DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2000, n. 1100
Attuazione dell'art. 37, commi 1 e 3, della L.R. 24 marzo 2000, n. 20. Definizione delle competenze della Giunta regionale e delle Province in ordine alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti urbanistici
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio", la quale, all'art. 37, comma 1, prevede che
l'assenso all'intesa in ordine alla localizzazione delle opere
pubbliche di interesse statale non conformi agli strumenti
urbanistici, di cui all'art. 81 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, al
DPR 18 aprile 1994, n. 383, nonche' all'art. 25 della Legge 17 maggio
1985, n. 210, sia espressa, anche in sede di conferenza di servizi:
a) dalla Giunta regionale, per le opere di rilievo nazionale o
regionale, ovvero che riguardino il territorio di due o piu'
Province; b) dalla Provincia nei restanti casi;
- l'art. 37, comma 3, della citata L.R. 20/00, il quale prevede che
la Giunta regionale specifichi i criteri di classificazione delle
opere di interesse statale, ai fini della definizione delle
competenze di cui al punto precedente;
- il DPR 18 aprile 1994, n. 383, il quale disciplina i procedimenti
di localizzazione delle opere pubbliche da eseguirsi da
Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio
statale e delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti, eccettuate le opere
destinate alla difesa militare, prevedendo anche, all'art. 3, per le
opere difformi dagli strumenti urbanistici, lo strumento della
conferenza di servizi;
- la Legge 17 maggio,1985, n. 210, la quale all'art. 25 disciplina
l'approvazione dei progetti di costruzione ed ampliamento di impianti
ferroviari predisposti dall'ente Ferrovie dello Stato, difformi
dagli strumenti urbanistici, prevedendo a tale scopo lo strumento
dell'accordo di programma con Regioni ed Enti locali interessati;
- la Legge 27 febbraio 1998, n. 30, la quale all'art. 10 prevede che
per l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie
la conferenza di servizi di cui all'art. 14-ter della Legge 7 agosto
1990, n. 241, sia indetta dal Ministro dei Trasporti e della
Navigazione;
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, il quale
definisce gli ambiti di competenza riservati allo Stato, fornendo il
quadro delle tipologie di opere di interesse statale;ritenuto di
dover procedere ai sensi dei citati commi 1 e 3 dell'art. 37, L.R.
20/00, alla specificazione dei criteri di classificazione delle opere
di interesse statale, prevedendo in conformita' al principio di
sussidiarieta':
1) la competenza della Giunta regionale per le categorie di opere di
cui all'Allegato A della presente deliberazione;
2. la competenza delle Province per le categorie di opere di cui
all'Allegato B, ricomprendendo tra queste ultime ogni opera non
espressamente contemplata nell'ambito delle tipologie di competenza
regionale;
acquisiti, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e del
punto 3.1 della deliberazione 2541/95, i pareri favorevoli:
- del Direttore generale Programmazione e Pianificazione urbanistica,
dott. Roberto Raffaelli, in merito alla legittimita' del presente
atto;
- del Responsabile del Servizio Pianificazione urbanistica, arch.
Giovanni De Marchi, in merito alla regolarita' tecnica del presente
atto;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione territoriale,
Politiche abitative e Riqualificazione urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di definire la competenza della Giunta regionale e delle Province,
rispetto alle intese per la localizzazione delle opere pubbliche di
interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, ai sensi
dell'art. 37, commi 1 e 3, L.R. 20/00, in riferimento alle categorie
di opere ricomprese, rispettivamente, nell'Allegato A e nell'Allegato
B della presente deliberazione;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Categorie di opere di interesse statale rientranti nella competenza
della Giunta regionale, per le intese relative alle localizzazioni
difformi dagli strumenti urbanistici (art. 37, L.R. 20/00)
a) Opere inerenti la rete autostradale e stradale nazionale,
eccettuate le opere di cui alla lettera a) dell'Allegato B;
b) opere inerenti la rete ferroviaria di interesse nazionale e quelle
inerenti le reti ferroviarie concesse o a gestione commissariale,
eccettuate le opere di cui alle lettere a) e b) dell'Allegato B;
c) opere inerenti le reti per il trasporto di energia elettrica con
tensioni superiori a 150 kV, e le altre infrastrutture per il
trasporto di energia di interesse nazionale;
d) opere inerenti gli impianti per la produzione di energia elettrica
di potenza superiore a 300 MW termici;
e) opere inerenti impianti nucleari, sorgenti di radiazioni
ionizzanti, impianti per il deposito o il trattamento di rifiuti
radioattivi, di materie fissili o radioattive;
f) opere inerenti sedi di organi costituzionali o di rilievo
costituzionale o internazionale;
g) opere inerenti aeroporti di interesse nazionale o internazionale;
h) opere inerenti i porti e le vie di navigazione di rilievo
nazionale o internazionale;
i) opere di edilizia universitaria;
j) opere inerenti i centri di permanenza temporanea e assistenza
previsti dall'art. 14 del Testo unico delle disposizioni concernenti
l'immigrazione (DLgs 25 luglio 1998, n. 286), e dall'art. 20 del
relativo Regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394).
ALLEGATO B
Categorie di opere di interesse statale rientranti nella competenza
delle Province, per le intese relative alle localizzazioni difformi
dagli strumenti urbanistici (art. 37, L.R. 20/00)
a) Opere inerenti le reti infrastrutturali di cui alle lettere a) e
b) dell'Allegato A, limitatamente agli interventi relativi a uffici,
depositi, impianti tecnologici, posti neve, opere di mitigazione
degli impatti ambientali, purche' detti interventi non costituiscano
parte di un piu' ampio progetto relativo alle reti e sempre che non
riguardino caselli autostradali, aree di servizio, stazioni e scali
ferroviari;
b) soppressione di passaggi a livello e opere alternative connesse;
c) opere relative ad immobili destinati ad ospitare uffici
dell'amministrazione dello Stato;
d) opere relative ad immobili destinati allo svolgimento di attivita'
istituzionali in materia di dogane, ordine e sicurezza pubblica,
eccettuate le opere di cui alla lettera j) dell'Allegato A;
e) opere di edilizia penitenziaria;
f) opere di edilizia scolastica;
g) altre opere di interesse statale, non ricomprese nelle categorie
di cui all'Allegato A.