ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2000, n. 210
Misure di profilassi e controllo per la malattia di Newcastle
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste:
- l'insorgenza di focolai di malattia di Newcastle in allevamenti
avicoli, industriali e rurali, situati nelle province di Forli' e
Bologna;
- l'insorgenza di focolai di detta malattia anche nelle regioni
Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia;
ravvisata l'esigenza di dettare con urgenza misure di profilassi
integrative di quelle adottate dalle autorita' sanitarie locali e
atte a contenere la diffusione della malattia;
considerato che il ricorso alla sistematica vaccinazione nei
confronti di detta malattia e' ritenuto un valido strumento di
profilassi;
preso atto che esistono in commercio vaccini efficaci regolarmente
autorizzati;
valutato che negli allevamenti avicoli l'attuazione di programmi
vaccinali nei confronti della malattia di Newcastle e' stata, nel
tempo, disomogenea e carente;
ritenuto pertanto di dover prescrivere l'attuazione obbligatoria di
programmi vaccinali con modalita' atte a garantire la massima
efficacia degli interventi;
visti:
- il DPR 15/11/1996, n. 657;
- il Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio
1954, n. 320;
- la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti - dott. Giovanni Paganelli - in
merito alla regolarita' tecnica della presente ordinanza;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'
- dott. Franco Rossi - in merito alla legittimita' della presente
ordinanza;
su proposta dell'Assessore alla Sanita',
ordina:
Art. 1
I territori delle province di Bologna, Ferrara, Forli'-Cesena,
Ravenna e Rimini sono dichiarati "Zona di sorveglianza" per la
malattia di Newcastle e in tali territori e' resa obbligatoria la
vaccinazione nei confronti di detta malattia dei volatili delle
specie sensibili allevati in aziende con una consistenza superiore a
200 capi.
Art. 2
La vaccinazione deve essere attuata mediante l'impiego di vaccini
regolarmente autorizzati e registrati, secondo un programma che
almeno preveda un primo intervento con vaccino vivo attenuato e un
successivo richiamo, entro 19 giorni, con un vaccino spento.
I pulcini di un giorno devono essere altresi' vaccinati in
incubatoio, prima del trasferimento, con vaccino vivo attenuato.
Per i polli di categoria "broiler" e' consentita la vaccinazione con
un solo intervento, a condizione che gli animali siano destinati alla
macellazione entro 20 giorni dalla vaccinazione, oppure e' altresi'
consentito il ricorso alla vaccinazione mediante doppio intervento
con vaccino vivo attenuato entro i 30 giorni di eta'.
Art. 3
L'esecuzione delle vaccinazioni deve avvenire con modalita' operative
atte ad evitare l'eventuale diffusione dell'infezione.
vietata la vaccinazione nelle aziende in cui siano presenti volatili
sospetti di infezione.
Art. 4
Gli interventi vaccinali sono a carico dei titolari degli allevamenti
e sono eseguiti sotto la responsabilita' di medici veterinari
riconosciuti; a tal fine i titolari degli allevamenti sono tenuti a
segnalare al competente Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale, il nominativo del veterinario responsabile
dell'attuazione delle vaccinazioni con contestuale dichiarazione di
accettazione da parte dello stesso.
Art. 5
Sono considerati validi al fini dell'adempimento alla presente
ordinanza i programmi vaccinali gia' attuati o in corso di attuazione
negli allevamenti di volatili delle specie sensibili, purche'
conformi a quanto previsto al precedente art. 2 o, comunque,
equivalenti per efficacia; a tal fine gli eventuali piani difformi
devono essere comunicati al competente Servizio Veterinario
dell'Azienda Unita' sanitaria locale per eventuali osservazioni.
Art. 6
Al fine di riscontrare la regolare esecuzione delle vaccinazioni, sia
ai sensi dell'art. 2 che dell'art. 4, i veterinari responsabili della
loro esecuzione devono tempestivamente trasmettere al competente
Servizio Veterinario, mediante il modello Allegato 12 al regolamento
di Polizia veterinaria, le informazioni riguardanti per ciascuna
azienda: la data di vaccinazione, il tipo di vaccino impiegato, la
categoria e il numero degli animali vaccinati.
Art. 7
Nell'ambito della zona di sorveglianza cosi' come definita all'art.
1, devono essere applicate le seguenti misure:
a) tutti i volatili delle specie sensibili devono rimanere
nell'azienda ove sono allevati fino a che non siano trascorsi
quindici giorni dall'emanazione della presente ordinanza e, comunque,
ventuno giorni dal completamento delle vaccinazioni, fatta eccezione
per: - i pulcini di un giorno che sono trasferiti in un'azienda
situata nell'ambito della zona di sorveglianza, che sia vuota o nella
quale sia gia' stato eseguito almeno un intervento vaccinale; - i
volatili destinati direttamente alla macellazione in un macello
situato nell'ambito della zona di sorveglianza; - le pollastre
completamente vaccinate che siano destinate ad aziende situate
nell'ambito della zona di sorveglianza, che siano vuote o nelle quali
sia stato eseguito almeno un intervento vaccinale;
b) le uova da cova deposte in aziende situate nella zona di
sorveglianza possono essere destinate solo ad incubatoi situati
nell'ambito della zona stessa previa disinfezione delle uova stesse
degli imballaggi;
c) e' vietata l'uscita dalla zona di sorveglianza di pollina e
rifiuti di allevamento;
d) sono sospesi fiere, mercati, esposizioni e attivita' di rivendita
di animali delle specie sensibili.
Art. 8
Tutti i volatili introdotti in aziende situate nel territorio
regionale devono essere o essere stati vaccinati in conformita'
all'art. 2.
Trascorsi quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
ordinanza e' consentito il trasferimento fuori dalla zona di
sorveglianza di:
- pulcini di un giorno vaccinati in incubatoio e destinati ad aziende
vuote o nelle quali siano state completate le vaccinazioni;
- volatili vivi scortati da certificato sanitario che ne attesti, la
provenienza da allevamenti nei quali le vaccinazioni siano state
completate da ventuno giorni e nei quali non vi siano sintomi clinici
riferibili a malattia di Newcastle.
Art. 9
Tutti i volatili introdotti in aziende situate nella zona di
sorveglianza devono essere, o essere stati, vaccinati in conformita'
all'art. 2 o all'art. 4.
Art. 10
Nei macelli le carni degli animali provenienti da aziende situate
nell'ambito della zona di sorveglianza devono essere bollate con
bollo speciale.
Art. 11
Restano valide le competenze delle autorita' sanitarie locali per
quanto riguarda la determinazione delle zone di protezione e
l'adozione delle misure connesse.
Art. 12
Le violazioni alla presente ordinanza sono perseguite ai sensi del
Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DRP 8 febbraio 1954,
n. 320.
Art. 13
I signori Sindaci dei Comuni della regione Emilia-Romagna, i
Direttori delle Aziende Unita' sanitarie locali, i Responsabili dei
Servizi Veterinari delle Aziende Unita' sanitarie locali, il
personale di vigilanza previsto dall'art. 13 della L.R. 4 maggio
1982, n. 19 nonche' gli agenti della forza pubblica, sono incaricati,
ciascuno per la parte di competenza, dell'esecuzione della presente
ordinanza.
Il presente atto sara' pubblicato nel Bollettino della Regione
Emilia-Romagna.
IL PRESIDENTE
Vasco Errani