COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)

COMUNICATO

Modifica dell'art. 26, dello statuto comunale

Il testo dell'art. 26 dello statuto comunale, modificato con                    
deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30/9/1999, controllata           
senza rilievi dal CORECO in data 13/10/1999, prot.  n.8342, risulta             
il seguente:                                                                    
"Art. 26 - Composizione                                                         
1) La Giunta e' composta dal Sindaco, che la presiede, da n. 6                  
assessori tra cui il vice-Sindaco.                                              
2) Il Sindaco nomina il vice-Sindaco e gli assessori prima                      
dell'insediamento del Consiglio comunale, assicurando la presenza di            
ambo i sessi.                                                                   
3) Il vice-Sindaco e gli assessori possono essere nominati anche al             
di fuori del Consiglio comunale purche' siano in possesso dei                   
requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' di cui all'art. 27/2.              
4) Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del                    
Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di               
voto.".                                                                         
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          
Mario Riversi                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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