DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 1 dicembre 1999, n. 1309
Approvazione dei criteri e dei requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa in materia di scuole nautiche, in attuazione dell'art. 28 del DPR 9 ottobre 1997 n. 431 (proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 1999, n. 1998)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 1998 del 2
novembre 1999, recante in oggetto "Approvazione dei criteri e dei
requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa in
materia di scuole nautiche, in attuazione dell'art. 28 del DPR 9
ottobre 1997, n. 431. Proposta al Consiglio" e che qui di seguito si
trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che l'art. 28 del DPR 431 del 9 ottobre 1997 pone in capo alle
Regioni le funzioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione per
l'esercizio delle scuole nautiche, nonche' la relativa vigilanza
amministrativa;
- che successivamente, all'art. 105, comma 3, lettera a), del DLgs
112/98, vengono attribuite alle Province le funzioni relative
all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attivita' svolta dalle
scuole nautiche;
- che al fine di completare l'attribuzione delle funzioni relative
alle scuole nautiche in capo alle Province, la Regione con L.R. 3/99
all'art. 170, comma 2, lettera b), ha attribuito loro anche la
vigilanza amministrativa, non espressamente menzionata dal DLgs
122/98;
Rilevato che la decorrenza dell'esercizio delle funzioni attribuite
dallo Stato alle Province di cui all'art. 105 del DLgs 112/98 e'
differita alla data che sara' indicata nel DPCM di cui all'art. 7 del
medesimo decreto legislativo;
considerato quindi:
- che fino a tale data l'esercizio delle funzioni in argomento resta
in capo alla Regione in virtu' dell'attribuzione operata dal DPR
431/97;
- che si rende necessario provvedere con la massima celerita' ad
esercitarle in relazione al fatto che da tempo sono pervenute diverse
richieste di autorizzazione all'apertura di scuole nautiche da parte
di soggetti privati interessati, alle quali non e' stata data ancora
alcuna risposta;
- che occorre percio' stabilire i criteri per l'accertamento delle
caratteristiche di idoneita' al fine del rilascio delle
autorizzazioni in questione;
- che lo strumento piu' appropriato per stabilire detti criteri
risulta essere un apposito atto regionale;
- che l'efficacia di detto strumento cessera' nel momento stesso in
cui le Province emaneranno appositi atti in materia;
ritenuto pertanto di proporre al Consiglio regionale l'approvazione
dell'atto di cui all'Allegato A, facente parte integrante della
presente deliberazione, in attuazione dell'art. 28 del DPR 9 ottobre
1997, n. 431;
richiamata la propria deliberazione n. 187 del 10 marzo 1999,
esecutiva avente per oggetto "Approvazione del programma operativo
Euro e attuazione dei progetti Normativa e Atti amministrativi";
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale ai Trasporti
e Sistemi di mobilita', dott. ing. Renzo Gorini, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Infrastrutture per il trasporto, arch. Rino Rosini, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della propria
deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995;
su proposta dell'Assessore alla Mobilita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di proporre al Consiglio regionale l'approvazione dell'atto di cui
all'Allegato A, che forma parte integrante della presente
deliberazione, nel quale sono indicati i requisiti ed i criteri per
il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di scuola nautica e le
modalita' di vigilanza amministrativa sulla stessa, in attuazione
dell'art. 28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431;
2) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emiiia-Romagna.
ALLEGATO A
CRITERI E REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA
AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.
28 DEL DPR 9 OTTOBRE 1997, N. 431
1 - Oggetto
1.1 Il presente atto regionale disciplina l'esercizio delle funzioni
relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza
amministrativa sulle scuole nautiche, attribuite alla Regione con il
DPR 9 ottobre 1997, n. 431 recante il Regolamento sulla disciplina
delle patenti nautiche.
2 - Definizione
2.1 Si definiscono Scuole nautiche le strutture stabili,
caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse,
strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarita' le
attivita' finalizzate alla istruzione, formazione teorica e pratica
dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2.2 Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attivita',
ancorche' esercitate a carattere permanente o presso strutture
stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non
destinate al conseguimento della patente nautica.
2.3 L'attivita' di scuola nautica puo' essere svolta anche da parte
delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al DM 17 maggio
1995, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al
successivo punto 14.
2.4 La sede principale della scuola e' quella ove sono praticate le
lezioni teoriche e dove e' collocato l'Ufficio di Segreteria.
2.5 Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici,
possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque
del Compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.
2.6 Le eventuali sedi secondarie sono denominate Unita' locali.
3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di Scuola nautica
3.1 L'esercizio dell'attivita' di Scuola nautica e' soggetto ad
autorizzazione da parte della Regione Emilia-Romagna qualora la sede
principale sia posta sul territorio regionale, previo parere del Capo
del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la Scuola
nautica o del Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione
civile.
3.2 L'autorizzazione puo' essere richiesta per:
a) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento
della patente nautica di cui all'art. 3, DPR 431/97;
b) Scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento
della patente nautica di cui all'art. 4, DPR 431/97.
4 - Domanda di autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica
4.1 Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole
nautiche, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di Scuola nautica alla Regione.
4.2 La domanda sottoscritta dal richiedente o dal suo legale
rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
b) denominazione della scuola;
c) localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi
secondarie cosiddette Unita' locali;
d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni
pratiche e le prove d'esame.
4.3 Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali
del richiedente ed i dati anagrafici:
a) del titolare se il richiedente e' una ditta individuale;
b) dei soci se il richiedente e' una societa' di fatto semplice, in
nome collettivo o una societa' in accomandita semplice;
c) del legale rappresentante se il richiedente e' una societa'
cooperativa, un'associazione, una societa' a responsabilita' limitata
una societa' per azioni o una societa' in accomandita per azioni.
4.4 Alla domanda di autorizzazione dovra' essere allegata la seguente
documentazione:
a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla
normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti
soggettivi di cui al successivo punto 5;
b) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della
scuola e della eventuale sede distaccata, corredata da uno specifico
atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato
attestante il rispetto dei requisiti di cui al punto 6, nonche' la
conformita' ai regolamenti vigenti in materia di edilizia, igiene e
sicurezza;
c) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista
abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e
delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della
distribuzione interna delle attrezzature;
d) dichiarazione relativa alla disponibilita' delle attrezzature
didattiche conformemente al punto 7;
e) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di
proprieta' della scuola e comprendente: - polizze assicurative; -
libretti di immatricolazione; - contratti di acquisto; - contratti di
leasing; - certificazione del pagamento degli oneri fiscali;
f) documentazione comprovante la sussistenza della capacita'
finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprieta'
dei beni immobili di valore non inferiore a Lire 100.000.000 (pari a
Euro 51.645,69) liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione
di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da: - Aziende o
Istituti di credito; - societa' finanziarie con capitale non
inferiore a 5 miliardi;
g) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un
importo di Lire 50.000.000 (pari a Euro 25.822,84) deve essere
formulata secondo lo schema allegato al DM 17 maggio 1995, n. 317 per
le autoscuole.
4.5 L'Amministrazione regionale provvedera' ad istruire la domanda e
a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in
relazione a determinati fatti, stati e qualita' dichiarati nella
domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualita' e'
sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorieta', sia
il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.
4.6 La Regione provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla
sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad
integrazione e verifica della documentazione prodotta.
5 - Requisiti del titolare necessari per ottenere l'autorizzazione
all'esercizio di scuola nautica
5.1 Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di
scuola nautica e' necessario che il richiedente, se persona fisica,
ovvero il legale rappresentante, se persona giuridica, sia in
possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro
Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora cio'
sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
b) avere compiuto gli anni 21;
c) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o
per tendenza, non essere o non essere stati sottoposti a misure di
sicurezza personali o alle misure previste dalla Legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, e
dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 cosi' come successivamente
modificata e integrata, nonche' non avere riportato condanne ad una
pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti
provvedimenti di riabilitazione;
d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito,
ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per
dichiarazione di fallimento;
e) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o
titolo equipollente se cittadino di altro Stato.
5.2 Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:
a) capacita' finanziaria di cui al punto 4;
b) iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
c) proprieta' o disponibilita' giuridica delle unita' da diporto, in
conformita' a quanto prescritto dal punto 8, da utilizzare per
l'esecuzione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
d) proprieta' o disponibilita' giuridica dei locali costituenti la
sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui al punto 6, e
risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
e) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui al
punto 7;
f) personale idoneo allo svolgimento dell'attivita' di insegnamento
ai sensi dell'art. 28, comma 6, del DPR 431/97, il quale statuisce
che possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per
i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche'
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i
docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,
gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle
Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica
per la navigazione senza alcun limite.
