REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 1999, n. 480

Avviso pubblico per la designazione di componenti dei Collegi dei Revisori delle Aziende Unita' sanitarie locali e Ospedaliere della regione Emilia-Romagna

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
1) di emettere l'allegato pubblico avviso, parte integrante e                   
sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisizione delle                
disponibilita' per la designazione di componenti nei Collegi dei                
Revisori delle Aziende sanitarie regionali, di spettanza regionale;             
2) di pubblicare l'avviso stesso stesso nel Bollettino Ufficiale                
della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 24/94.            
Avviso pubblico per la designazione dei componenti dei Collegi dei              
Revisori delle Aziende Unita' sanitarie locali e Ospedaliere della              
regione Emilia-Romagna                                                          
indetto pubblico avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la             
designazione di componenti dei Collegi dei Revisori delle Aziende               
sanitarie regionali.                                                            
- 1 -                                                                           
1. I componenti dei Collegi dei Revisori saranno scelti tra coloro              
che, essendo in possesso dei requisiti di legge, avranno presentato             
apposita domanda in conformita' al presente avviso pubblico.                    
- 2 -                                                                           
1. I candidati devono essere iscritti nel Registro previsto dall'art.           
1 del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88 e devono possedere i requisiti di             
onorabilita' e di esperienza di cui all'articolo 3, della L.R. 27               
maggio 1994, n. 24.                                                             
- 3 -                                                                           
1. Qualsiasi soggetto politico, ente o cittadino, puo' presentare               
proposte di candidatura redatte in carta bollata.                               
2. Le domande devono essere indirizzate alla Direzione generale                 
Sanita' - Servizio Pianificazione risorse e procedure - della Regione           
Emilia-Romagna, Viale A. Moro n. 30 - 40127 Bologna e devono                    
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 14 del trentesimo                 
giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.                                        
Qualora il termine dovesse cadere in giornata festiva, il termine               
stesso si intende prorogato alle ore 14 del primo giorno feriale                
successivo.                                                                     
Il termine suddetto e' perentorio.                                              
3. Le domande possono essere consegnate direttamente a mano. Possono            
essere altresi' spedite per mezzo del Servizio postale, mediante                
raccomandata con ricevuta di ritorno, nel qual caso si considerera'             
valida la data in cui la domanda sara' effettivamente pervenuta e non           
quella di spedizione.                                                           
4. La domanda deve indicare:                                                    
- nome e cognome del candidato;                                                 
- data e luogo di nascita;                                                      
- residenza;                                                                    
- indirizzo al quale si richiede che vengano trasmesse le eventuali             
comunicazioni;                                                                  
- dichiarazione di essere iscritto nel Registro previsto dall'art. 1            
del DLgs 27 gennaio 1992, n. 88;                                                
- dichiarazione di possedere i requisiti di onorabilita' di cui                 
all'art. 3, L.R. 24/94;                                                         
- dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle                   
condizioni di cui al comma 2, art. 4, L.R. 27 maggio 1994,  n.24.               
5. Il candidato non puo' essere designato Revisore di Azienda                   
sanitaria nei confronti della quale si trovi in una delle seguenti              
condizioni:                                                                     
a) ascendente o discendente ovvero parente o affine fino al secondo             
grado, di persona che copra nell'Azienda sanitaria l'ufficio di                 
Direttore generale, di Direttore sanitario e di Direttore                       
amministrativo;                                                                 
b) colui che svolga funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito              
tesoriere dell'Azienda sanitaria;                                               
c) dipendente dell'Azienda sanitaria stessa;                                    
d) fornitore dell'Azienda sanitaria medesima;                                   
e) amministratore, dipendente e, in generale, chi, a qualsiasi                  
titolo, svolga in modo continuativo un'attivita' retribuita presso              
istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti                 
convenzionali con l'Azienda sanitaria;                                          
f) colui che abbia lite pendente per questioni attinenti                        
all'attivita' dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito                  
liquido ed esigibile verso di essa, sia stato regolarmente costituito           
in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice civile, oppure si trovi             
nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.                       
6. La carica di componente del Collegio dei Revisori delle Aziende              
sanitarie e' incompatibile con quella di Direttore generale,                    
Direttore sanitario, Direttore amministrativo.                                  
7. L'ufficio di Revisore non puo' essere ricoperto in piu' di una               
Azienda sanitaria.                                                              
8. Alla domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, il                  
curriculum del candidato attestante i requisiti di esperienza, con              
riferimento in particolare, agli incarichi eventualmente svolti o in            
corso di svolgimento.                                                           
9. Entro 20 giorni dalla avvenuta conoscenza della designazione, il             
candidato prescelto deve rilasciare una dichiarazione attestante di             
non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 3, comma 4,             
ultima alinea, comma 5 e comma 6 del presente avviso.                           
- 4 -                                                                           
1. Ai componenti dei Collegi dei Revisori compete una indennita'                
annua lorda pari al 10% degli emolumenti del Direttore generale                 
dell'Azienda sanitaria.                                                         
Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione del venti per              
cento dell'indennita' fissata per gli altri componenti.                         
Ai Revisori compete, altresi', il rimborso delle spese indicate                 
all'art. 10 del decreto del Ministero dell'Interno 4 ottobre 1991 o,            
in alternativa, una indennita' di missione, stabilita nei termini e             
con le modalita' previste dall'art. 26, secondo e terzo comma, della            
Legge 836/73 e successive modificazioni ed integrazioni.                        
- 5 -                                                                           
1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso            
in occasione di questa procedura saranno trattati nel rispetto della            
Legge 675/96.                                                                   

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina