REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 giugno 2000, n. 239

Rettifica ordinanza n. 210 del 18 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Richiamata la propria ordinanza n. 210 del 18 maggio 2000 riguardante           
misure di profilassi e controllo per la malattia di Newcastle;                  
rilevato che nel dispositivo dell'art. 7, lett. d) "sono sospesi                
fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita di animali delle           
specie sensibili; art. 8 - Tutti i volatili introdotti in aziende               
situate nel territorio regionale devono essere o essere stati                   
vaccinati in conformita' all'art. 2;" del predetto provvedimento e'             
stato aggiunto, per mero errore materiale, un periodo di tre righe di           
seguito riportato "Art.8 - Tutti i volatili introdotti in aziende               
situate nel territorio regionale devono essere o essere stati                   
vaccinati in conformita' all'art. 2;" relativo al testo di un                   
successivo articolo (art. 9);                                                   
ravvisata l'esigenza di rettificare l'art. 7, lett. d) dell'ordinanza           
sopra richiamata eliminando il periodo erroneamente aggiunto;                   
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Giovanni Paganelli in merito            
alla regolarita' tecnica del presente atto;                                     
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dr. Franco              
Rossi in merito alla legittimita' del presente atto;su proposta                 
dell'Assessore alla Sanita',                                                    
decreta:                                                                        
a) di rettificare, per il motivo indicato in premessa, la propria               
ordinanza n. 210 del 18 maggio 2000 nell'art. 7, lett. d) "sono                 
sospesi fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita di                 
animali delle specie sensibili; art. 8 - Tutti i volatili introdotti            
in aziende situate nel territorio regionale devono essere o essere              
stati vaccinati in conformita' all'2;" attraverso la corretta                   
indicazione dell'art 7, lett. d) e precisamente "Art. 7, lett. d):              
sono sospesi fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita di            
animali delle specie sensibili.";                                               
b) di confermare la restante parte della suddetta ordinanza n. 210              
del 18 maggio 2000;                                                             
c) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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