DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 505
Direttiva relativa al trattamento economico spettante ai dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale da altri Enti o Amministrazioni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la propria precedente deliberazione n. 271 del 4 marzo 1997,
avente ad oggetto "Graduazione delle funzioni dirigenziali e
retribuzione di posizione: attuazione artt. 37, 39 e 40 Contratto
collettivo nazionale di lavoro" ed in particolare il punto B.1 della
stessa;
rilevato che il suddetto punto B.1 stabilisce che nel caso di
dirigenti comandati in entrata e provenienti da enti non appartenenti
al comparto Regioni ed Autonomie locali, e' mantenuta in godimento la
retribuzione dell'Amministrazione di provenienza nel caso in cui la
stessa sia complessivamente piu' favorevole a quella relativa alla
nuova posizione ricoperta nell'organizzazione della Regione
Emilia-Romagna, mentre, nel caso in cui la retribuzione corrisposta
dall'Amministrazione di provenienza sia di importa inferiore rispetto
a quella spettante per l'incarico svolto in Regione, e' corrisposta
la retribuzione relativa all'incarico regionale;
vista inoltre la propria precedente deliberazione n. 984 del 10
giugno 1997, avente ad oggetto "Criteri generali di valutazione delle
prestazioni dirigenziali: attuazione dell'art. 43 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale";
rilevato che la suddetta deliberazione 984/97 stabilisce, tra
l'altro, che il dirigente comandato da un'Amministrazione o societa'
presso la quale fruisca di una retribuzione complessivamente piu'
favorevole, mantiene il trattamento economico originario;
considerato che:
- il trattamento economico della dirigenza, come previsto dall'art.
33 del relativo Contratto collettivo nazionale per il personale del
comparto Regioni-Autonomie locali, e' composto dalle seguenti voci:
1) stipendio tabellare, 2) indennita' integrativa speciale, 3)
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, 4)
retribuzione di posizione e 5) retribuzione di risultato;
- che le suddette voci 1), 2) e 3) costituiscono la parte fissa e
continuativa e le voci 4) e 5) la parte variabile della retribuzione;
- che, in particolare, la voce 4) "retribuzione di posizione" e'
corrisposta quale trattamento connesso alla posizione organizzativa
effettivamente rivestita, mentre la voce 5) "retribuzione di
risultato" e' riconosciuta quale premio per il conseguimento di
livelli di particolari qualita' della prestazione con riguardo al
grado degli obiettivi assegnati e, piu' in generale, alla valutazione
compiuta a consuntivo della complessiva attivita' gestionale
effettivamente svolta;
ritenuto, in ragione delle caratteristiche delle voci della
retribuzione sopra sinteticamente descritte nonche' delle indicazioni
dell'ARAN in materia, che il trattamento economico della dirigenza in
comando da altre Amministrazioni od Enti presso la Regione
Emilia-Romagna deve essere applicato come di seguito specificato:
I) le voci fisse e continuative della retribuzione, vale a dire le
voci 1), 2) e 3) spettano nell'importo previsto dai contratti
collettivi di lavoro delle Amministrazioni e degli Enti di
provenienza; relativamente a tali voci, pertanto, e' mantenuto il
trattamento economico gia' maturato e lo stesso e' aggiornato nel
rispetto dei relativi contratti dei diversi comparti;
II) la voce 4) (retribuzione di posizione) spetta nell'entita'
determinata dalla stessa Regione per l'incarico dirigenziale
effettivamente conferito;
III) la voce 5) (retribuzione di risultato) spetta nell'entita'
determinata dalla stessa Regione al termine e secondo l'esito del
processo di valutazione;
considerato peraltro che quanto sopra specificato deve trovare
integrale applicazione nei confronti dei dirigenti provenienti da
Amministrazioni dello stesso comparto contrattuale della Regione,
mentre, in caso di dirigenti provenienti da Amministrazioni od Enti
non appartenenti allo stesso comparto, occorre tenere presenti le
specifiche e diverse previsioni dei relativi Contratti nazionali di
lavoro;
rilevato che il Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto
del personale dei Ministeri per il quadriennio 1994/1997, tutt'ora
vigente, non disciplina espressamente il caso di comando presso altre
Amministrazioni non ricomprese nel comparto del personale dei
Ministeri;
ritenuto, pertanto, che nel caso di personale dirigenziale
proveniente da Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del
personale dei Ministeri comandato presso la Regione Emilia-Romagna si
applichino, in mancanza di una disciplina specifica, i principi
generali sopra precisati relativamente ai dirigenti provenienti da
Amministrazioni dello stesso comparto contrattuale della Regione;
rilevato inoltre che i Contratti nazionali di lavoro dei dirigenti
comandati da amministrazioni ricomprese nel comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale contengono specifiche previsioni in
