REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1100

Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Definizione delle competenze della Giunta regionale e delle Province in ordine alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e              
l'uso del territorio", la quale, all'art. 37, comma 1, prevede che              
l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere                  
pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti                      
urbanistici, di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al              
DPR 18 aprile 1994, n. 383, nonche' all'art. 25 della Legge 17 maggio           
1985, n. 210, sia espressa, anche in sede di conferenza di servizi:             
a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o                  
regionale, ovvero che riguardino il territorio di due o piu'                    
Province; b) dalla Provincia nei restanti casi;                                 
- l'art. 37, comma 3, della citata L.R. 20/00, il quale prevede che             
la Giunta regionale specifichi i criteri di classificazione delle               
opere di interesse statale, ai fini della definizione delle                     
competenze di cui al punto precedente;                                          
- il DPR 18 aprile 1994, n. 383, il quale disciplina i procedimenti             
di localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da                         
Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio               
statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi            
dagli enti istituzionalmente competenti, eccettuate le opere                    
destinate alla difesa militare, prevedendo  anche, all'art. 3, per le           
opere difformi dagli strumenti urbanistici, lo strumento della                  
conferenza di servizi;                                                          
- la Legge 17 maggio,1985, n. 210, la quale all'art. 25 disciplina              
l'approvazione dei progetti di costruzione ed ampliamento di impianti           
ferroviari  predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato, difformi                
dagli strumenti urbanistici, prevedendo a tale scopo lo strumento               
dell'accordo di programma con Regioni ed Enti locali interessati;               
- la Legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quale all'art. 10 prevede che            
per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie            
la conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della Legge 7 agosto            
1990, n. 241, sia indetta dal Ministro dei Trasporti e della                    
Navigazione;                                                                    
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, il quale           
definisce gli ambiti di competenza riservati allo Stato, fornendo il            
quadro delle tipologie di opere di interesse statale;ritenuto di                
dover procedere ai sensi dei citati commi 1 e 3 dell'art. 37, L.R.              
20/00, alla specificazione dei criteri di classificazione delle opere           
di interesse statale, prevedendo in conformita' al principio di                 
sussidiarieta':                                                                 
1) la competenza della Giunta regionale per le categorie di opere di            
cui all'Allegato A della presente deliberazione;                                
2. la competenza delle Province per le categorie di opere di cui                
all'Allegato B, ricomprendendo tra queste ultime ogni opera non                 
espressamente contemplata nell'ambito delle tipologie di competenza             
regionale;                                                                      
acquisiti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del            
punto 3.1 della deliberazione 2541/95, i pareri favorevoli:                     
- del Direttore generale Programmazione e Pianificazione urbanistica,           
dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' del presente               
atto;                                                                           
- del Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica, arch.               
Giovanni De Marchi, in merito alla regolarita' tecnica del presente             
atto;                                                                           
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,                    
Politiche abitative e Riqualificazione urbana;                                  
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di definire la competenza della Giunta regionale e delle Province,           
rispetto alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di             
interesse  statale difformi dagli strumenti urbanistici, ai  sensi              
dell'art. 37, commi 1 e 3, L.R. 20/00, in riferimento alle categorie            
di opere ricomprese, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato           
B della  presente deliberazione;                                                
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A                                                                      
Categorie di opere di interesse statale rientranti nella competenza             
della Giunta regionale, per le intese relative alle localizzazioni              
difformi dagli strumenti urbanistici (art. 37, L.R. 20/00)                      
a) Opere inerenti la rete autostradale e stradale nazionale,                    
eccettuate le opere di cui alla lettera a) dell'Allegato B;                     
b) opere inerenti la rete ferroviaria di interesse nazionale e quelle           
inerenti le reti ferroviarie concesse o a gestione commissariale,               
eccettuate le opere di cui alle lettere a) e b) dell'Allegato B;                
c) opere inerenti le reti per il trasporto di energia elettrica con             
tensioni superiori a 150 kV, e le altre infrastrutture per il                   
trasporto di energia di interesse nazionale;                                    
d) opere inerenti gli impianti per la produzione di energia elettrica           
di potenza superiore a 300 MW termici;                                          
e) opere inerenti impianti nucleari, sorgenti di radiazioni                     
ionizzanti, impianti per il deposito o il trattamento di rifiuti                
radioattivi, di materie fissili o radioattive;                                  
f) opere inerenti sedi di organi costituzionali o di rilievo                    
costituzionale o internazionale;                                                
g) opere inerenti aeroporti di interesse nazionale o internazionale;            
h) opere inerenti i porti e le vie di navigazione di rilievo                    
nazionale o internazionale;                                                     
i) opere di edilizia universitaria;                                             
j) opere inerenti i centri di permanenza temporanea e assistenza                
previsti dall'art. 14 del Testo unico delle disposizioni concernenti            
l'immigrazione (DLgs 25 luglio 1998, n. 286), e dall'art. 20 del                
relativo Regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394).                
ALLEGATO B                                                                      
Categorie di opere di interesse statale rientranti nella competenza             
delle Province, per le intese relative alle localizzazioni difformi             
dagli strumenti urbanistici (art. 37, L.R. 20/00)                               
a) Opere inerenti le reti infrastrutturali di cui alle lettere a) e             
b) dell'Allegato A, limitatamente agli interventi relativi a uffici,            
depositi,  impianti tecnologici, posti neve, opere di mitigazione               
degli impatti ambientali, purche' detti interventi non costituiscano            
parte di un piu' ampio progetto relativo alle reti e sempre che non             
riguardino caselli autostradali, aree di servizio, stazioni e scali             
ferroviari;                                                                     
b) soppressione di passaggi a livello e opere alternative connesse;             
c) opere relative ad immobili destinati ad ospitare uffici                      
dell'amministrazione dello Stato;                                               
d) opere relative ad immobili destinati allo svolgimento di attivita'           
istituzionali in materia di dogane, ordine e sicurezza pubblica,                
eccettuate le opere di cui alla lettera j) dell'Allegato A;                     
e) opere di edilizia penitenziaria;                                             
f) opere di edilizia scolastica;                                                
g) altre opere di interesse statale, non ricomprese nelle categorie             
di cui all'Allegato A.                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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