MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELL'EMILIA - BOLOG

AVVISI DI GARE D'APPALTO

Appalto dei lavori di prima e seconda fase per il restauro pittorico, consolidamento strutturale, opere edilizie e provvisionali, impianti tecnologici nella Cattedrale di Santa Maria Assunta nel comune di Carpi (Modena)

Oggetto: Carpi (MO) - Restauro della Cattedrale di Santa Maria                  
Assunta. Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 83; Legge                      
27/12/1997, n. 450; decreti Ministero per i Beni e le Attivita'                 
culturali 15/10/1998 - 27/11/1998 - 13/9/1999; progetto/perizia n.              
2901 del 20/12/1999.                                                            
Appalto dei lavori di prima e seconda fase per il restauro pittorico,           
consolidamento strutturale, opere edilizie e provvisionali, impianti            
tecnologici nella Cattedrale di Santa Maria Assunta nel comune di               
Carpi (MO).                                                                     
Importo: Lire 6.786.182.400 (Euro 3.504.770,71), al netto di IVA                
(10%).                                                                          
Ente appaltante: Soprintendenza per i Beni Ambientali e                         
Architettonici dell'Emilia.                                                     
BANDO DI GARA                                                                   
Il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia,           
vista la Legge 23/12/1996, n. 662 e la Legge n. 450 del 27/12/1997,             
visti i decreti ministeriali BAC del 15/10/1998 e del 13/9/1999 con i           
quali e' stata approvata la programmazione triennale 1998/2000 e i              
piani di spesa 1998/1999, visto il DM BAC del 27/11/1998 che ha                 
approvato i lavori di cui al presente bando, visto il RD 25/5/1927,             
n. 827, vista la Legge 1/6/1939, n. 1089, vista la Legge 2/2/1973, n.           
14, visto il DPCM 10/1/1991, n. 55, visto il DLgs 19/12/1991, n. 406,           
vista la Legge 2/6/1995, n. 216, vista la Legge 18/11/1998, n. 415,             
visto il progetto esecutivo redatto dall'Amministrazione e posto a              
base del presente bando, indice una licitazione privata da esperirsi            
secondo le modalita' di cui all'art. 1, lettera a), della Legge                 
2/2/1973, n. 14.                                                                
Art. 1 - I lavori sono appaltati dalla Soprintendenza per i Beni                
Ambientali e Architettonici dell'Emilia, con sede in Bologna, Via IV            
Novembre n. 5 - tel. 051/6451311 - fax 051/264248.                              
Art. 2 - I lavori, da eseguirsi nel comune di Carpi (MO), consistono            
in: restauro pittorico, consolidamento strutturale, opere edili e               
provvisionali, impianti tecnologici nella Cattedrale di Santa Maria             
Assunta, di importo a base d'appalto stabilito in Lire 6.786.182.400            
(Euro 3.504.770,71), al netto di IVA pari al 10%.                               
Art. 3 - Detti lavori saranno effettuati in due lotti funzionali,               
definiti "prima fase" e "seconda fase" dal progetto in appalto,                 
conformemente alle previsioni progettuali e compatibilmente agli                
accreditamenti ministeriali, in base ai quali l'Ente appaltante si              
riserva di commisurare le modalita' di attuazione del finanziamento             
anche in sede di stipula del relativo contratto.In riferimento alla             
suddivisione nelle due fasi attuative, il progetto prevede che:                 
- nei primi 13 mesi a decorrere dall'inizio dei lavori, dovra' essere           
realizzata una quota di lavori corrispondente alla "prima fase", per            
un importo non inferiore a Lire 4.275.454.545 (Euro 2.208.087,99),              
oltre IVA;                                                                      
- nei successivi 6 mesi, oltre alla eventuale quota residua della               
prima fase, dovra' essere realizzata una quota di lavori                        
corrispondente alla "seconda fase" per un importo di Lire                       
2.510.727.855 (Euro 1.296.682,72), oltre IVA.                                   