materia di trattamento economico da applicare ai dirigenti comandati
presso Amministrazioni non appartenenti allo stesso comparto
contrattuale;
ritenuto quindi possibile e opportuno disciplinare in modo specifico
con il presente provvedimento l'ipotesi di dirigenti comandati presso
l'Amministrazione regionale da Amministrazioni ricomprese nel
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
visti in particolare:
- l'art. 70, comma 8 del Contratto collettivo di lavoro dell'area di
contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative
specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale,
sottoscritto in data 5 dicembre 1996;
- l'art. 68, comma 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche
tipologie professionali, dipendente da Amministrazioni pubbliche
ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale, sottoscritto in data 5 dicembre 1996;
rilevato che sia l'art. 70, comma 8 sia l'art. 68, comma 6 sopra
richiamati prevedono che ai dirigenti comandati presso
Amministrazioni non dello stesso comparto spetta una retribuzione di
posizione "corrispondente all'incarico rivestito presso l'azienda o
ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni
dirigenziali avvenuta successivamente al comando, altra di valenza
almeno pari alle funzioni svolte nell'azienda, ente o amministrazione
presso la quale presta servizio, determinata dall'amministrazione
stessa";
rilevato inoltre che la retribuzione di posizione dei dirigenti delle
Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale e' composta da una parte fissa e da una parte
variabile e che la parte fissa e' garantita al dirigente nella misura
in atto goduta anche in caso di trasferimento;
ritenuto pertanto di disciplinare la presente ipotesi relativa a
dirigenti comandati da Amministrazioni ricomprese nel comparto del
personale del Servizio sanitario nazionale come segue:
A) il trattamento economico relativo ai sopra specificati punti I)
(voci fisse e continuative della retribuzione) e III) (retribuzione
di risultato) e' disciplinato secondo la regola generale applicata
anche ai dirigenti comandati da Amministrazioni ricomprese nello
stesso comparto della Regione;
B) il trattamento economico relativo al sopra specificato punto II)
(retribuzione di posizione) e' disciplinato come di seguito
specificato: B.1) la retribuzione di posizione, contemperando la
regola generale sopra richiamata con la specifica disciplina di
comparto, spetta in un'entita' quanto meno corrispondente
all'incarico rivestito presso l'ente o l'azienda di provenienza; al
dirigente, quindi, e' mantenuta la retribuzione di posizione che
avrebbe percepito presso l'ente o l'azienda di provenienza, salvo il
caso in cui quella relativa allo specifico incarico attribuito dalla
Regione sia determinata in misura maggiore dalla Regione stessa; in
quest'ultimo caso, anche in ragione del principio generale di parita'
di trattamento, al dirigente spetta la retribuzione di posizione
nell'entita' determinata dalla Regione per lo specifico incarico
attribuito; B.2) nel caso in cui l'azienda o l'ente di provenienza
abbia graduato le funzioni dirigenziali successivamente al comando,
la retribuzione di posizione spetta in ogni caso nell'entita'
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito; B.3)
nel caso in cui spetti la retribuzione di posizione nell'entita'
determinata dalla Regione, tale retribuzione assorbe la parte fissa
della retribuzione di posizione che ai dirigenti, comandati da
Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale del Servizio
sanitario nazionale, e' garantita anche in caso di trasferimento;
qualora, nel caso previsto sub B.2), la retribuzione di posizione
determinata dalla Regione sia inferiore a quella fissa garantita,
spetta quest'ultima;
considerato, infine, che gli altri Contratti collettivi nazionali di
lavoro relativi, in particolar modo, ai comparti del settore privato,
presentano significative differenze nella struttura della
retribuzione rispetto alle voci previste dall'art. 33 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area
dirigenziale per il comparto Regioni ed Enti locali;
tenuto conto, altresi', della rilevante difficolta' di disciplinare a
priori astrattamente e compiutamente tutta la casistica che in
concreto potrebbe verificarsi;
ritenuto pertanto che occorrera' operare una valutazione caso per
caso, tenendo conto dello specifico Contratto nazionale di lavoro da
prendere a riferimento nella singola ipotesi concreta e
conseguentemente disciplinare tale ipotesi concreta nell'atto di
acquisizione del comando;
dato atto che, nel caso in cui la retribuzione di posizione,
spettante ai dirigenti comandati in applicazione di quanto sopra
ritenuto, sia quantificata in misura maggiore rispetto a quella
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito, la
parte eccedente non grava sul fondo per il trattamento economico
accessorio della dirigenza regionale, ma sul Capitolo 04080
"Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale compresi
gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese
obbligatorie";
dato atto che e' stata data preventiva informazione alle
organizzazioni sindacali aziendali;
dato atto del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza
del Consiglio regionale nella seduta del 30/3/1999;
acquisito il parere di regolarita' tecnica del Responsabile del
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del
personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi;
acquisito il parere di legittimita' del Direttore generale
all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di disciplinare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che
qui si intendono integralmente richiamate, partitamente nelle tre
ipotesi di seguito esplicitate il trattamento economico dei dirigenti
comandati presso l'Amministrazione regionale da altre
Amministrazioni:
1) Dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale e
provenienti da Amministrazioni dello stesso comparto contrattuale
della Regione oppure da Amministrazioni del comparto del personale
dei Ministeri:
1.1) le voci fisse e continuative della retribuzione, vale a dire le
voci 1), 2) e 3) dell'art. 33 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro del comparto Regioni ed Enti locali per l'area della dirigenza
spettano nell'importo previsto dai contratti collettivi di lavoro
delle Amministrazioni e degli Enti di provenienza; relativamente a
tali voci, pertanto, e' mantenuto il trattamento economico gia'
maturato e lo stesso e' aggiornato nel rispetto dei relativi
contratti dei diversi comparti;
1.2) la voce 4) del suddetto art. 33 (retribuzione di posizione)
spetta nell'entita' determinata dalla stessa Regione per l'incarico
dirigenziale effettivamente conferito;
1.3) la voce 5) del piu' volte richiamato art. 33 (retribuzione di
risultato) spetta nell'entita' determinata dalla stessa Regione al
termine e secondo l'esito del processo di valutazione.
2) Dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale e
provenienti da Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale:
2.1) il trattamento economico relativo ai sopra specificati punti
1.1) (voci fisse e continuative della retribuzione) e 1.3)
(retribuzione di risultato) e' disciplinato secondo la regola
generale applicata anche ai dirigenti comandati da Amministrazioni
ricomprese nello stesso comparto della Regione;
2.2) il trattamento economico relativo al sopra specificato punto
1.2) (retribuzione di posizione) e' disciplinato come di seguito
specificato: 2.3.1) la retribuzione di posizione, contemperando la
regola generale sopra richiamata con la specifica disciplina di
comparto, spetta in un'entita' quanto meno corrispondente
all'incarico rivestito presso l'ente o l'azienda di provenienza; al
dirigente, quindi, e' mantenuta la retribuzione di posizione che
avrebbe percepito presso l'ente o l'azienda di provenienza, salvo il
caso in cui quella relativa allo specifico incarico attribuito dalla
Regione sia determinata in misura maggiore dalla Regione stessa; in
quest'ultimo caso, anche in ragione del principio generale di parita'
di trattamento, al dirigente spetta la retribuzione di posizione
nell'entita' determinata dalla Regione per lo specifico incarico
attribuito; 2.3.2) nel caso in cui l'azienda o l'ente di provenienza
abbia graduato le funzioni dirigenziali successivamente al comando,
la retribuzione di posizione spetta in ogni caso nell'entita'
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito;
2.3.3) nel caso in cui spetti la retribuzione di posizione
nell'entita' determinata dalla Regione, tale retribuzione assorbe la
parte fissa della retribuzione di posizione che ai dirigenti,
comandati da Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale
del Servizio sanitario nazionale, e' garantita anche in caso di
trasferimento; qualora, nel caso previsto sub B.2), la retribuzione
di posizione determinata dalla Regione sia inferiore a quella fissa
garantita, spetta quest'ultima.
3) Dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale e
provenienti da Enti o Amministrazioni non ricomprese ai precedenti
punti 1 e 2:
- il trattamento economico spettante deve essere determinato operando
una valutazione caso per caso, tenendo conto dello specifico
Contratto nazionale di lavoro da prendere a riferimento nella singola
ipotesi concreta e conseguente l'ipotesi concreta deve essere
disciplinata nell'atto di acquisizione del comando;
- di dare atto che, nel caso in cui la retribuzione di posizione,
spettante ai dirigenti comandati in applicazione di quanto sopra
ritenuto, sia quantificata in misura maggiore rispetto a quella
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito, la
parte eccedente non grava sul fondo per il trattamento economico
accessorio della dirigenza regionale, ma sul Capitolo 04080
"Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale compresi
gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese
obbligatorie";
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna.