REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 aprile 1999, n. 505

Direttiva relativa al trattamento economico spettante ai dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale da altri Enti o Amministrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la propria precedente deliberazione n. 271 del 4 marzo 1997,              
avente ad oggetto "Graduazione delle funzioni dirigenziali e                    
retribuzione di posizione: attuazione artt. 37, 39 e 40 Contratto               
collettivo nazionale di lavoro" ed in particolare il punto B.1 della            
stessa;                                                                         
rilevato che il suddetto punto B.1 stabilisce che nel caso di                   
dirigenti comandati in entrata e provenienti da enti non appartenenti           
al comparto Regioni ed Autonomie locali, e' mantenuta in godimento la           
retribuzione dell'Amministrazione di provenienza nel caso in cui la             
stessa sia complessivamente piu' favorevole a quella relativa alla              
nuova posizione ricoperta nell'organizzazione della Regione                     
Emilia-Romagna, mentre, nel caso in cui la retribuzione corrisposta             
dall'Amministrazione di provenienza sia di importa inferiore rispetto           
a quella spettante per l'incarico svolto in Regione, e' corrisposta             
la retribuzione relativa all'incarico regionale;                                
vista inoltre la propria precedente deliberazione n. 984 del 10                 
giugno 1997, avente ad oggetto "Criteri generali di valutazione delle           
prestazioni dirigenziali: attuazione dell'art. 43 del Contratto                 
collettivo nazionale di lavoro per l'area dirigenziale";                        
rilevato che la suddetta deliberazione 984/97 stabilisce, tra                   
l'altro, che il dirigente comandato da un'Amministrazione o societa'            
presso la quale fruisca di una retribuzione complessivamente piu'               
favorevole, mantiene il trattamento economico originario;                       
considerato che:                                                                
- il trattamento economico della dirigenza, come previsto dall'art.             
33 del relativo Contratto collettivo nazionale per il personale del             
comparto Regioni-Autonomie locali, e' composto dalle seguenti voci:             
1) stipendio tabellare, 2) indennita' integrativa speciale, 3)                  
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita, 4)                       
retribuzione di posizione e 5) retribuzione di risultato;                       
- che le suddette voci 1), 2) e 3) costituiscono la parte fissa e               
continuativa e le voci 4) e 5) la parte variabile della retribuzione;           
- che, in particolare, la voce 4) "retribuzione di posizione" e'                
corrisposta quale trattamento connesso alla posizione organizzativa             
effettivamente rivestita, mentre la voce 5) "retribuzione di                    
risultato" e' riconosciuta quale premio per il conseguimento di                 
livelli di particolari qualita' della prestazione con riguardo al               
grado degli obiettivi assegnati e, piu' in generale, alla valutazione           
compiuta a consuntivo della complessiva attivita' gestionale                    
effettivamente svolta;                                                          
ritenuto, in ragione delle caratteristiche delle voci della                     
retribuzione sopra sinteticamente descritte nonche' delle indicazioni           
dell'ARAN in materia, che il trattamento economico della dirigenza in           
comando da altre Amministrazioni od Enti presso la Regione                      
Emilia-Romagna deve essere applicato come di seguito specificato:               
I) le voci fisse e continuative della retribuzione, vale a dire le              
voci 1), 2) e 3) spettano nell'importo previsto dai contratti                   
collettivi di lavoro delle Amministrazioni e degli Enti di                      
provenienza; relativamente a tali voci, pertanto, e' mantenuto il               
trattamento economico gia' maturato e lo stesso e' aggiornato nel               
rispetto dei relativi contratti dei diversi comparti;                           
II) la voce 4) (retribuzione di posizione) spetta nell'entita'                  
determinata dalla stessa Regione per l'incarico dirigenziale                    
effettivamente conferito;                                                       
III) la voce 5) (retribuzione di risultato) spetta nell'entita'                 
determinata dalla stessa Regione al termine e secondo l'esito del               
processo di valutazione;                                                        
considerato peraltro che quanto sopra specificato deve trovare                  
integrale applicazione nei confronti dei dirigenti provenienti da               
Amministrazioni dello stesso comparto contrattuale della Regione,               
mentre, in caso di dirigenti provenienti da Amministrazioni od Enti             
non appartenenti allo stesso comparto, occorre tenere presenti le               
specifiche e diverse previsioni dei relativi Contratti nazionali di             
lavoro;                                                                         
rilevato che il Contratto collettivo nazionale di lavoro                        
dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con              
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,           
dipendente dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto              
del personale dei Ministeri per il quadriennio 1994/1997, tutt'ora              
vigente, non disciplina espressamente il caso di comando presso altre           
Amministrazioni non ricomprese nel comparto del personale dei                   
Ministeri;                                                                      
ritenuto, pertanto, che nel caso di personale dirigenziale                      
proveniente da Amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del            
personale dei Ministeri comandato presso la Regione Emilia-Romagna si           
applichino, in mancanza di una disciplina specifica, i principi                 
generali sopra precisati relativamente ai dirigenti provenienti da              
Amministrazioni dello stesso comparto contrattuale della Regione;               
rilevato inoltre che i Contratti nazionali di lavoro dei dirigenti              
comandati da amministrazioni ricomprese nel comparto del personale              
del Servizio sanitario nazionale contengono specifiche previsioni in            
materia di trattamento economico da applicare ai dirigenti comandati            
presso Amministrazioni non appartenenti allo stesso comparto                    
contrattuale;                                                                   
ritenuto quindi possibile e opportuno disciplinare in modo specifico            
con il presente provvedimento l'ipotesi di dirigenti comandati presso           
l'Amministrazione regionale da Amministrazioni ricomprese nel                   
comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;                        
visti in particolare:                                                           
- l'art. 70, comma 8 del Contratto collettivo di lavoro dell'area di            
contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative                 
specifiche tipologie professionali del Servizio sanitario nazionale,            
sottoscritto in data 5 dicembre 1996;                                           
- l'art. 68, comma 6 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del           
personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche           
tipologie professionali, dipendente da Amministrazioni pubbliche                
ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario                    
nazionale, sottoscritto in data 5 dicembre 1996;                                
rilevato che sia l'art. 70, comma 8 sia l'art. 68, comma 6 sopra                
richiamati prevedono che ai dirigenti comandati presso                          
Amministrazioni non dello stesso comparto spetta una retribuzione di            
posizione "corrispondente all'incarico rivestito presso l'azienda o             
ente di provenienza ovvero, in caso di graduazione delle funzioni               
dirigenziali avvenuta successivamente al comando, altra di valenza              
almeno pari alle funzioni svolte nell'azienda, ente o amministrazione           
presso la quale presta servizio, determinata dall'amministrazione               
stessa";                                                                        
rilevato inoltre che la retribuzione di posizione dei dirigenti delle           
Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale del Servizio              
sanitario nazionale e' composta da una parte fissa e da una parte               
variabile e che la parte fissa e' garantita al dirigente nella misura           
in atto goduta anche in caso di trasferimento;                                  
ritenuto pertanto di disciplinare la presente ipotesi relativa a                
dirigenti comandati da Amministrazioni ricomprese nel comparto del              
personale del Servizio sanitario nazionale come segue:                          
A) il trattamento economico relativo ai sopra specificati punti I)              
(voci fisse e continuative della retribuzione) e III) (retribuzione             
di risultato) e' disciplinato secondo la regola generale applicata              
anche ai dirigenti comandati da Amministrazioni ricomprese nello                
stesso comparto della Regione;                                                  
B) il trattamento economico relativo al sopra specificato punto II)             
(retribuzione di posizione) e' disciplinato come di seguito                     
specificato: B.1) la retribuzione di posizione, contemperando la                
regola generale sopra richiamata con la specifica disciplina di                 
comparto, spetta in un'entita' quanto meno corrispondente                       
all'incarico rivestito presso l'ente o l'azienda di provenienza; al             
dirigente, quindi, e' mantenuta la retribuzione di posizione che                
avrebbe percepito presso l'ente o l'azienda di provenienza, salvo il            
caso in cui quella relativa allo specifico incarico attribuito dalla            
Regione sia determinata in misura maggiore dalla Regione stessa; in             
quest'ultimo caso, anche in ragione del principio generale di parita'           
di trattamento, al dirigente spetta la retribuzione di posizione                
nell'entita' determinata dalla Regione per lo specifico incarico                
attribuito; B.2) nel caso in cui l'azienda o l'ente di provenienza              
abbia graduato le funzioni dirigenziali successivamente al comando,             
la retribuzione di posizione spetta in ogni caso nell'entita'                   
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito; B.3)            
nel caso in cui spetti la retribuzione di posizione nell'entita'                
determinata dalla Regione, tale retribuzione assorbe la parte fissa             
della retribuzione di posizione che ai dirigenti, comandati da                  
Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale del Servizio              
sanitario nazionale, e' garantita anche in caso di trasferimento;               
qualora, nel caso previsto sub B.2), la retribuzione di posizione               
determinata dalla Regione sia inferiore a quella fissa garantita,               
spetta quest'ultima;                                                            
considerato, infine, che gli altri Contratti collettivi nazionali di            
lavoro relativi, in particolar modo, ai comparti del settore privato,           
presentano significative differenze nella struttura della                       
retribuzione rispetto alle voci previste dall'art. 33 del Contratto             
collettivo nazionale di lavoro per il personale dell'area                       
dirigenziale per il comparto Regioni ed Enti locali;                            
tenuto conto, altresi', della rilevante difficolta' di disciplinare a           
priori astrattamente e compiutamente tutta la casistica che in                  
concreto potrebbe verificarsi;                                                  
ritenuto pertanto che occorrera' operare una valutazione caso per               
caso, tenendo conto dello specifico Contratto nazionale di lavoro da            
prendere a riferimento nella singola ipotesi concreta e                         
conseguentemente disciplinare tale ipotesi concreta nell'atto di                
acquisizione del comando;                                                       
dato atto che, nel caso in cui la retribuzione di posizione,                    
spettante ai dirigenti comandati in applicazione di quanto sopra                
ritenuto, sia quantificata in misura maggiore rispetto a quella                 
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito, la              
parte eccedente non grava sul fondo per il trattamento economico                
accessorio della dirigenza regionale, ma sul Capitolo 04080                     
"Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale compresi            
gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese                   
obbligatorie";                                                                  
dato atto che e' stata data preventiva informazione alle                        
organizzazioni sindacali aziendali;                                             
dato atto del parere favorevole espresso dall'Ufficio di Presidenza             
del Consiglio regionale nella seduta del 30/3/1999;                             
acquisito il parere di regolarita' tecnica del Responsabile del                 
Servizio Amministrazione, Valutazione e Sistemi incentivanti del                
personale, dott.ssa Patrizia Bertuzzi;                                          
acquisito il parere di legittimita' del Direttore generale                      
all'Organizzazione, dott. Gaudenzio Garavini;                                   
su proposta dell'Assessore ai Programmi d'area, Qualita' edilizia,              
Sistemi informativi e telematici, Organizzazione;                               
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di disciplinare, per le motivazioni espresse in parte narrativa che             
qui si intendono integralmente richiamate, partitamente nelle tre               
ipotesi di seguito esplicitate il trattamento economico dei dirigenti           
comandati presso l'Amministrazione regionale da altre                           
Amministrazioni:                                                                
1) Dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale e                     
provenienti da Amministrazioni dello stesso comparto contrattuale               
della Regione oppure da Amministrazioni del comparto del personale              
dei Ministeri:                                                                  
1.1) le voci fisse e continuative della retribuzione, vale a dire le            
voci 1), 2) e 3) dell'art. 33 del Contratto collettivo nazionale di             
lavoro del comparto Regioni ed Enti locali per l'area della dirigenza           
spettano nell'importo previsto dai contratti collettivi di lavoro               
delle Amministrazioni e degli Enti di provenienza; relativamente a              
tali voci, pertanto, e' mantenuto il trattamento economico gia'                 
maturato e lo stesso e' aggiornato nel rispetto dei relativi                    
contratti dei diversi comparti;                                                 
1.2) la voce 4) del suddetto art. 33 (retribuzione di posizione)                
spetta nell'entita' determinata dalla stessa Regione per l'incarico             
dirigenziale effettivamente conferito;                                          
1.3) la voce 5) del piu' volte richiamato art. 33 (retribuzione di              
risultato) spetta nell'entita' determinata dalla stessa Regione al              
termine e secondo l'esito del processo di valutazione.                          
2) Dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale e                     
provenienti da Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale            
del Servizio sanitario nazionale:                                               
2.1) il trattamento economico relativo ai sopra specificati punti               
1.1) (voci fisse e continuative della retribuzione) e 1.3)                      
(retribuzione di risultato) e' disciplinato secondo la regola                   
generale applicata anche ai dirigenti comandati da Amministrazioni              
ricomprese nello stesso comparto della Regione;                                 
2.2) il trattamento economico relativo al sopra specificato punto               
1.2) (retribuzione di posizione) e' disciplinato come di seguito                
specificato: 2.3.1) la retribuzione di posizione, contemperando la              
regola generale sopra richiamata con la specifica disciplina di                 
comparto, spetta in un'entita' quanto meno corrispondente                       
all'incarico rivestito presso l'ente o l'azienda di provenienza; al             
dirigente, quindi, e' mantenuta la retribuzione di posizione che                
avrebbe percepito presso l'ente o l'azienda di provenienza, salvo il            
caso in cui quella relativa allo specifico incarico attribuito dalla            
Regione sia determinata in misura maggiore dalla Regione stessa; in             
quest'ultimo caso, anche in ragione del principio generale di parita'           
di trattamento, al dirigente spetta la retribuzione di posizione                
nell'entita' determinata dalla Regione per lo specifico incarico                
attribuito; 2.3.2) nel caso in cui l'azienda o l'ente di provenienza            
abbia graduato le funzioni dirigenziali successivamente al comando,             
la retribuzione di posizione spetta in ogni caso nell'entita'                   
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito;                 
2.3.3) nel caso in cui spetti la retribuzione di posizione                      
nell'entita' determinata dalla Regione, tale retribuzione assorbe la            
parte fissa della retribuzione di posizione che ai dirigenti,                   
comandati da Amministrazioni ricomprese nel comparto del personale              
del Servizio sanitario nazionale, e' garantita anche in caso di                 
trasferimento; qualora, nel caso previsto sub B.2), la retribuzione             
di posizione determinata dalla Regione sia inferiore a quella fissa             
garantita, spetta quest'ultima.                                                 
3) Dirigenti comandati presso l'Amministrazione regionale e                     
provenienti da Enti o Amministrazioni non ricomprese ai precedenti              
punti 1 e 2:                                                                    
- il trattamento economico spettante deve essere determinato operando           
una valutazione caso per caso, tenendo conto dello specifico                    
Contratto nazionale di lavoro da prendere a riferimento nella singola           
ipotesi concreta e conseguente l'ipotesi concreta deve essere                   
disciplinata nell'atto di acquisizione del comando;                             
- di dare atto che, nel caso in cui la retribuzione di posizione,               
spettante ai dirigenti comandati in applicazione di quanto sopra                
ritenuto, sia quantificata in misura maggiore rispetto a quella                 
determinata dalla Regione per lo specifico incarico attribuito, la              
parte eccedente non grava sul fondo per il trattamento economico                
accessorio della dirigenza regionale, ma sul Capitolo 04080                     
"Stipendi, retribuzione ed altri assegni fissi al personale compresi            
gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali. Spese                   
obbligatorie";                                                                  
- di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale              
della Regione Emilia Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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