DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2000, n. 239
Rettifica ordinanza n. 210 del 18 maggio 2000
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la propria ordinanza n. 210 del 18 maggio 2000 riguardante
misure di profilassi e controllo per la malattia di Newcastle;
rilevato che nel dispositivo dell'art. 7, lett. d) "sono sospesi
fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita di animali delle
specie sensibili; art. 8 - Tutti i volatili introdotti in aziende
situate nel territorio regionale devono essere o essere stati
vaccinati in conformita' all'art. 2;" del predetto provvedimento e'
stato aggiunto, per mero errore materiale, un periodo di tre righe di
seguito riportato "Art.8 - Tutti i volatili introdotti in aziende
situate nel territorio regionale devono essere o essere stati
vaccinati in conformita' all'art. 2;" relativo al testo di un
successivo articolo (art. 9);
ravvisata l'esigenza di rettificare l'art. 7, lett. d) dell'ordinanza
sopra richiamata eliminando il periodo erroneamente aggiunto;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Giovanni Paganelli in merito
alla regolarita' tecnica del presente atto;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dr. Franco
Rossi in merito alla legittimita' del presente atto;su proposta
dell'Assessore alla Sanita',
decreta:
a) di rettificare, per il motivo indicato in premessa, la propria
ordinanza n. 210 del 18 maggio 2000 nell'art. 7, lett. d) "sono
sospesi fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita di
animali delle specie sensibili; art. 8 - Tutti i volatili introdotti
in aziende situate nel territorio regionale devono essere o essere
stati vaccinati in conformita' all'2;" attraverso la corretta
indicazione dell'art 7, lett. d) e precisamente "Art. 7, lett. d):
sono sospesi fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita di
animali delle specie sensibili.";
b) di confermare la restante parte della suddetta ordinanza n. 210
del 18 maggio 2000;
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani