REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 giugno 2000, n. 258

Misure di controllo nei confronti dell'influenza aviare. Revoca della ordinanza regionale n. 19 del 24/1/2000 e dell'ordinanza regionale n.203 del 9/5/2000

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamate le proprie ordinanze n. 19 del 24/1/2000 e n. 203 del                
9/5/2000 recanti misure per il controllo dell'influenza aviare;                 
considerato che sono trascorsi oltre 60 giorni dall'accertamento                
dell'ultimo focolaio di influenza aviare su tutto il territorio                 
nazionale;                                                                      
presto atto del provvedimento del Ministero della Sanita'                       
Dipartimento Alimenti Nutrizione e Sanita' pubblica veterinaria -               
prot. n. 600.6/24461/57N/2053 del 2/6/2000 con il quale, tenuto conto           
del miglioramento della situazione epidemiologica, sono revocare le             
misure sanitarie nei confronti dell'influenza aviare previste con il            
provvedimento n. 600.6/24461/57N/139 del 14/1/2000;                             
ritenuto quindi di poter revocare le ordinanze n. 19 del 24/1/2000 e            
n. 203 del 9/5/2000;                                                            
tenuto conto comunque che la presenza di focolai della malattia di              
Newcastle rende necessario il mantenimento di alcune misure volte a             
garantire il contollo dei movimenti degli animali nelle fasi di                 
commercializzazione e l'igienicita' dei trasporti;                              
visti:                                                                          
- il DPR 15 novembre 1996, n. 656;                                              
- il DPR 3 marzo 1993, n. 587;                                                  
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio            
1954, n. 320;                                                                   
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;                                            
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale 2541/95,                   
esecutiva ai sensi di legge;                                                    
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,            
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in             
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;                       
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente               
ordinanza;                                                                      
su proposta dell'Assessore alla Sanita',                                        
ordina:                                                                         
Art. 1 - Le ordinanze regionali n. 19 del 24 gennaio 2000 e n. 203              
del 9 maggio 2000 sono revocate.Art. 2 - Gli automezzi adibiti al               
trasporto di animali e uova devono essere lavati e disinfettati prima           
e dopo ogni trasporto. A comprova delle avvenute operazioni di                  
lavaggio e disinfezione i mezzi di trasporto devono circolare con               
l'apposito modello previsto dalle disposizioni del Ministero della              
Sanita'  n.600.6/24461/57N/483 datato 11/2/2000.                                
Art. 3 - I titolari di mangimifici devono garantire che i trasporti             
di mangine siano effettuati con automezzi lavati e disinfettati prima           
di ogni trasporto.                                                              
Art. 4 - La raccolta di carcasse, cascami, pollina e rifiuti degli              
allevamenti deve essere effettuata con mezzi lavati e disinfettati e            
senza che siano eseguiti carichi in piu' allevamenti                            
consecutivamente.                                                               
Art. 5 - Negli allevamenti di galline ovaiole devono essere                     
utilizzati per le uova contenitori lavati accuratamente e                       
disinfettati, qualora vengano utilizzati contenitori in cartone,                
anche nel caso dei cartoni separatori, questi devono essere monouso.            
Art. 6 - I titolari di allevamenti di pollame devono tenere                     
registrazione delle mortalita' e relative cause ed inoltre sono                 
tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi caso di mortalita'                
anomala e non riferibile a causa accertata.                                     
Art. 7 - I titolari di aziende di allevamento di pollame adibite al             
ricovero per il commercio o per la prima fase di crescita                       
(svezzamento) devono garantire la separazione dalle partite di                  
animali introdotti e la tenuta di un registro di carico e scarico               
degli stessi.                                                                   
Art. 8 - Le attivita' di vendita di pollame presso rivendite o negozi           
autorizzati e la consegna a domicilio del compratore sono consentite            
solo se gli animali sono scortati da documentazione attestante la               
proveniemnza degli stessi e i responsabili di tali attivita' tengono            
un registro di carico e scarico degli animali.                                  
Art. 9 - La vendita di pollame nei mercati e' consentita solo a                 
coloro che hanno una autorizzazione per l'assegnazione di un posto              
fisso o comunque siano identificati mediante apposito tesserino che             
autorizza l'accesso al mercato e a condizioni che gli animali siano             
scortati da documentazione attestante la provenienza degli animali.             
Art. 10 - Le fiere e altre manifestazioni che prevedono il                      
concentramento di volatili sono autorizzate solo a condizione che i             
responsabili dell'organizzazione delle stesse comunichino al Servizio           
Veterinario competente per territorio, con almeno 10 giorni di                  
anticipo, la data e il luogo di svolgimento della manifestazione e              
sia previsto l'obbligo che i volatili non provengano da territori               
soggetti a misure restrittive di Polizia veterinaria e siano scortati           
da documentazione comprovante la provenienza degli animali.                     
Art. 11 - Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai              
sensi del Regolamento di Polizia veterinaria approvata con DPR                  
8/2/1954, n. 320.                                                               
Art. 12 - I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna,            
i Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, il personale di              
vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 4 maggio 1982, n. 19                 
nonche' gli agenti della Forza pubblica, sono incaricati, ciascuno              
per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente ordinanza.           
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione                  
Emilia-Romagna.                                                                 
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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