DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 243
Elezione dei Sindaci dei Comuni non capoluogo con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti componenti la Conferenza Regione-Autonomie locali
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante la "Riforma del sistema
regionale e locale", che dispone all'art. 25 l'istituzione della
Conferenza Regione-Autonomie locali, quale strumento di raccordo tra
Giunta regionale ed esecutivi degli Enti locali;
- i commi 2 e 3 del citato articolo, i quali disciplinano la
composizione della rappresentanza della Regione e degli Enti locali
in seno alla Conferenza;
- il comma 3, lett. c) dell'art. 25 citato, il quale stabilisce che
la Conferenza sia composta, tra gli altri, da "tredici Sindaci di
Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, eletti secondo le
procedure indicate dall'articolo 26";
- l'art. 26 della citata legge regionale, il quale dispone la
convocazione, con decreto del Presidente della Regione dell'Assemblea
dei Sindaci dei Comuni della regione con popolazione inferiore ai
50.000 abitanti che elegge, nel proprio seno, i suoi rappresentanti
nella Conferenza secondo le modalita' disciplinate dai commi 3 e 4
del medesimo articolo;
considerato che il citato art. 26 individua tra i contenuti necessari
del decreto del Presidente della Regione, oltre alla convocazione
dell'Assemblea (comma 1), la fissazione dei termini per la
presentazione delle candidature (comma 3) nonche' l'indicazione delle
"modalita' per la eventuale espressione del voto per corrispondenza,
tali da garantire la segretezza dello stesso" (comma 4);
richiamato il decreto del Presidente della Giunta regionale 13 luglio
1999, n. 271 con il quale e' stata istituita la Conferenza
Regione-Autonomie locali;
visto l'art. 27, comma 2 della L.R. 3/99 con il quale si stabilisce
che la CRAL viene rinnovata per la quota di componenti elettivi, ai
sensi della lett. c) del comma 3 dell'art. 25, all'inizio di ogni
legislatura regionale;
considerato che il nuovo Consiglio regionale si e' insediato in data
7 giugno 2000 e che pertanto e' necessario procedere al rinnovo della
Conferenza;
ritenuto pertanto necessario integrare con il presente decreto la
disciplina delle operazioni di elezione per tutto quanto non
espressamente indicato nel menzionato art. 26;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Direttore generale degli Affari istituzionali e legislativi dott.ssa
Filomena Terzini e del parere favorevole di regolarita' tecnica
espresso dal Responsabile del Servizio Affari istituzionali ed
Autonomie locali dott.ssa Francesca Paron;su proposta dell'Assessore
all'Innovazione amministrativa e istituzionale. Autonomie locali,
decreta:
1) Convocazione dell'assemblea
L'8 settembre 2000, alle ore 10, presso la sede della Regione
Emilia-Romagna, in Viale Aldo Moro n. 50, Sala polivalente del
Consiglio regionale, e' convocata l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni
della regione con meno di 50.000 abitanti, in carica alla stessa
data, al fine di procedere all'elezione della propria rappresentanza
in seno alla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25,
comma 3, lett. c) della L.R. 21 aprile 1999, n. 3. Ai fini della
verifica della qualita' di Sindaco in carica, i Segretari comunali
devono dare immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo, al Servizio
Affari istituzionali e Autonomie locali (individuato quale Servizio
competente per tutte le operazioni preordinate allo svolgimento delle
elezioni) di qualsiasi causa di cessazione dalla carica che
intervenga fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
Per l'individuazione della popolazione si considerano i dati
risultanti dall'ultima rilevazione effettuata all'1/1/2000
dall'Ufficio Statistica della Regione Emilia-Romagna.
2) Presentazione delle candidature
I Sindaci che intendono candidarsi per l'elezione, ai sensi del comma
3 dell'art. 26, formulano richiesta in forma scritta al Presidente
della Regione, inviandola per conoscenza anche al Responsabile del
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali della Regione a
mezzo raccomandata a.r. o consegna a mano all'Ufficio Protocollo del
medesimo Servizio. In entrambi i casi la richiesta deve pervenire
entro e non oltre le ore 12 del 10 luglio 2000: fa fede
esclusivamente la data indicata nel protocollo di arrivo del suddetto
Servizio. Nella richiesta il candidato indica le proprie generalita'
ed il Comune presso il quale ricopre la carica, ed appone la propria
firma autografa. La candidatura e' irrevocabile, ferma restando la
facolta' di dimettersi in seguito all'eventuale elezione.
Entro il 18 luglio 2000, il Servizio Affari istituzionali e Autonomie
locali cura la compilazione della lista delle candidature pervenute,
inviandola nel medesimo termine ai Sindaci dei Comuni interessati,
unitamente alla scheda per l'eventuale espressione del voto per
corrispondenza ed alle buste di cui al punto 3). Nel caso in cui le
candidature presentate siano inferiori al numero di rappresentanti da
eleggere (pari a 13), il voto potra' essere dato a qualsiasi Sindaco.
In tale ultimo caso, per facilitare l'espressione del voto per
corrispondenza, verra' compilata ed inviata a ciascun Sindaco la
lista di tutti i componenti, con l'indicazione dei Comuni di
afferenza.
