REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 243

Elezione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
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- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante la "Riforma del sistema                  
regionale e locale", che dispone all'art. 25 l'istituzione della                
Conferenza Regione-Autonomie locali, quale strumento di raccordo tra            
Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali;                                
- i commi 2 e 3 del citato articolo, i quali disciplinano la                    
composizione della rappresentanza della Regione e degli Enti locali             
in seno alla Conferenza;                                                        
- il comma 3, lett. c) dell'art. 25 citato, il quale stabilisce che             
la Conferenza sia composta, tra gli altri, da "tredici Sindaci di               
Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le             
procedure indicate dall'articolo 26";                                           
- l'art. 26 della citata legge regionale, il quale dispone la                   
convocazione, con decreto del Presidente della Regione dell'Assemblea           
dei Sindaci dei Comuni della regione con popolazione inferiore ai               
50.000 abitanti che elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti             
nella Conferenza secondo le modalita' disciplinate dai commi 3 e 4              
del medesimo articolo;                                                          
considerato che il citato art. 26 individua tra i contenuti necessari           
del decreto del Presidente della Regione, oltre alla convocazione               
dell'Assemblea (comma 1), la fissazione dei termini per la                      
presentazione delle candidature (comma 3) nonche' l'indicazione delle           
"modalita' per la eventuale espressione del voto per corrispondenza,            
tali da garantire la segretezza dello stesso" (comma 4);                        
richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio           
1999, n. 271 con il quale e' stata istituita la Conferenza                      
Regione-Autonomie locali;                                                       
visto l'art. 27, comma 2 della L.R. 3/99 con il quale si stabilisce             
che la CRAL viene rinnovata per la quota di componenti elettivi, ai             
sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni               
legislatura regionale;                                                          
considerato che il nuovo Consiglio regionale si e' insediato in data            
7 giugno 2000 e che pertanto e' necessario procedere al rinnovo della           
Conferenza;                                                                     
ritenuto pertanto necessario integrare con il presente decreto la               
disciplina delle operazioni di elezione per tutto quanto non                    
espressamente indicato nel menzionato art. 26;                                  
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal                    
Direttore generale degli Affari istituzionali e legislativi dott.ssa            
Filomena Terzini e del parere favorevole di regolarita' tecnica                 
espresso dal Responsabile del Servizio Affari istituzionali ed                  
Autonomie locali dott.ssa Francesca Paron;su proposta dell'Assessore            
all'Innovazione amministrativa e istituzionale. Autonomie locali,               
decreta:                                                                        
1) Convocazione dell'assemblea                                                  
L'8 settembre 2000, alle ore 10, presso la sede della Regione                   
Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro n. 50, Sala polivalente del                  
Consiglio regionale, e' convocata l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni            
della regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa                
data, al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza            
in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25,            
comma 3, lett. c) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. Ai fini della                
verifica della qualita' di Sindaco in carica, i Segretari comunali              
devono dare immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Servizio           
Affari istituzionali e Autonomie locali (individuato quale Servizio             
competente per tutte le operazioni preordinate allo svolgimento delle           
elezioni) di qualsiasi causa di cessazione dalla carica che                     
intervenga fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.                        
Per l'individuazione della popolazione si considerano i dati                    
risultanti dall'ultima rilevazione effettuata all'1/1/2000                      
dall'Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna.                           
2) Presentazione delle candidature                                              
I Sindaci che intendono candidarsi per l'elezione, ai sensi del comma           
3 dell'art. 26, formulano richiesta in forma scritta al Presidente              
della Regione, inviandola per conoscenza anche al Responsabile del              
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali della Regione a                
mezzo raccomandata a.r. o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del            
medesimo Servizio. In entrambi i casi la richiesta deve pervenire               
entro e non oltre le ore 12 del 10 luglio 2000: fa fede                         
esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo del suddetto           
Servizio. Nella richiesta il candidato indica le proprie generalita'            
ed il Comune presso il quale ricopre la carica, ed appone la propria            
firma autografa. La candidatura e' irrevocabile, ferma restando la              
facolta' di dimettersi in seguito all'eventuale elezione.                       
Entro il 18 luglio 2000, il Servizio Affari istituzionali e Autonomie           
locali cura la compilazione della lista delle candidature pervenute,            
inviandola nel medesimo termine ai Sindaci dei Comuni interessati,              
unitamente alla scheda per l'eventuale espressione del voto per                 
corrispondenza ed alle buste di cui al punto 3). Nel caso in cui le             
candidature presentate siano inferiori al numero di rappresentanti da           
eleggere (pari a 13), il voto potra' essere dato a qualsiasi Sindaco.           