Negli ultimi 2 mesi, infine, dovranno essere realizzati, oltre ai               
lavori eventualmente non eseguiti nelle fasi precedenti, eventuali              
ulteriori opere di miglioramento che l'Amministrazione ha interesse             
di far eseguire nei limiti previsti dall'art. 25 della Legge 415/98 e           
dall'art. 344 della Legge 20/3/1865, n. 2248 e art. 14 del capitolato           
generale d'appalto (RD 29/5/1895) i cui maggiori oneri sono sempre              
contenuti nel finanziamento.                                                    
Tale suddivisione del processo evolutivo dell'intervento potra'                 
subire variazioni, tempestivamente ed opportunamente comunicate dalla           
Amministrazione, solo ed esclusivamente in conseguenza di diversa               
cadenza delle erogazioni dei fondi da parte del Ministero per i Beni            
e le Attivita' culturali.                                                       
In tale circostanza l'impresa appaltatrice non potra' richiedere                
maggiori oneri.                                                                 
da ritenersi ammissibile anche la eventuale riduzione dell'importo              
del finanziamento: in tal caso l'appaltatore avra' diritto unicamente           
a quanto previsto dall'art. 345 della Legge 20/5/1865, n. 2248; nulla           
sara', invece, riconosciuto qualora la riduzione del finanziamento              
sara' notificata prima della consegna di ciascuna delle due fasi.               
A tal proposito, si specifica che, per quanto riguarda la                       
suddivisione nei due lotti cosi' come indicati dall'art. 3 del                  
presente bando, l'offerta e' riferita all'intero importo posto a base           
di gara.                                                                        
Art. 4 - Il termine complessivo per l'esecuzione dell'appalto e'                
stabilito in mesi 21, a partire dalla data di consegna dei lavori.              
Art. 5 - Ai sensi dell'art. 2 del DPCM 10/1/1991, n. 55, vengono qui            
di seguito indicate le categorie di cui alle Leggi 55/72 e 203/65               
modificato con DM 15/5/1998, n. 305 e le relative classifiche                   
dell'Associazione nazionale costruttori richieste per l'accesso delle           
imprese alle gare, con i relativi importi:                                      
a) categoria S2 (superfici decorate e beni di interesse                         
storico-artistico); importo Lire 4.310.291.869 (Euro 2.226.079,97);             
b) categoria G2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti           
a tutela ai sensi della Legge 1/6/1939, n. 1089); importo Lire                  
2.054.740.531 (Euro 1.061.184,92);                                              
c) G11 (impianti tecnologici), importo Lire 421.150.000 (Euro                   
217.505,82).                                                                    
Ai fini dell'art. 23 del DLgs 19/12/1991, n. 406 si definisce quella            
indicata al punto a) del comma precedente quale categoria prevalente.           
Art. 6 - Ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DLgs 406/91 e dell'art. 2           
del DPCM 10/1/1991, n. 55, possono chiedere di essere invitate alla             
gara le imprese che dimostrino di possedere l'iscrizione all'ANC per            
categoria e classifica corrispondente a quelle indicate per la                  
categoria prevalente di cui alla voce a) del precedente articolo 5.             
Art.7 - Le modalita' di pubblicita' del presente bando, e del                   
relativo avviso per estratto, sono quelle di cui all'art. 7 della               
Legge 2/2/1973, n. 14.                                                          
Art. 8 - Le richieste di invito alla gara, redatta esclusivamente in            
lingua italiana, su carta bollata, devono pervenire alla                        
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici dell'Emilia, a           
mezzo di posta raccomandata o a mezzo di corrieri autorizzati, in               
plico sigillato, entro e non oltre le ore 14 dell'1/2/2000.                     
Sull'involucro che le contiene deve essere riportata la seguente                
dicitura: "Richiesta di partecipazione alla licitazione privata per i           
lavori di restauro della Cattedrale di Santa Maria Assunta in Carpi             
(MO) - Importo a base d'asta Lire 6.786.182.400 (Euro 3.504.770,71),            
al netto di IVA".                                                               
All'esterno del plico dovra' essere riportata, altresi', la ragione             
sociale del richiedente, la sede, il recapito, i numeri di telefono e           
di telefax del richiedente al quale indirizzare la corrispondenza               
relativa alla procedura di gara.                                                
In caso di riunione di imprese, le domande di partecipazione dovranno           
essere redatte e sottoscritte dalle singole imprese e poi presentate            
dalla capogruppo. La procura alla capogruppo, sottoscritta nella                
forma di scrittura privata autenticata, andra' invece allegata solo             
nella successiva fase di presentazione dell'offerta.                            
Art. 9 - Ai sensi dell'art. 4 del DPCM 10/1/1991, n. 55, possono                
chiedere di essere invitate alla gara anche le imprese che dichiarino           
di volersi riunire in associazione temporanea di imprese e di voler             
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di              
esse, qualificata come capogruppo, la quale esprime offerta in nome e           
per conto proprio e delle mandanti, nonche' consorzi di cooperative             
di produzione e di lavoro. Data la particolare specificita'                     
dell'intervento previsto nella categoria prevalente, in caso di                 
associazioni temporanee di imprese o di consorzi, e' richiesta, pena            
esclusione, che almeno una delle imprese dimostri di possedere                  
l'iscrizione all'ANC per categoria e classifica corrispondente a                
quelle indicate per la categoria prevalente di cui alla voce a) del             
precedente articolo 5. Per le categorie di lavori relative alle opere           
indicate ai punti b) e c) del precedente art. 5, queste possono                 
essere assunte da imprese mandanti individuate prima della                      
presentazione dell'offerta, sempre che queste siano iscritte all'ANC            
per categoria e classifica corrispondente. Anche per queste ultime              
categorie e' ammessa la riunione di piu' imprese in associazioni                
temporanee o in consorzi.                                                       
Ciascuna impresa riunita deve essere iscritta all'ANC nella categoria           
richiesta per la classifica corrispondente per almeno 1/5                       
dell'importo dei lavori della categoria stessa.                                 
In ogni caso, la somma degli importi per i quali le imprese, cosi'              
come precedentemente indicate, dichiarano di essere iscritte, deve              
essere almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare,             
posto a base d'asta.                                                            
Art. 10 - Ai sensi dell'art. 23, comma 6 della Legge 406/91, qualora            
l'impresa, o le imprese, che intendono riunirsi in associazione                 
temporanea, secondo le modalita' previste negli articoli precedenti             
ed abbiano i requisiti richiesti dal presente bando, possono                    
associare altre imprese iscritte all'ANC, anche per categorie ed                
importi diversi da quelli richiesti dal bando, a condizione che i               
lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo               
complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare                   
complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese              
sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.            
Art. 11 - Sono ammesse le imprese non iscritte all'ANC ed aventi sede           
in uno stato della Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 19           
del DLgs 19/12/1991, n. 406.                                                    
Art. 12 - Alla richiesta di invito a gara, le imprese in possesso dei           
requisiti richiesti per la categoria prevalente dovranno allegare               
dichiarazioni autenticate ai sensi dell'art. 20 della Legge 4/1/1968,           
n. 15, o secondo la legislazione del Paese di residenza, con la quale           
attestino, sotto la propria responsabilita':                                    
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 18 del DLgs                  
406/91;                                                                         
- che nei propri confronti e nei confronti della societa' di cui e'             
legale rappresentante non sussistono le condizioni che comportano               
l'esclusione dalle gare d'appalto;                                              
- che non esistono procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di           
una delle misure di prevenzione previste per la lotta alla                      
delinquenza mafiosa.                                                            
Tali dichiarazioni dovranno essere rese anche dal direttore tecnico,            
dai soci di Snc e accomandatari di Sas, dagli amministratori con                
rappresentanza, da ciascuno dei consorziati di consorzi e societa'              
consortili.Dovra' inoltre essere allegata ulteriore dichiarazione,              
redatta senza particolari formalita', sottoscritta dal titolare                 
dell'impresa, o dalla mandataria in caso di associazione temporanea,            
dalla quale risulti:                                                            
a) l'iscrizione all'ANC per la categoria ed importi come specificato            
agli artt. 6, 9 e 10 del presente bando o documento equipollente di             
iscrizione ad analogo Registro di Stato aderente alla Unione Europea,           
in conformita' a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 della Legge                
8/8/1977, n. 584;                                                               
b) indicazione degli istituti bancari in grado di attestare la                  
idoneita' finanziaria ed economica dell'impresa;                                
c) la cifra d'affari, globale ed in lavori, dell'impresa degli ultimi           
cinque esercizi: essa dovra' risultare almeno pari all'importo posto            
a base d'asta;                                                                  
d) nominativo e titoli professionali dell'imprenditore e/o dirigenti            
dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei              
lavori;                                                                         
e) elenco dei lavori effettuati negli ultimi cinque anni con Istituti           
del Ministero per i Beni e le Attivita' culturali, o con Enti                   
pubblici per la categoria S2, indicante l'importo, il periodo, il               
destinatario ed il luogo di esecuzione dei lavori e, qualora                    
conclusi, se essi furono effettuati a "regola d'arte" e con buon                
esito da parte dell'Amministrazione. L'importo complessivo dei                  
suddetti lavori dovra' essere almeno pari all'importo dei lavori a              
base d'asta per la categoria prevalente;                                        
f) indicare l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento                 
tecnico per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione indicante                 
l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con              
riferimento agli ultimi due anni;                                               
g) indicare i tecnici, o gli organi tecnici, che facciano, o meno,              
parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporra' per              
l'esecuzione dell'opera.                                                        
L'impresa dovra' ancora presentare dichiarazione, sottoscritta senza            
particolari formalita', con la quale:                                           
- si impegna a presentare il proprio piano di sicurezza prima                   
dell'inizio dei lavori;                                                         
- si impegna a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne             
l'Ente appaltante da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dei               
lavori, da qualsiasi causa determinati;                                         
- si impegna ad eseguire i lavori con turnazione multipla delle                 
maestranze, nonche' a prendere in consegna i lavori entro i termini,            
anche abbreviati, che stabilisce l'Amministrazione.                             
Sara' ancora allegato alla domanda di partecipazione il certificato             
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori in data non                    
anteriore ad un anno, in originale o copia autenticata. In caso di              
raggruppamento di imprese si applicano le disposizioni di cui                   
all'art. 23 del DLgs 406/91.                                                    
Art. 13 - La cifra di affari di cui al precedente art. 12, punto c)             
del presente bando deve essere almeno pari all'importo a base d'asta,           
cosi' come sancito dalla lettera a) dell'art. 5 del DPCM 10/1/1991 n.           
55; essa e' riferita all'ultimo quinquennio antecedente la data di              
pubblicazione del bando. Ai sensi dell'art. 19 della Legge 584/77 la            
documentazione comprovante tali requisiti dichiarati potra' essere              
esibita anche successivamente.                                                  
Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 55/91 l'impresa dovra' altresi'                   
certificare che il costo per il personale dipendente non sia                    
inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori,           
richiesta ai sensi della lettera c) del precedente art. 12 del                  
presente bando, cosi' come citala anche al comma precedente. Anche la           
documentazione comprovante questi ultimi requisiti dichiarati potra'            
essere esibita successivamente ai sensi dell'art. 19 della Legge                
584/77.                                                                         
Art. 14 - Per le associazioni temporanee di imprese, o i consorzi, i            
requisiti finanziari e tecnici, in particolare quelli di cui ai punti           
c) ed e) del precedente art. 12, previsti per l'impresa singola,                
devono essere posseduti nella misura minima del 50% dalla capogruppo;           
la restante percentuale, cumulativamente, dalla o dalle mandanti, le            
quali dovranno comunque possedere una percentuale minima non                    
inferiore al 10% di quanto richiesto cumulativamente.Art. 15 - Le               
imprese associate con le modalita' di cui all'art. 9 del presente               
bando, non in possesso della categoria S2, dovranno rendere la                  
dichiarazione di cui all'art. 18 del DLgs 406/91, nonche' le                    
dichiarazioni, redatte senza particolari formalita', dalle quali,               
oltre all'iscrizione all'ANC per le categorie e classifiche                     
possedute, risultino le informazioni di cui ai punti b), c), d), f),            
g) dell'art. 12 del presente bando.                                             
Art. 16 - L'apertura dei plichi di cui al precedente articolo 12                
avverra' presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed                      
Architettonici dell'Emilia alle ore 10 del 2 del mese di febbraio               
dell'anno 2000. Saranno ammessi ad assistere i titolari delle imprese           
o i loro rappresentanti con formale delega che dovra' essere esibita            
al capo dell'ufficio.                                                           
Sulla base dell'esame delle richieste di invito e della                         
documentazione allegata, l'Amministrazione definira' elenco dei                 
concorrenti da ammettere alla successiva gara.                                  