6 - Requisiti di idoneita' dei locali delle scuole nautiche
6.1 I locali della Scuola nautica devono comprendere:
a) un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per
ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo
arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento
del pubblico;
b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante
l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed
aerati.
6.2 L'altezza minima di tali locali non puo' essere inferiore a
quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha
sede la scuola nautica.
6.3 I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle
caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla
sicurezza.
6.4 Ogni Scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento
ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento
atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il
titolare deve avere la disponibilita' giuridica del materiale
d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento e' costituito
almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra od un tavolo per insegnante;
b) una lavagna dalle dimensioni minime di m 1,10 x 0,80 o lavagna
luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita'
di superficie dell'aula per ogni allievo;
d) almeno quattro tavoli da carteggio.
7 - Materiale per le lezioni teoriche
7.1 La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di
sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di
allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione
attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti,
delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e
salvataggio.
7.2 Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le
esercitazioni pratiche e' costituito almeno dai seguenti elementi:
A. Strumenti
- bussola marina e sestante;
- barometro aneroide, termometri e orologio sul quale siano indicati
i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della
posizione in mare (GPS).
B. Sussidi
- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola
magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri
strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte
nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica
raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di
una unita' a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore
marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per
prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal
regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e
sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e
l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.
C. Documentazione didattica
- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della
Marina;
- elenco dei fari e segnali da nebbia;
- portolano del Mediterraneo;
- leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto -
Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da
diporto.
7.3 I sussidi di cui alla precedente lettera B. con esclusione delle
Carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi
audiovisivi interattivi o informatici.
8 - Unita' da diporto
8.1 La Scuola nautica deve disporre di unita' da diporto per lo
svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile
con il tipo di patente da conseguire:
a) per l'abilitazione al comando e alla condotta di unita' da diporto
(aventi lunghezza nte: 1) entro le 12 miglia = una unita' da diporto
a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero; 2) senza alcun
limite di costa = una unita' da diporto a motore o a vela con motore
ausiliario o motoveliero iscritta nei Registri del Compartimento
marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta
l'abilitazione;
b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la
scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a
24 m. o, in alternativa, una unita' da diporto a vela con motore
ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non
inferiore a 20 m. ed iscritta nei Registri del Compartimento
marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.
8.2 I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo
svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza
assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.
8.3 Tutti i mezzi della scuola sono immatricolati a nome del titolare
della scuola stessa, il quale puo' anche utilizzare lo strumento
contrattuale del leasing.
8.4 Il Capo del Compartimento marittimo, nel rilasciare il parere di
cui al punto 3 del presente atto, valuta anche l'idoneita' delle
unita' nautiche delle scuole.
8.5 Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi
nautici della scuola devono essere comunicate alla Regione.
9 - Attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche
9.1 Possono svolgere l'attivita' di insegnamento presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per
i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonche' di
conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i
docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione,
gli ufficiali superiori del Corpo dello Stato Maggiore e delle
Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche'
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica
per la navigazione senza alcun limite.
9.2 Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole
nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da
almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unita'
da diporto che devono condurre.
10 - Organico scuole nautiche
10.1 La Scuola nautica deve disporre della collaborazione
continuativa di almeno un insegnante di teoria ed un istruttore per
le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico.
10.2 Il titolare della scuola puo' ricoprire uno dei due ruoli di cui
al comma precedente, sempreche' possieda i requisiti richiesti dal
punto 9 del presente atto.
10.3 L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento
delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento
delle prove d'esame.
10.4 Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o
istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficolta' di
reperimento, la possibilita' di sostituirlo immediatamente con un
altro, l'Amministrazione regionale puo' consentire che il titolare
della scuola utilizzi, quale supplente temporaneo, per non piu' di
sei mesi, un insegnante o istruttore di un'altra scuola nautica
autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento.
11 - Documenti per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica
11.1 Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati
dall'autorita' competente per l'esercizio dell'attivita' di scuola
nautica e del registro d'iscrizione contenente: data d'iscrizione,
generalita' degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le
esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle
esercitazioni pratiche e relativo esito.
