REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL TRASPORTO

Nomina del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda regionale per la navigazione interna (ARNI)

Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24, si informa che           
la Giunta regionale deve provvedere alla nomina del Collegio dei                
Revisori dei conti dell'Azienda regionale per la navigazione interna            
(ARNI) e come richiesto dalla citata disposizione si forniscono le              
seguenti indicazioni.                                                           
A) Organismo e carica a cui si riferisce la nomina: - Collegio dei              
Revisori dei conti dell'ARNI: 3 membri titolari e 2 supplenti, - il             
Presidente del Collegio viene eletto nell'ambito del Collegio stesso;           
B) requisiti e condizioni occorrenti per la nomina e funzioni                   
connesse alla carica: - ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/94, in via           
generale, le persone che per nomina o designazione regionale sono               
chiamate ad esercitare funzioni "debbono possedere l'onorabilita'               
necessaria e l'esperienza adeguata per esercitare le dette funzioni             
in relazione ai fini che la Regione intenda perseguire e ai programmi           
che essa abbia adottato", - ai sensi dell'art. 4 della citata legge             
regionale, la persona da nominare non deve trovarsi nelle condizioni            
di incompatibilita' da esso previste, - ai sensi dell'art. 5, comma             
3, della stessa legge regionale le nomine regionali non possono di              
regola essere cumulate e non sono rinnovabili per piu' di una volta;            
C) durata in carica: - la durata in carica corrisponde a quella della           
legislatura;                                                                    
D) emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica: - indennita'             
mensile di funzione, come quantificata dal gennaio 1999,                        
dell'ammontare lordo di: - Lire 1.255.522 (pari a 648,42 Euro) per il           
Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, - Lire 878.865 (pari            
a 453,90 Euro) per i Revisori dei conti, - indennita' giornaliera               
chilometrica forfettaria lorda, rapportata alla distanza tra luogo di           
abituale dimora e sede dell'azienda: Lire 21.998 (pari a 11,36 Euro)            
da 10 a 20 km; Lire 32.833 (pari a 16,96 Euro) da 20 a 40 km; Lire              
43.833 (pari a 22,64 Euro) da 40 a 60 km; Lire 54.832 (pari a 28,32             
Euro) oltre 60 km, - indennita' di missione riconosciuta ai sensi               
degli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 42/95;                                         
E) Organo competente a provvedere alla nomina: - Giunta regionale, ai           
sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 27 maggio 1994, n. 24,                   
modificativa dell'art. 6 della L.R. 1/89;                                       
F) modalita' e termini per la presentazione delle candidature: -                
entro trenta giorni dalla data del presente Bollettino Ufficiale,               
qualsiasi soggetto politico, Ente o cittadino puo' presentare, in               
carta semplice, proposte di candidature indirizzandole al Presidente            
della Giunta regionale, Viale Aldo Moro n. 52 - Bologna. Ogni                   
proposta deve indicare gli incarichi eventualmente svolti, o in corso           
di svolgimento, dal candidato e deve contenere gli elementi necessari           
a comprovare il possesso dei requisiti previsti (art. 7, comma 1,               
L.R. 24/94).                                                                    
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa                 
riferimento alla L.R. 24/94, disciplina delle nomine di competenza              
regionale, e alla L.R. 1/89, istituzione dell'Azienda  regionale per            
la navigazione interna (ARNI).                                                  
Si precisa che ai sensi della Legge 675/96, cosiddetta legge sulla              
privacy, i dati personali inviati per la presentazione delle                    
candidature saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di               
funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di correttezza,                
liceita' e trasparenza nonche' di tutela della riservatezza secondo             
quanto previsto dalla suddetta normativa.                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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