DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1171
Proroga dei termini per la presentazione delle richieste di contributo e definizione di elementi integrativi a quanto previsto al punto 6 "Erogazione dei finanziamenti" relativamente alla delibera della Giunta regionale 219/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 26 luglio 1988, n. 30, "Costituzione del Sistema
informativo regionale";
- la propria delibera n. 219 del 16 febbraio 2000, recante la
"Definizione dei criteri e delle procedure di concessione dei
contributi alle Amministrazioni locali ai sensi della L.R. 30/88",
con la quale vengono approvati i criteri e le procedure con le quali
realizzare gli interventi necessari per la promozione e il sostegno
ai programmi di sviluppo telematico delle Amministrazioni locali;
- in particolare, il punto 4) dell'allegato alla delibera 219/00,
"Modalita' di presentazione delle richieste di contributo", che
prevede che "entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del presente avviso, le
Amministrazioni locali trasmettono alla Regione Emilia-Romagna,
Direzione generale Sistemi informativi e Telematica, la delibera di
approvazione del Programma di sviluppo telematico locale, indicando i
tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualita' ambientale,
sociale e di rapporti con il cittadino e le imprese (. . .)";
dato atto che, essendo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna avvenuta in data 8 marzo 2000, il
termine per la presentazione corrisponde al 5 settembre 2000;
ravvisata la necessita' di prorogare tale termine di un ulteriore
mese, in considerazione:
- del notevole interesse suscitato dall'iniziativa regionale, che sta
portando ad una serie di incontri con le Amministrazioni che
favoriscono maggiormente l'attenzione nei confronti dell'iniziativa
stessa;
- dell'entita' consistente, quanto a impegno e a qualita', di
progetti che le pubbliche Amministrazioni attualmente stanno
predisponendo;
- dell'opportunita' di favorire al massimo il lavoro delle pubbliche
Amministrazioni permettendo loro di operare anche nei mesi estivi con
la tranquillita' necessaria per la predisposizione definitiva di atti
cosi' rilevanti;
- delle possibili difficolta' che potrebbero incontrare le
Amministrazioni che desiderino coinvolgere i rispettivi Consigli
nell'approvazione degli atti deliberativi in un periodo generalmente
ricadente nelle pause istituzionali estive;
ritenuto quindi di prorogare alla giornata del 6 ottobre 2000
corrispondente all'ultima giornata lavorativa della prima settimana
di ottobre - i termini per la presentazione delle richieste di
contributo di cui alla propria delibera 219/00;
richiamato inoltre il punto 6 dell'allegato alla delibera 219/00,
riguardante l'"Erogazione dei finanziamenti", che prevede che
"l'erogazione del contributo sara' effettuata alla consegna, da parte
dell'Ente, del relativo atto di impegno per la copertura finanziaria
della parte del Programma non ricadente nel finanziamento concesso
nonche' alla consegna dell'elaborato concernente il Programma di
sviluppo telematico locale e della relativa documentazione di spesa
sostenuta per l'elaborazione del programma stesso";
ravvisata la necessita', sulla base di valutazioni svolte in itinere,
di definire alcuni elementi, ad integrazione di quanto disposto al
citato punto 6, relativamente alla riconoscibilita' delle spese
sostenute (documentazione di spesa) per l'elaborazione dei programmi
da parte degli Enti;
ritenuto, in particolare, di poter considerare riconoscibili i
seguenti costi che potranno essere documentati dai soggetti ammessi a
contributo:
- costo del personale dipendente - comprensivo degli oneri riflessi -
o a contratto dell'Amministrazione proponente (e delle eventuali
altre Amministrazioni aderenti alla specifica proposta) di cui sia
attestato il contributo attivo e non occasionale all'elaborazione del
programma, per un valore quantificato a giornate (o quote di
mensilita' lavorative), in dichiarazione allegata facente parte della
delibera di approvazione del programma;
- costo di incarichi a professionisti o societa' terze, assegnati
espressamente per l'assistenza e consulenza all'elaborazione dei
programmi in questione. Le spese ammissibili saranno solo quelle
documentate da fatture o ricevute emesse nei confronti
dell'Amministrazione proponente nel periodo di tempo posteriore al 16
febbraio 2000, data di approvazione della delibera n. 219;
ritenuto che tale riconoscimento possa rappresentare:
- una modalita' operativa corrispondente a quella in uso per la
concessione dei contributi da parte della Commissione Europea;
- un importante elemento di valorizzazione del lavoro svolto dal
personale della pubblica Amministrazione;
richiamata la determinazione n. 5556 del 15/6/2000, avente ad oggetto
"Affidamento di responsabilita' dirigenziale presso la Direzione
generale Sistemi informativi e Telematica";
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41, nonche' della propria deliberazione 2541/95 e delle
determinazioni 7350/96 e 5556/00, dei pareri favorevoli espressi al
presente atto:
- dal Responsabile di Progetto ing. Mario De Panfilis in ordine alla
regolarita' tecnica;
- dal Direttore generale ai Sistemi informativi e Telematica prof.
Cesare Maioli in ordine alla legittimita';
- dal Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito dott. Gianni
Mantovani;
su proposta degli Assessori regionali alle "Attivita' produttive,
Sviluppo economico, Piano telematico", e alle "Finanze,
Organizzazione, Sistemi informativi";
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di prorogare, per i motivi esposti in premessa e che qui si
intendono integralmente richiamati, al 6 ottobre 2000 i termini per
la presentazione delle richieste di contributo di cui alla propria
delibera 219/00;
2) di stabilire - ad integrazione di quanto disposto al punto 6
dell'allegato alla propria delibera 219/00, recante i "Criteri e
procedure per la realizzazione degli interventi necessari per la
promozione e il sostegno ai programi di sviluppo telematico delle
Amministrazioni locali" - che, per quanto riguarda le spese sostenute
per l'elaborazione dei programmi, sono da ritenersi riconoscibili i
seguenti costi che potranno essere documentati dai soggetti ammessi a
contributo: - costo del personale dipendente - comprensivo degli
oneri riflessi - o a contratto dell'Amministrazione proponente (e
delle eventuali altre Amministrazioni aderenti alla specifica
proposta) di cui sia attestato il contributo attivo e non occasionale
all'elaborazione del programma, per un valore quantificato a giornate
(o quote di mensilita' lavorative), in dichiarazione allegata facente
parte della delibera di approvazione del programma; - costo di
incarichi a professionisti o societa' terze, assegnati espressamente
per l'assistenza e consulenza all'elaborazione dei programmi in
questione. Le spese ammissibili saranno solo quelle documentate da
fatture o ricevute emesse nei confronti dell'Amministrazione
proponente nel periodo di tempo posteriore al 16 febbraio 2000, data
di approvazione della delibera n. 219;
3) di confermare in ogni altra sua parte la propria delibera n.219
del 16 febbraio 2000 sopra citata;
4) di pubblicare la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.