12 - Disciplina dell'attivita'
12.1 All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una
tabella, previamente trasmessa alla Amministrazione regionale, la
quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
a) il nome e la sede della scuola;
b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
c) i prezzi applicati;
d) l'indicazione che ai sensi delle vigenti norme la scuola e' posta
sotto la vigilanza amministrativa della Regione;
e) la firma del titolare della scuola;
f) l'orario delle lezioni teoriche;
g) i periodi di chiusura della scuola.
12.2 Eventuali sospensioni dell'attivita' possono essere autorizzate
dalla Amministrazione regionale per documentata necessita' per un
periodo non superiore a 90 giorni eventualmente rinnovabili in
particolari circostanze.
13 - Scuole di istruzione per la nautica
13.1 Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura che alla data di
entrata in vigore del DPR 431/97 gestivano scuole di istruzione per
la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di Scuola nautica alla Regione.
13.2 Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale
rappresentante, deve essere allegato il certificato di iscrizione
alla CCIAA, comprovante l'effettivo esercizio dell'attivita' di
scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore
del DPR 431/97.
13.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento
dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti
precedenti dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli
strumenti e dei mezzi nautici e del materiale didattico necessario
per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonche' previo parere del
Capo del Compartimento marittimo o del Direttore dell'Ufficio
provinciale della Motorizzazione civile competenti per territorio.
14 - Autoscuole
14.1 Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal DM del 17
maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici
nonche' del materiale didattico per la formazione dei candidati agli
esami possono chiedere l'autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' di Scuola nautica alla Regione.
14.2 Per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di Scuola nautica le
autoscuole devono avere la disponibilita' di almeno un'unita' da
diporto abilitata alla navigazione e corrispondente ai corsi di
insegnamento effettuati in conformita' a quanto descritto dal punto
8.
14.3 L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento
dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti
precedenti delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e del
materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e
teoriche, nonche' previo parere del Capo del Compartimento marittimo
o del Direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile
competenti per territorio.
15 - Vigilanza
15.1 La vigilanza sulle Scuole nautiche, considerato l'interesse
generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di
promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento
qualitativo dell'insegnamento da impartire. In particolare la
vigilanza e' svolta mediante controlli:
a) sulla capacita' delle scuole di assolvere alle funzioni di centri
di istruzione di nuovi conducenti;
b) sull'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti
in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle
attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali,
all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, ecc.;
c) sul regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di
istruttori in possesso dei requisiti di cui al punto 9;
d) sulla regolare tenuta dei registri di iscrizione.
15.2 La vigilanza sulle Scuole nautiche e' svolta
dall'Amministrazione regionale tramite il personale all'uopo
autorizzato.
15.3 In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio
dell'attivita' di vigilanza e' redatto verbale ove il personale
ispettivo provvede a registrare le irregolarita' riscontrate nel
corso del sopralluogo.
15.4 L'opera di vigilanza avra' inoltre ad oggetto la repressione
dell'attivita' di scuole nautiche abusive.
16 - Norme transitorie
16.1 Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'articolo
28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 entro 6 mesi dalla data di
approvazione del presente atto devono presentare richiesta di
autorizzazione alla Regione.
16.2 Alla richiesta di cui al punto 16.1 deve essere allegata la
documentazione comprovante l'effettivo svolgimento delle attivita'
assimilabili a Scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR
9 ottobre 1997, n. 431.
16.3 Ai fini di cui al punto 16.2, verranno ritenuti utili i seguenti
documenti: il cerfificato di iscrizione alla Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione o dell'articolo
26 della Legge 11 febbraio 1971, n. 50.
16.4 Entro 6 mesi dalla data del rilascio da parte della Regione
dell'autorizzazione di cui al punto 3.1, deve essere depositata
presso la Regione la certificazione attestante l'iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato.
17 - Efficacia
17.1 Il presente atto conserva la propria efficacia fino
all'emanazione da parte delle singole Province di appositi atti in
materia, nell'ambito dell'effettivo esercizio delle funzioni loro
attribuite dall'art. 105, comma 3, lett. a del DLgs 112/98 e
dall'art. 170, comma 2, lett. b della L.R. 3/99.";
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Territorio e ambiente" di questo Consiglio regionale,
giusta nota prot. n. 13790 del 19 novembre 1999;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 2 novembre 1999, progr. n. 1998, riportate nel
presente atto deliberativo.