In tale ultimo caso, per facilitare l'espressione del voto per                  
corrispondenza, verra' compilata ed inviata a ciascun Sindaco la                
lista di tutti i componenti, con l'indicazione dei Comuni di                    
afferenza.                                                                      
Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di            
svolgimento dell'elezione, il candidato sia, per qualsiasi causa, non           
piu' in carica. La verifica di tale evenienza e' effettuata a cura              
del Servizio Affari istituzionali ed Autonomie locali prima dello               
svolgimento dell'Assemblea per mezzo delle comunicazioni dei                    
Segretari comunali di cui al punto 1); l'esito della verifica e'                
comunicato in Assemblea, prima dello svolgimento delle operazioni di            
voto. Qualora a seguito della verifica le candidature risultino in              
numero inferiore ai rappresentanti da eleggere, il Servizio mettera'            
a disposizione la lista dei componenti come sopra detto.                        
3) Voto per corrispondenza                                                      
Premesso che ciascun Sindaco puo' esprimere un solo voto, indicando             
il cognome ed il nome di uno dei candidati, ai sensi dell'art. 26,              
comma 4, della L.R. 3/99, al fine di garantire la legittima                     
provenienza del voto nonche' la sua segretezza, la scheda votata                
viene ripiegata e riposta in una busta recante sul fronte la dicitura           
"Regione Emilia-Romagna - Elezione dei rappresentanti dei Sindaci               
nella Conferenza Regione-Autonomie locali - Voto espresso dal Sindaco           
del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . .". Dopo avervi collocato           
all'interno la scheda, il Sindaco elettore chiude la busta, apponendo           
sul fronte la propria firma autografa.                                          
Ai fini dell'espressione del voto dovra' essere utilizzato                      
esclusivamente il materiale inviato dalla Regione a pena di nullita'.           
Le buste contenenti la scheda con il voto per corrispondenza,                   
consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Servizio Affari               
istituzionali e Autonomie locali, ovvero spedite a mezzo raccomandata           
a.r., devono pervenire al Servizio suddetto entro e non oltre le ore            
12 del 4 settembre 2000. A tale fine fa fede esclusivamente la data             
indicata nel protocollo di arrivo della Regione. Tutte le buste                 
pervenute sono sottoposte a verifica di regolarita' a cura del                  
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali. Qualora la busta              
presenti alterazioni tali da farla ritenere non autentica o                     
manomessa, o sia rinvenuta aperta, lo stesso Servizio provvede a                
darne comunicazione all'interessato, con qualsiasi mezzo, al fine di            
consentirgli ove possibile l'espressione del voto in sede di                    
Assemblea. Le buste regolari sono conservate chiuse sino alla                   
convocazione dell'Assemblea. Qualora siano intervenute cause di                 
cessazione dalla carica di Sindaci che abbiano presentato la propria            
candidatura, accertate mediante le comunicazioni di cui al punto 1),            
il Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali provvede a darne            
avviso con qualsiasi mezzo, entro il 7 settembre 2000, a coloro che             
hanno espresso il voto per corrispondenza al fine di consentire loro            
l'espressione del voto in Assemblea.                                            
4) Svolgimento delle operazioni di voto                                         
Nella data e nel luogo indicati al punto 1) l'Assemblea si riunisce             
per l'elezione. La procedura di votazione ha termine alle ore 12,30;            
chi si presenta successivamente non sara' piu' ammesso al voto.                 
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Regione o                        
dall'Assessore all'Innovazione amministrativa e istituzionale.                  
Autonomie locali, suo delegato, coadiuvato, per lo svolgimento delle            
operazioni di voto e scrutinio, dal Direttore generale degli Affari             
istituzionali e legislativi e da un minimo di quattro collaboratori             
regionali. Il Presidente e gli incaricati delle funzioni di supporto            
provvedono, in via preliminare, alla apertura delle buste contenenti            
il voto per corrispondenza e le schede, riscontratane la regolarita',           
vengono inserite nell'urna predisposta per la votazione.                        
Per l'espressione del voto segreto da parte dei Sindaci dei Comuni              
che non si sono avvalsi della facolta' di votare per corrispondenza             
sono adibite apposite cabine elettorali, all'interno delle quali il             
Sindaco elettore, previamente identificato, compila la scheda                   
esprimendo un solo voto mediante indicazione del nome e cognome del             
candidato prescelto. Il Sindaco elettore, ripiegata la scheda, la               
depone nella stessa urna contenente i voti per corrispondenza.                  
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato dai              
collaboratori sopra indicati, procede alla verifica delle schede, al            
computo dei voti ed alla conseguente proclamazione degli eletti e               
determinazione della graduatoria dei non eletti, secondo le modalita'           
indicate all'art. 26, comma 5, della L.R. 3/99.                                 
Delle operazioni di voto e dell'esito dello scrutinio viene redatto             
apposito verbale, a cura del Servizio Affari istituzionali e                    
Autonomie locali, sulla base del quale il Presidente della Regione              
adotta il decreto di nomina dei componenti della Conferenza                     
Regione-Autonomie locali e di convocazione della prima seduta, in               
applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6 della L.R.                
3/99.                                                                           
5) Le modalita' di espletamento delle procedure di voto in Assemblea            
e di scrutinio sono precisate con atto, assunto dal Responsabile del            
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali, del quale verra'              
data lettura in apertura dei lavori dell'Assemblea.                             
Il presente decreto e' pubblicato in forma integrale nel Bollettino             
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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