Per la valutazione dei requisiti dell'impresa singola e di quelle               
riunite, si fara' riferimento a quanto stabilito all'art. 23 del DLgs           
406/91 e dall'art. 8, comma 1 del DPCM 55/91.                                   
Art. 17 - Gli inviti a presentare offerta per la gara saranno                   
inoltrati entro 15 giorni dall'apertura dei plichi di cui                       
all'articolo precedente.                                                        
Art. 18 - Il gionno, il mese, l'anno, l'ora e il luogo                          
dell'espletamento della gara sara' comunicato alle imprese ammesse              
nell'invito a gara.                                                             
Art. 19 - Il criterio di aggiudicazione e' quello previsto dall'art.            
1, lettera a) della Legge 2/2/1973, n. 14. Relativamente alla                   
valutazione dell'anomalia delle offerte si procedera' ai sensi                  
dell'art. 21, comma 1bis della Legge 11/2/1994, n. 109, cosi' come              
modificato dall'art. 7 della Legge 2/6/1995, n. 216 e dalla Legge               
18/11/1998, n. 415.                                                             
Sempre in merito alla valutazione delle offerte anomale, si rende               
noto che non ci si avvarra' della procedura di cui all'art. 2 bis,              
comma 2, della Legge 26/4/1989, n. 155.                                         
Art. 20 - Unitamente alla offerta, le imprese dovranno allegare la              
documentazione probatoria di quanto affermato nelle dichiarazioni               
allegate alla richiesta di invito alla gara ed esposte negli articoli           
riportati nel presente bando.                                                   
Art. 21 - Nel produrre l'offerta, l'impresa dovra' tenere conto degli           
oneri previsti per i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori di            
cui all'art. 31, commi 2 e 3 della Legge 11/2/1994, n. 109 cosi' come           
modificata dall'art. 9, comma 61 della Legge 18/11/1998, n. 415,                
nonche' degli obblighi connessi all'applicazione del DLgs 14/8/1996,            
n. 494.                                                                         
L'impresa aggiudicataria potra' avvalersi prima dell'inizio dei                 
lavori, o in corso d'opera, della facolta' di cui all'art. 9, comma             
61, punto 2bis della Legge 415/98.                                              
Art. 22 - Qualora l'impresa avanzi richiesta di eventuale subappalto,           
fermo restando il disposto del comma 2 dell'art. 18 della Legge                 
19/3/1990, n. 55, l'autorizzazione potra' essere concessa                       
subordinatamente a quanto prescritto dal suddetto art. 18, cosi' come           
modificato dall'art. 34 del DLgs 406/91.                                        
In ogni caso, e' fatto obbligo all'offerente di indicare all'atto               
dell'offerta le opere o le parti di esse che intende subappaltare, o            
concedere in cottimo, o in altre forme similari.                                
Art. 23 - I lavori saranno comunque aggiudicati anche in presenza di            
una sola offerta.                                                               
Art. 24 - Decorsi giorni 90 dalla data per l'espletamento della gara            
e la stessa non sia stata effettuata, gli offerenti hanno facolta' di           
svincolarsi dalla propria offerta.                                              
Art. 25 - Qualora l'impresa aggiudicataria non dovesse risultare in             
regola con la prescritta documentazione e dovesse essere esclusa per            
qualsiasi altra irregolarita', subentrera' l'impresa che segue nella            
graduatoria.                                                                    
In caso di presentazione di documentazione irregolare,                          
l'Amministrazione applichera' la procedura di cui all'art. 10 comma 1           
quater della Legge 11/2/1994, n. 109, cosi' come modificato dall'art.           
3, comma 1 quater, della Legge 18/11/1998,  n.415.Art. 26 - Per la              
costituzione di cauzione e garanzia, l'impresa aggiudicataria dovra'            
prestare cauzione definitiva anche mediante fideiussione bancaria o             
assicurativa ai sensi dell'art. 30 della Legge 109/94, cosi' come               
modificato dall'art. 8 quinquies della Legge 216/95 e dall'art. 9,              
comma 54 della Legge 415/98, nella misura del 10% dell'importo dei              
lavori; la mancata costituzione della cauzione determina la revoca              
dell'affidamento.Art. 27 - Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della               
Legge 8/10/1984, n. 687, qualora l'aggiudicatario non stipuli il                
contratto definitivo entro il termine che sara' stabilito dalla                 
lettera di invito, ne sara' data comunicazione al Comitato centrale             
dell'Albo nazionale dei costruttori di cui alla Legge 10/2/1962, n.             
57 ed i lavori saranno aggiudicati all'impresa che segue in                     
graduatoria.                                                                    
Art. 28 - In caso di fallimento o di risoluzione per grave                      
inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, l'Amministrazione si                 
avvarra' della facolta' di cui all'art. 10, comma 1 ter, della Legge            
109/94, cosi' come integrato dall'art. 3, comma 1 ter, della Legge              
415/98.                                                                         
Art. 29 - I pagamenti saranno erogati all'impresa con acconti in                
corso d'opera allorquando il credito risultera' non inferiore a Lire            
500.000.000 (Euro 258.228,44) al netto di ribasso d'asta, della                 
prescritta ritenuta di garanzia e di IVA.                                       
I relativi ordini di pagamento saranno emessi a favore dell'impresa             
esecutrice dei lavori o del suo legale rappresentante                           
subordinatamente e sospensivamente condizionati alla erogazione del             
finanziamento ed alla disponibilita' delle aperture di credito                  
secondo le norme di contabilita' di Stato e le modalita' di                     
erogazione dei finanziamenti a favore dell'Ente appaltante.                     
Art. 30 - Non sono ammesse offerte in aumento, cosi' come prescritto            
dall'art. 21 della Legge 109/94 e successive modifiche ed                       
integrazioni.                                                                   
In caso di offerte uguali l'appalto sara' aggiudicato a sorteggio.              
Art. 31 - Il sistema di realizzazione dei lavori sara' conforme a               
quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 19, comma 4 e 21,            
comma 1, lett. b), della Legge 109/94 e successive modificazioni,               
nonche' dell'art. 326 della Legge 20/3/1865, n. 2248, Allegato f,               
affidando quindi l'appalto con il sistema del ribasso applicato                 
sull'importo delle opere, posto a base di gara, con prezzo di                   
aggiudicazione da considerarsi fisso e invariabile.                             
Art. 32 - Non e' consentito ad una stessa impresa di presentare                 
contemporaneamente richieste di invito in piu' associazioni di                  
imprese o consorzi, ovvero individualmente ed in associazione e                 
consorzio, a pena di esclusione. I consorzi sono all'uopo tenuti ad             
indicare la denominazione di tutte le imprese consorziate.                      
Art. 33 - L'Ente appaltante si riserva di valutare a proprio                    
insindacabile giudizio, l'ammissibilita' delle domande di                       
partecipazione al successivo procedimento di gara, nonche' di                   
annullare il presente bando senza alcun riconoscimento di oneri                 
sostenuti, ne' restituzione della documentazione ricevuta.                      
Art. 34 - La documentazione progettuale inerente la gara sara'                  
visibile presso l'Ufficio Tecnico della Soprintendenza per i Beni               
Ambientali ed Architettonici dell'Emilia, Via IV novembre n. 5 di               
Bologna, tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13 (sabato e giorni              
festivi esclusi) presso l'Ufficio amministrativo (dott. A. D'Elia).             
Eventuali delucidazioni tecniche potranno essere richieste                      
all'Ufficio Tecnico (ing. D. Rivalta) negli stessi orari.                       
Art. 35 - Ai sensi dell'art. 6 della Legge 109/94 e successive                  
modifiche, si rende noto che il responsabile del procedimento e'                
l'arch. G. Polidori, domiciliato per la carica presso l'Ente                    
appaltante.                                                                     
Art. 36 - Ai sensi dell'art. 7 della Legge 2/2/1973, n. 14, il                  
presente bando viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione, nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della             
Repubblica Italiana, nonche' per estratto sui quotidiani la                     
"Repubblica" e "Corriere della Sera".Il presente bando non viene                
inviato all'Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali dell'Unione Europea           
in quanto l'importo a base d'asta e' inferiore a quello indicato                
all'art. 1, comma 1 del DLgs 406/91.                                            
IL SOPRINTENDENTE                                                               
Elio Garzillo                                                                   
Scadenza: 1 febbraio 2000                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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