REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2000, n. 293

Misure di profilassi e controllo per la malattia di Newcastle. Modifica ordinanza n. 210 del 18/5/2000

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamata la propria ordinanza n. 000210 del 18/5/2000 con la quale            
sono state disposte misure di profilassi e controllo per la malattia            
di Newcastle;                                                                   
considerato che la situazione epidemiologica nei confronti della                
malattia di Newcastle evidenzia fino ad ora che l'infezione si e'               
diffusa prevalentemente in allevamenti rurali situati in alcune aree            
territoriali della Regione, a seguito di commercializzazioni di                 
volatili avvenute tra il mese di aprile e il mese di maggio 2000;               
constatato che in alcune zone territoriali la malattia non si e'                
manifestata o si sono verificati focolai sporadici;                             
ritenuto pertanto necessario ridefinire gli ambiti territoriali delle           
zone di sorveglianza, limitandoli alle aree effettivamente                      
interessate dall'infezione;                                                     
visti:                                                                          
- il DPR 15/11/1996, n. 657;                                                    
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del               
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;                            
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,            
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita'                                         
ordina:                                                                         
Art.1                                                                           
Nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena e               
Ravenna la "zona di sorveglianza" per malattia di Newcastle e'                  
limitata alle parti di territorio comprese nel raggio di 10 Km.                 
attorno ai focolai accertati di detta malattia qualora non siano                
trascorsi 30 giorni dalla loro estinzione.                                      
Per il territorio della provincia di Rimini la dichiarazione di zona            
di sorveglianza e' revocata.                                                    
Art. 2                                                                          
La ridefinizione territoriale delle zone di sorveglianza in                     
applicazione del precedente art. 1, nonche' l'istituzione di quelle             
connesse ad eventuali nuovi focolai, e' competenza delle autorita'              
sanitarie locali.                                                               
Art. 3                                                                          
Nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena,                
Ravenna e Rimini e' confermato l'obbligo della vaccinazione nei                 
confronti della malattia di Newcastle secondo le modalita' fissate              
dall'ordinanza regionale n. 000210 del 18 maggio 2000.                          
Art. 4                                                                          
Nell'ambito delle zone di sorveglianza cosi' come definite all'art. 1           
e in quelle di nuova istituzione per eventuali nuovi focolai si                 
applicano le misure previste dal DPR 657/96.                                    
Art. 5                                                                          
I trasferimenti di uova da cova e animali vivi delle zone di                    
sorveglianza sono regolati dalle disposizioni del Ministero della               
Sanita' emanate con provvedimento prot. n. 600.6/24461/ 25N/2153 del            
9 giugno 2000.                                                                  
I trasferimenti dalle zone di sorveglianza con destinazione aziende o           
impianti situati in ambito regionale, devono essere concordati tra i            
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali.                       
Art. 6                                                                          
Per le attivita' di ricovero animali per il commercio o per la prima            
fase di crescita (svezzamento), per quelle di vendita di pollame,               
nonche' per fiere e manifestazioni con concentramento di volatili,              
valgono le norme previste agli articoli 7, 8, 9, e 10 della ordinanza           
regionale n. 000258 del 21/6/2000 riguardante "Misure per il                    
controllo dell'influenza aviare".                                               
Art. 7                                                                          
Gli articoli 1, 7 e 8 dell'ordinanza regionale n. 000210 del                    
18/5/2000 sono revocati.                                                        
Art. 8                                                                          
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del              
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del                    
Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.                            
Art. 9                                                                          
I sigg. Sindaci dei comuni della Regione Emilia-Romagna, i Direttori            
generali delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei              
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il                    
personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 4 maggio                
1982, n. 19 nonche' gli agenti della forza pubblica sono incaricati,            
ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente             
ordinanza.                                                                      
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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