Sicurezza sociale,                      
interpellata ai sensi dell'art. 3, III comma della L.R. 35/87, si e'            
espressa favorevolmente nella seduta del 6 dicembre 1999;                       
visti gli artt. 14 del DPR 616/77, 12 del Codice civile, nonche' gli            
artt. 3 e 4 della succitata L.R. 35/87;                                         
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Servizi socio-sanitari dr. Graziano Giorgi in merito alla regolarita'           
tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI comma,           
della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria deliberazione                
2541/95;                                                                        
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alle                    
Politiche sociali dr. Francesco Cossentino in merito alla                       
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, VI             
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione                 
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali, educative e                  
familiari, Qualita' urbana, Immigrazione, Aiuti internazionali,                 
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di attribuire personalita' giuridica di diritto privato ai sensi             
dell'art. 12 del Codice civile alla fondazione che assume la                    
denominazione "ONLUS Fondazione Alessandra Lori", avente sede in                
Castelnuovo Rangone (Modena), costituita con atto del notaio dr.                
Enrico Spagnoli, rep. n. 49387, racc.n. 5911 in data 9 giugno 1997;             
2) di approvare lo statuto della predetta fondazione nel testo di cui           
in premessa, che qui si intende integralmente riportato;                        
3) di dare atto che la presente deliberazione verra' pubblicata                 
integralmente nel Bollettino Ufficiale regionale.                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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