Le candidature si considerano prive di effetto qualora, alla data di
svolgimento dell'elezione, il candidato sia, per qualsiasi causa, non
piu' in carica. La verifica di tale evenienza e' effettuata a cura
del Servizio Affari istituzionali ed Autonomie locali prima dello
svolgimento dell'Assemblea per mezzo delle comunicazioni dei
Segretari comunali di cui al punto 1); l'esito della verifica e'
comunicato in Assemblea, prima dello svolgimento delle operazioni di
voto. Qualora a seguito della verifica le candidature risultino in
numero inferiore ai rappresentanti da eleggere, il Servizio mettera'
a disposizione la lista dei componenti come sopra detto.
3) Voto per corrispondenza
Premesso che ciascun Sindaco puo' esprimere un solo voto, indicando
il cognome ed il nome di uno dei candidati, ai sensi dell'art. 26,
comma 4, della L.R. 3/99, al fine di garantire la legittima
provenienza del voto nonche' la sua segretezza, la scheda votata
viene ripiegata e riposta in una busta recante sul fronte la dicitura
"Regione Emilia-Romagna - Elezione dei rappresentanti dei Sindaci
nella Conferenza Regione-Autonomie locali - Voto espresso dal Sindaco
del Comune di . . . . . . . . . . . . . . . .". Dopo avervi collocato
all'interno la scheda, il Sindaco elettore chiude la busta, apponendo
sul fronte la propria firma autografa.
Ai fini dell'espressione del voto dovra' essere utilizzato
esclusivamente il materiale inviato dalla Regione a pena di nullita'.
Le buste contenenti la scheda con il voto per corrispondenza,
consegnate a mano presso l'Ufficio Protocollo del Servizio Affari
istituzionali e Autonomie locali, ovvero spedite a mezzo raccomandata
a.r., devono pervenire al Servizio suddetto entro e non oltre le ore
12 del 4 settembre 2000. A tale fine fa fede esclusivamente la data
indicata nel protocollo di arrivo della Regione. Tutte le buste
pervenute sono sottoposte a verifica di regolarita' a cura del
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali. Qualora la busta
presenti alterazioni tali da farla ritenere non autentica o
manomessa, o sia rinvenuta aperta, lo stesso Servizio provvede a
darne comunicazione all'interessato, con qualsiasi mezzo, al fine di
consentirgli ove possibile l'espressione del voto in sede di
Assemblea. Le buste regolari sono conservate chiuse sino alla
convocazione dell'Assemblea. Qualora siano intervenute cause di
cessazione dalla carica di Sindaci che abbiano presentato la propria
candidatura, accertate mediante le comunicazioni di cui al punto 1),
il Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali provvede a darne
avviso con qualsiasi mezzo, entro il 7 settembre 2000, a coloro che
hanno espresso il voto per corrispondenza al fine di consentire loro
l'espressione del voto in Assemblea.
4) Svolgimento delle operazioni di voto
Nella data e nel luogo indicati al punto 1) l'Assemblea si riunisce
per l'elezione. La procedura di votazione ha termine alle ore 12,30;
chi si presenta successivamente non sara' piu' ammesso al voto.
L'Assemblea e' presieduta dal Presidente della Regione o
dall'Assessore all'Innovazione amministrativa e istituzionale.
Autonomie locali, suo delegato, coadiuvato, per lo svolgimento delle
operazioni di voto e scrutinio, dal Direttore generale degli Affari
istituzionali e legislativi e da un minimo di quattro collaboratori
regionali. Il Presidente e gli incaricati delle funzioni di supporto
provvedono, in via preliminare, alla apertura delle buste contenenti
il voto per corrispondenza e le schede, riscontratane la regolarita',
vengono inserite nell'urna predisposta per la votazione.
Per l'espressione del voto segreto da parte dei Sindaci dei Comuni
che non si sono avvalsi della facolta' di votare per corrispondenza
sono adibite apposite cabine elettorali, all'interno delle quali il
Sindaco elettore, previamente identificato, compila la scheda
esprimendo un solo voto mediante indicazione del nome e cognome del
candidato prescelto. Il Sindaco elettore, ripiegata la scheda, la
depone nella stessa urna contenente i voti per corrispondenza.
Al termine delle operazioni di voto, il Presidente, coadiuvato dai
collaboratori sopra indicati, procede alla verifica delle schede, al
computo dei voti ed alla conseguente proclamazione degli eletti e
determinazione della graduatoria dei non eletti, secondo le modalita'
indicate all'art. 26, comma 5, della L.R. 3/99.
Delle operazioni di voto e dell'esito dello scrutinio viene redatto
apposito verbale, a cura del Servizio Affari istituzionali e
Autonomie locali, sulla base del quale il Presidente della Regione
adotta il decreto di nomina dei componenti della Conferenza
Regione-Autonomie locali e di convocazione della prima seduta, in
applicazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 6 della L.R.
3/99.
5) Le modalita' di espletamento delle procedure di voto in Assemblea
e di scrutinio sono precisate con atto, assunto dal Responsabile del
Servizio Affari istituzionali e Autonomie locali, del quale verra'
data lettura in apertura dei lavori dell'Assemblea.
Il presente decreto e' pubblicato in forma integrale nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani